Diritto.it
Possono essere assunti apprendisti
che abbiano precedentemente prestato la loro attività
lavorativa presso il medesimo datore di lavoro?
IL NUOVO APPRENDISTATO DOPO IL
D.LGS.167-2011
Tra le novità introdotte dal D.Lgs.
167/2011 spicca la possibilità di assumere con contratto
di apprendistato lavoratori in mobilità, senza limite di
età.
I lavoratori in mobilità, che
possono o meno godere dell’indennità, sono:
i lavoratori frontalieri con
trattamento speciale di disoccupazione;
i lavoratori in trattamento di
mobilità in deroga;
i lavoratori provenienti dal
settore del trasporto aereo;
i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo (art. 19 della L. 2 del
2009);
i lavoratori degli studi
professionali licenziati individualmente;
i lavoratori che sono stati
soggetti ad una procedura di riduzione collettiva di
personale, in conseguenza di una cessazione, di una
riduzione o di una trasformazione di attività o di
lavoro;
i lavoratori licenziati da
imprese già ammesse alla CIGS che non garantiscono la
ripresa del lavoro;
i lavoratori a domicilio
sottoposti a procedura collettiva di riduzione del
personale;
i lavoratori edili provenienti
dalla CIGS con un’anzianità di 36 mesi ed almeno 24 di
lavoro effettivamente svolto;
i lavoratori edili impegnati in
un rapporto di lavoro inferiore a 18 mesi riguardante il
completamento di opere industriali o pubbliche di grandi
dimensioni;
Possono essere assunti apprendisti
che abbiano precedentemente prestato la loro attività
lavorativa presso il medesimo
datore di lavoro?
Il contratto di apprendistato
rappresenta uno strumento volto, da un lato, a
facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di soggetti
privi di specifiche competenze e, dall’altro, a fornire
agli stessi una formazione di base e tecnico
professionale al fine di conseguire un’occupazione
stabile e qualificata.
Non esiste in effetti alcuna
previsione normativa (sia D.Lgs. 276/2003 sia D.Lgs.
167/2011) che escluda la possibilità di assumere giovani
in apprendistato solo per il fatto di essere già stati
in precedenza impiegati o comunque utilizzati dalla
stessa impresa, ma occorre chiarire la portata di tale
affermazione, al fine di non eludere le citate finalità
dell’istituto ed in particolare quella legata al
raggiungimento di precisi obiettivi formativi.(cfr.
e-book Rocchina Staiano _IL Nuovo Apprendistato-2011)
Va anzitutto chiarito che tale
problematica non si pone qualora il soggetto da assumere
con contratto di apprendistato professionalizzante abbia
svolto in precedenza un periodo lavorativo in forza di
una diversa qualifica professionale; in proposito,
infatti, la giurisprudenza di legittimità – pur
riferendosi ai contratti di formazione lavoro – ha
chiarito che anche durante lo svolgimento di un rapporto
di lavoro a tempo determinato può ritenersi validamente
concluso un contratto di formazione e lavoro, ove le
finalità formative traggano origine dal comune interesse
delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali
o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla
prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni
diverse, in quanto in tali situazioni il contratto di
formazione può assolvere pienamente alla sua ragione
causale, quale mezzo idoneo a promuovere l’acquisizione
di nuove professionalità (nell’interesse del
lavoratore), oltre che l’esatto adempimento delle
diverse mansioni (nell’interesse del datore di
lavoro)(cfr. Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2002, n.
8250, in Mass. Giur. It., 2002).
Per quanto attiene invece
all’eventuale coincidenza della qualifica professionale
già in possesso del lavoratore con la qualifica cui
tende il rapporto di natura formativa, in assenza di
precisi riferimenti normativi e di indicazioni di natura
contrattuale, sembra possibile far riferimento alla
giurisprudenza in materia di contratto di formazione
lavoro che, pur essendo una fattispecie contrattuale
diversa, per quanto attiene ai profili formativi
presenta elementi di contiguità con il contratto di
apprendistato professionalizzante. Tale giurisprudenza
ha dunque chiarito che è ben possibile che un lavoratore
già impegnato con un contratto di natura formativa possa
essere parte di un ulteriore contratto che abbia come
oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente
rientri nella stessa qualifica contrattuale purché
l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una
professionalità diversa da quella già acquisita (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 1 novembre 2000, n. 17574, in
Mass. Giur. It., 2000).
Detti principi sembrano dunque
compatibili anche con riferimento al contratto di
apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del
D.Lgs. n. 176 del 2011. Tale istituto, infatti, a
differenza delle altre tipologie contrattuali
disciplinate dagli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 176 del
2011, non è volto alla acquisizione di una qualifica
professionale ma ad una qualificazione, cioè alla
acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di
carattere teorico-pratico quanto più completo possibile,
legato non solamente allo svolgimento della mansione
assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma
ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del
contesto lavorativo che delle attività che in esso sono
svolte. |