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I merito al quesito proposto riguardo l’applicazione
delle ritenute da imputare nel trasferire in Italia dei
dividendi percepiti in Romania e di conseguenza, in che
maniera agiscono le norme contro le doppie imposizioni,
preliminarmente, vi sono da fare delle considerazioni
sulla disciplina della tassazione dei dividendi in
Italia, operando i dovuti distinguo a seconda dei casi
in cui ci si trova.
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche
non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti
fattori:
La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona
fisica nella società che distribuisce i dividendi (partecipazione
qualificata o non qualificata).
Il luogo di residenza della società che distribuisce i
dividendi (società residente in Italia, società
residente in Paese estero a fiscalità ordinaria,
società residente in Paese estero a fiscalità
privilegiata).
Partecipazioni qualificate e non qualificate
Ai sensi dell’art. 67 del D.P.R
917/1986 (TUIR), si considerano partecipazioni
qualificate quelle che rappresentano, in
alternativa:
Una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto
esercitabili nell’ assemblea ordinaria di società non
quotate.
Una percentuale superiore al 2% dei diritti di voto
esercitabili nell’assemblea ordinaria di società
quotate.
Una percentuale superiore al 25% del capitale sociale
di società non quotate.
Una percentuale superiore al 5% del capitale sociale
di società quotate.
Le partecipazioni non qualificate sono quelle
pari o inferiori alle percentuali di cui sopra.
Con il termine dividendi si individuano i redditi
derivanti da azioni o diritti di godimento su quote
societarie.
A tal proposito occorre precisare che a seguito
dell’introduzione del DL. 138/2011 l’art. 2 comma
6 dello stesso prevede che, a partire dal 1 gennaio
2012 i dividendi distribuiti a soci persone fisiche
che detengono partecipazioni non qualificate sono
soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20% in
luogo dell’attuale 12,5% (D.p.r. 29 settembre 1973, n.
600, art. 27).
Le norme sui dividendi che ci apprestiamo a descrivere
qui di seguito si applicano sia ai dividendi distribuiti
da società residenti, sia ai dividendi distribuiti da
società non residenti (dividendi “in
entrata”,inbound e dividendi in uscita “outbound”).
Il regime dei dividendi “in uscita” (o outbound), vale a
dire il regime dei dividendi distribuiti da società
residenti a persone fisiche non residenti, è
disciplinato dall’art. 27, c. 3, del D. p.r. 29
settembre 1973, n. 600, che prevede una ritenuta dei 27
per cento; la ritenuta non è però acquisita dall’erario
a titolo definitivo, perché i contribuenti non residenti
possono chiedere il rimborso dei quattro noni della
ritenuta subita, se gli stessi dividendi sono tassati
nel loro Stato di residenza.
Ed infatti, da qui segue la doverosa distinzione da cui
si può meglio comprendere attraverso esempi pratici cosa
espressamente esplicano le norme per eliminare le doppie
imposizioni e le relative ritenute da applicare.
Dividendi distribuiti da società residente in Paese
estero a fiscalità ordinaria
I dividendi distribuiti da una società residente in un
Paese estero a fiscalità ordinaria al socio italiano
(persona fisica non imprenditore) possono essere
relativi ad una partecipazione qualificata o non
qualificata.
I dividendi sono relativi ad una partecipazione
qualificata
Ai sensi dell’art. 47 del TUIR, tali dividendi
concorrono alla formazione del reddito complessivo del
socio nella misura del 49,72% del loro ammontare
(o del 40% se relativi ad utili ante 2008).
I dividendi distribuiti da una società non residente in
Italia possono scontare una prima ritenuta applicata
nello Stato estero di residenza della società.
Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/73, sul 49,72%
del così detto così detto “netto frontiera”, cioè
sulla differenza tra il dividendo lordo e l’eventuale
ritenuta applicata nello Stato estero, è prevista una
seconda ritenuta (del 12,5%), a titolo di
acconto, operata dall’intermediario italiano che
interviene nella riscossione (ad esempio, una banca). Si
veda a tale proposito anche il paragrafo 3.2 della
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del
16.06.2004.
La ritenuta applicata dallo Stato estero costituisce,
per la persona fisica residente in Italia che ha
percepito i dividendi, un credito di imposta
secondo le regole stabilite dall’art. 165, comma 10 del
TUIR.
