Con riferimento alla richiesta di parere indirizzata al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, pervenuta
in data 28 febbraio 2011, l’Avv. chiede se
sia possibile affiggere la propria targa in due diversi
studi, siti entrambi in Roma, uno dei quali corrisponde
a quello indicato al Consiglio dell’Ordine di Roma.
Il
Consiglio
-
Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale
Coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso:
-
che l’art. 17 bis “Modalità dell’informazione” recita:
“L’avvocato che intende dare informazione sulla propria
attività professionale deve indicare: punto 1) la
denominazione dello studio, con l’indicazione dei
nominativi dei professionisti che lo compongono qualora
l’esercizio della professione sia svolto in forma
associata o societaria; punto 2) il Consiglio
dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei
componenti lo studio; punto 3) la sede principale di
esercizio, le eventuali sedi secondarie e i recapiti,
con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax,
e-mail e del sito web, se attivato, il titolo
professionale che consente all’avvocato straniero
l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato
italiano l’esercizio all’estero della professione di
avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
[…]”,
ritiene
che, alla luce di quanto esposto, l’Avv. possa
affiggere la propria targa sia nelle sede principale di
esercizio, sia nella sede secondaria, anche
nell’osservanza del IV Canone dell’art. 24 del Codice
Deontologico Forense.
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