L’Avv. ha formulato richiesta di parere, pervenuta il
28 febbraio 2011, con riferimento alla vicenda di
seguito descritta: “l’Avv. riferisce di aver
rinunciato, nel febbraio del 2010, al mandato
defensionale conferitole da due imputati in un
procedimento penale pendente avanti al Tribunale di
Torino e di aver rappresentato ai propri assistiti che
tutta la documentazione inerente al procedimento che li
interessava era già in loro possesso e che il difensore
rinunciante ne deteneva delle mere copie fotostatiche.
Ciò nonostante le parti –pur riconoscendo di disporre di
tutta la documentazione processuale- chiedevano
all’Avvocato l’invio delle copie in suo possesso.
L’Avv. provvedeva, quindi, a depositare tempestivamente
tutta la documentazione richiesta presso il Consiglio
dell’Ordine, che –nella persona del suo Consigliere
Segretario- dopo avere inutilmente invitato i
richiedenti al ritiro, era costretto a restituire
all’Avvocato quanto precedentemente depositato.
A
distanza di un anno dai fatti suesposti, le parti già
assistite dall’Avv. chiedevano nuovamente a
quest’ultima l’invio delle copie in suo possesso,
lamentando l’inadempimento della professionista al
precedente invito.
Tanto premesso in fatto, l’istante chiede al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma se sia obbligata a
mettere nuovamente a disposizione delle parti la
documentazione richiesta e, in caso di risposta
affermativa, sollecita un’autorizzazione al rideposito
presso la Segretaria consiliare”.
Il
Consiglio
-
Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale
Coordinatore della Commissione Deontologica
Osserva
-
al fine di tutelare la particolare condizione nella
quale si viene a trovare la parte assistita in caso di
cessazione del rapporto difensivo (condizione
caratterizzata dalle cosiddette “asimmetrie informative”
ovvero dalla incompleta conoscenza della documentazione
processuale da parte del cliente), l’Ordinamento
appresta alcuni rimedi, tra i quali l’obbligo per
l’avvocato di restituire al patrocinato la
documentazione processuale.
Fondamento di tale obbligo si rinviene:
-
nell’art. 2235 c.c. che proibisce al prestatore d’opera
di “ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per
il periodo strettamente necessario alla tutela dei
propri diritti secondo le leggi professionali”;
-
nell’art. 66 del R.D.L. 1578/33, secondo cui “gli
avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le
scritture ricevute dai clienti per il mancato pagamento
degli onorari”; il II comma prevede poi che, nel solo
caso di “reclamo dell’interessato, il Consiglio
dell’Ordine ordina all’avvocato di depositare gli atti e
i documenti nella propria sede e si adopera per la
composizione amichevole della controversia”;
-
più recentemente l’art. 42 del Codice Deontologico
Forense, ha chiarito l’ambito applicativo del suddetto
onere disponendo che “L’avvocato è in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l’espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta. L’avvocato può trattenere copia della
documentazione, senza il consenso della parte assistita,
solo quando ciò sia necessario ai fine della
liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto
pagamento”.
Ulteriori obblighi sul punto sono prescritti dall’art. 4
del Codice di Deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali per svolgere
investigazioni difensive o per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria (allegato a4 del D.Lgs.
196/03, -in vigore dal 1° gennaio 2009);
-
comma 2: “Fermo restando quanto previsto dal Codice
Deontologico Forense in ordine alla restituzione al
cliente dell’originale degli atti da questi ricevuti, e
salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è
consentito, previa comunicazione alla parte assistita,
distruggere, cancellare o consegnare all’avente diritto
o ai suoi eredi o aventi causa, la documentazione
integrale dei fascicoli degli affari trattati e le
relative copie”;
-
comma 3: “in caso di revoca o di rinuncia al mandato
fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita
è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al
difensore che subentra formalmente nella difesa”;
-
comma 4: “... In caso di cessazione anche per
sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro
difensore anche succeduto nella difesa o nella cura
dell’affare, la documentazione dei fascicoli degli
affari trattati, decorso un congruo termine dalla
comunicazione all’assistito, è consegnata al Consiglio
dell’Ordine di appartenenza ai fini della conservazione
per finalità difensive”;
Ritiene
che, nella fattispecie sottoposta dall’istante al
Consiglio, stante l’inammissibilità di un “rideposito”
degli atti presso la Segreteria consiliare (ostando la
limitata applicabilità dell’istituto disposta dal citato
II comma dell’art. 66 Legge Professionale e la
sostanziale diversità dell’ipotesi prevista dall’art.
4.4 del citato Codice Deontologico Forense allegato al
Codice della Privacy), l’Avvocato possa trasmettere
–anche con gli ordinari mezzi postali- la documentazione
in proprio possesso ai richiedenti, eventualmente
addebitando loro le relative spese.
|