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MC redazione
Massima
Le ragioni concernenti l’attività
produttiva possono derivare oltre che da esigenze di
mercato, anche da organizzazioni o ristrutturazioni,
quali che siano le finalità, ivi comprese quelle dirette
al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti.
1. Premessa
Con la decisione in commento i
giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione
lavoro, hanno precisato che il motivo oggettivo del
licenziamento determinato da ragioni inerenti
all'attività produttiva (1) è rimesso alla valutazione
del datore di lavoro, senza che il giudice possa
sindacare la scelta dei criteri di gestione
dell'impresa.
Ciò, ribadito da giurisprudenza sul
tema (2) atteso che tale scelta è espressione della
libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo
41 della carta costituzionale, mentre al giudice spetta
il controllo della reale sussistenza del motivo addotto
dall'imprenditore.
2. Conclusioni
Con la decisione in commento la
Corte precisa che le ragioni, inerenti all'attività
produttiva, possono dunque derivare, oltre che da
esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o
ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi
comprese quelle dirette al risparmio dei costi o
all'incremento dei profitti.
Le ragioni indicate devono essere,
nella loro oggettività, tali da determinare il venire
meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando
la prestazione divenga inutilizzabile a causa della
diversa organizzazione che viene attuata e non in forza
di un atto arbitrario del datore di lavoro.
Nella sentenza si legge
testualmente che “il diritto del datore di lavoro di
ripartire diversamente determinate mansioni non deve far
perdere di vista la necessità di verificare il rapporto
di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il
licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un
tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino
essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario
che tale riassetto sia all’origine del licenziamento
anziché costituirne effetto di risulta”.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq),
Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici
“Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in
corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel
corso di preparazione all’esame da avvocato c/o
Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano
unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli
– Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010
Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo,
facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo
unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq); Tutor di
Diritto del Lavoro c/o Università Telematica
Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A.
Maresca
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(1) Nel cui ambito rientra anche
l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più
economica gestione dell'impresa.
(2) Cfr. Cass. civ., sez. lavoro,
04 novembre 2004, n. 21121. |