Più in particolare, poiché il dividendo estero concorre
solo parzialmente alla formazione della base imponibile
del percettore italiano (vi concorre, infatti, solo per
il 49,72%), allo stesso modo, la ritenuta applicata
dallo Stato estero deve costituire un credito di imposta
da vantare in Italia solo per una percentuale
corrispondente (cioè per il 49,72%).
Tutto ciò a condizione che lo Stato estero applichi una
ritenuta non superiore all’aliquota convenzionale
prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni
(paragrafo 4.3 della citata Circolare n. 26/E).
Esempio:
Il sig. Bianchi, persona fisica (non imprenditore)
residente in Italia, possiede una partecipazione
qualificata (40%) nella società romena Beta.
Nel 2010 la Beta riconosce al sig. Bianchi un dividendo
pari ad euro 10.000 sugli utili maturati nel 2009.
La Romania trattiene una ritenuta pari al 15% (aliquota
convenzionale) del dividendo lordo e la differenza viene
accreditata sul conto corrente italiano del sig. Bianchi
al netto di una seconda ritenuta d’acconto del 12,5%
applicata dall’intermediario italiano.
Dividendo lordo erogato da Beta |
10.000 |
Imposta assolta in Romania |
1.500 |
Ritenuta d’acconto applicata da intermediario
italiano |
[(10.000 – 1.500) x 49,72%] x 12,5% = 528,28
(*) |
Importo accreditato sul c/c del sig. Bianchii |
(8.500 – 528,28) = 7.971,72 |
Dividendo che il sig. Bianchi è tenuto ad
indicare nella propria dichiarazione dei redditi |
10.000 x 49,72% = 4.972,00 |
Credito per le imposte assolte all’estero |
1.500 x 49,72% = 745,80 (**) |
(*) da indicare in dichiarazione dei redditi del
sig. Bianchi
(**) da indicare in dichiarazione dei redditi
del sig. Bianchii |
Il percettore di tali dividendi è tenuto ad indicarli
nella propria dichiarazione dei redditi compilando il
quadro RL del Modello UNICO Persone Fisiche.
I dividendi sono relativi ad una partecipazione non
qualificata
Tali dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo
d’imposta del 12,5% che l’intermediario che cura la
riscossione (ad esempio una banca) applica sul netto
frontiera, cioè sulla differenza tra il
dividendo lordo e la ritenuta applicata dallo Stato
estero.
In questo caso, il percettore del dividendo non può
beneficiare di alcun credito di imposta relativo
alla ritenuta sui dividendi operata dal Paese estero.
Si determina, pertanto, una parziale doppia tassazione
del dividendo dovuta dall’impossibilità di vantare in
dichiarazione dei redditi il credito d’imposta relativo
alla ritenuta applicata dallo Stato estero.
Soltanto nell’ipotesi in cui il Paese estero abbia
applicato un’aliquota d’imposta superiore a quella
prevista dalle Convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni, il percettore italiano dei
dividendi ha la facoltà di presentare alle autorità
estere competenti una istanza di rimborso relativa al
maggior prelievo subito.
Esempio:
Il sig. Bianchi, persona fisica (non imprenditore)
residente in Italia, possiede una partecipazione non
qualificata (1%) nella società romena BETA.
Nel 2010 la BETA riconosce al sig. Bianchi un dividendo
pari ad euro 1.000 sugli utili del 2009.
La Romania trattiene una ritenuta pari al 15% del
dividendo lordo e la differenza viene accreditata sul
conto corrente italiano del sig. Bianchi al netto di una
seconda ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% applicata
dall’intermediario italiano.
Dividendo lordo erogato da BETA |
1.000 |
Imposta assolta in Romania |
150 |
Dividendo netto frontiera |
(1.000 – 150) =850 |
Ritenuta applicata dall’intermediario italiano
sul netto frontiera |
850 x 12,5% = 106,25 |
Dividendo netto percepito dal sig. Bianchi |
(850 – 106,25) = 743,75 |
I dividendi in questione sono esclusi dal reddito
complessivo del socio e, pertanto, non devono
essere da questi dichiarati.
Qualora, invece, tali dividendi siano stati percepiti
senza l’intervento di un intermediario o quest’ultimo
non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono
assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del
12,5% (ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 917/1986).
A tal fine il socio percettore è tenuto a compilare il
quadro RM del modello UNICO Persone fisiche.
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