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L’Avv. , in data 24 febbraio 2011, ha avanzato domanda
di parere al fine di conoscere se la condotta che
intende porre in essere nel caso di seguito descritto,
sia o meno deontologicamente corretta: il predetto
Professionista, nominato Difensore di Ufficio per un
imputato -irreperibile di fatto- dichiara di aver
prestato attività difensiva in suo favore fino all’esito
dell’udienza preliminare, precisando che le missive
inviate al domicilio eletto dall’imputato sono tornate
indietro per irreperibilità del destinatario.
L’Avv. precisa, inoltre, che, dopo aver prestato la sua
assistenza professionale per l’udienza preliminare ha,
comunque, inviato una raccomandata alla residenza
dell’imputato per comunicare l’esito del procedimento e
che, soltanto prima dell’udienza dibattimentale, è stato
contattato da un Collega del Foro di Roma, il quale ha
rappresentato di essere stato nominato difensore di
fiducia sin dalla fase delle indagini preliminari
asserendo, altresì, che per un disguido, evidentemente
dovuto ai Carabinieri, la nomina non era stata trasmessa
alla Procura della Repubblica.
L’istante, preso atto della nomina del difensore di
fiducia ha, comunque, comunicato al Collega che gli
onorari professionali sono dovuti per la difesa di
ufficio svolta in favore dell’imputato a prescindere
dall’errore della Procura; a tale comunicazione, rimasta
priva di riscontro, ne è seguita un’altra con la quale è
stata espressa l’intenzione di chiedere il parere di
congruità all’Ordine stante il mancato pagamento.
Il
Collega fiduciario ha ribadito, a mezzo fax, l’errore
della Procura, rilevando che, attesa l’incolpevolezza
del proprio assistito, il medesimo avrebbe sollevato
opposizione alle eventuali azioni intraprese a suo
carico per il recupero delle somme.
In
merito a tale specifico comportamento l’Avv. ha chiesto
il parere sopra formulato.
Il
Consiglio
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Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale
Coordinatore della Commissione Deontologica
Osserva
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che il difensore d’ufficio, essendo equiparato al
difensore di fiducia e cessando “dalle sue funzioni” nel
momento in cui viene nominato un difensore di fiducia
(art. 97, c.6 c.p.p.), ha l’obbligo di adempiere ai suoi
doveri defensionali, come stabilito dalla regola
deontologica dell’art. 11 (Dovere di difesa);
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che l’art. 23 del Codice Deontologico Forense (Rapporto
di colleganza e dovere di difesa nel processo), nel III
canone complementare, recita: “Il difensore, che riceva
l’incarico di fiducia dall’imputato, è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega
già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza
pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare
alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto
al difensore d’ufficio per l’attività professionale
eventualmente già svolta”;
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che l’art. 116, comma I, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 dispone: “L’onorario e le spese spettanti al
difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella
misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è
ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il
difensore dimostra di avere esperito inutilmente le
procedure per il recupero dei crediti professionali”;
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che “in tema di patrocinio a spese dello Stato e nel
regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, l’art.
116 di tale decreto stabilisce la regola generale che il
difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione
dell’onorario a carico dell’erario senza avere
dimostrato di avere esperito inutili tentativi per il
recupero del proprio credito professionale, mentre la
disciplina prevista dal successivo art. 117, per
l’ipotesi dell’imputato o condannato irreperibile, deve
ritenersi eccezione a una regola generale, come tale di
stretta esegesi e non suscettibile di interpretazione
estensiva o analogica” (Cassazione Civile, Sez. II, 9
giugno 2010, n. 13875);
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che “in tema di difensore d’ufficio, anche lo stato di
non rintracciabilità sostanziale dell’assistito comporta
il pagamento degli onorari a carico dello Stato.
L’irreperibilità sostanziale, infatti, al pari di quella
formale, impedisce radicalmente all’avvocato d’ufficio
di effettuare ogni procedura per il recupero del credito
professionale. Di conseguenza, è applicabile l’art. 117
del D.P.R. n. 115/02 che stabilisce la liquidazione
degli onorari e delle spese a carico dell’erario”
(Cassazione Civile, Sez.II, 20 luglio 2010, n. 17021;
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che nel caso in esame, ove venga accertata l’effettiva
omessa trasmissione della nomina fiduciaria, la fase
processuale già celebrata, sarebbe viziata da nullità
d’ordine generale, a regime intermedio, riferentesi
all’illegittima sostituzione del difensore d’uf-ficio
precedentemente nominato, sicchè lo stesso potrebbe
chiedere il pagamento alla A.G. (Cassazione Penale, Sez.
III, 14 aprile 2010 n. 19908);
Tanto premesso, tuttavia
Ritiene
che, secondo giurisprudenza consolidata di questo
Consiglio, non sia possibile esprimere pareri preventivi
in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti
posti in essere dai propri iscritti atteso che detti
comportamenti, potrebbero formare oggetto di conoscenza
da parte del Consiglio in altra sede, e che l’emissione
di parere deontologico potrebbe pertanto costituire
anticipazione di giudizio.
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