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Sommario
1. Genesi e natura del
contratto di prestazioni occasionali accessorie
2. Oggetto delle prestazioni e
disciplina infortunistica
3. Modalità di attivazione dei
voucher di pagamento
1. Genesi e natura del
contratto di prestazioni occasionali accessorie
Il contratto di lavoro occasionale
accessorio è stipulato per attività occasionali, rese da
lavoratori a rischio di esclusione o non ancora entrati
o in procinto di uscire dal mercato del lavoro.
L’istituto introdotto con il D. Lgs.
276/03 e rivolto a soggetti a rischio di esclusione o
con difficoltà di inserimento o reinserimento, si è
trasformato in strumento per contrastare il sommerso.
Il D.Lgs. 276/2003, poi modificato
dalla Legge 133/2008, quindi dalla Legge 33/2009 e dalla
Legge 191/2009, intende per prestazioni accessorie
quelle occasionali rese nell'ambito di lavori domestici;
giardinaggio; manutenzione di edifici e strade;
insegnamento privato; manifestazioni sportive,
culturali, fieristiche; attività in qualsiasi settore
effettuate il sabato e la domenica e durante i periodi
di vacanza da parte di giovani infraventicinquenni se
iscritti a un ciclo di studi superiore, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se iscritti presso
l'università o se svolte da pensionati; attività
agricole stagionali effettuate da pensionati, casalinghe
e giovani; attività dell'impresa familiare; consegna
porta a porta; attività svolte nei maneggi e nelle
scuderie. Per l'anno 2010, per prestazioni accessorie
occasionali si intendono anche quelle rese da lavoratori
con contratti part time, purchè il datore sia diverso.
Per gli anni 2009 e 2010, le prestazioni accessorie
possono essere rese in tutti i settori nel limite
massimo di 3.000 euro, anche da percettori di
prestazioni integrative o di sostegno al reddito.
In tal caso l’INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative, gli accrediti contributivi
derivanti dalle prestazioni accessorie, in maniera tale
da non versare più contributi nello stesso periodo
lavorativo (figurativi per le integrazioni e da buono).
Con riferimento al medesimo
committente non si devono superare euro 5.000 netti nel
corso di un anno, le imprese familiari possono
utilizzare prestazioni accessorie per un importo pari a
10.000 euro netti.
Chi intende utilizzare il lavoro
occasionale deve acquistare presso idonee rivendite dei
buoni, con cui retribuire il lavoratore, il quale deve
recarsi presso l'ente o la società concessionaria per
convertire a sua volta i buoni in denaro contante.
La determinazione del compenso
viene determinata dalle parti che dovranno stabilire con
quanti buoni dovrà essere compensato il lavoratore. Ogni
buono vale 10 euro e al lavoratore spettano al netto
7,50 euro in quanto 1,30 Euro (il 13%) vengono versati
come contributi alla gestione separata INPS, 0,70 Euro
(il 7%) all’INAIL e 0,50 euro (5%) per le spese di
gestione servizio.
Il lavoro accessorio compare per la
prima volta nel Libro Bianco del 2001 dove viene presa
in considerazione l’esperienza belga con le attività
occasionali rese in ambito domestico, insegnamento,
giardinaggio, collaborazione a manifestazioni sociali,
trattasi comunque di applicazioni la cui finalità è
l’emersione del sommerso. Tali attività vengono svolte a
beneficio di famiglie, società senza scopo di lucro ed
enti pubblici da soggetti disoccupati di lunga durata,
casalinghe, studenti, pensionati. Sono utilizzati dei
buoni o titres-services, in alternativa ai pagamenti,
per semplificare il processo di assunzione e certificare
le prestazioni.
Segue nel 2003 la legge Biagi che
delega il Governo a emanare decreti diretti a realizzare
la riforma, nella relazione al decreto viene delineata
la disciplina del futuro lavoro accessorio avente le
seguenti caratteristiche: durata non superiore a 30
giorni nel corso dell’anno; compensi non superiori a 3
mila euro; ambito di applicazione: lavori domestici,
insegnamento privato, giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici; realizzazione di manifestazioni
sociali, sportive, culturali; collaborazione con enti
pubblici per lo svolgimento di lavori di emergenza. Tra
i principali beneficiari: disoccupati da oltre un anno;
casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti
in comunità di recupero; extracomunitari soggiornanti in
Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
In attuazione della Legge Biagi,
viene emanato il D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina agli
artt. 70-73 il lavoro accessorio confermando quanto
riportato nella citata relazione. Successivamente il
D.L. 35/2005 convertito dalla Legge n. 80/2005 elimina i
30 giorni e introduce il limite dei 5.000 euro nel corso
di un anno riferiti ad uno stesso committente. Infine
estende l’applicazione del lavoro accessorio all’ambito
dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., sia
pure ai soli settori del commercio, turismo e servizi.
Dopo una prima fase sperimentale
(D.M. 30/9/2005, D.M. 1/3/2006), il legislatore
interviene con una serie di provvedimenti che ampliano
il campo di applicazione del lavoro accessorio.
La Legge n. 133/2008 mantiene i
casi precedenti e introduce nuove ipotesi: ovvero
qualsiasi settore di attività per giovani
infraventicinquenni, regolarmente iscritti presso
l'università o un istituto scolastico; quindi attività
agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani studenti infraventicinquenni
ovvero attività agricole svolte a favore di produttori
agricoli aventi un volume di affari annuo inferiore o
pari a 7.000 euro.
Il D.L. n. 5/2009 convertito, nella
Legge n. 33/2009, inserisce come soggetti destinatari
anche le casalinghe che possono essere impiegate nelle
attività agricole stagionai; i pensionati che possono
essere utilizzati in qualsiasi settore; quindi i
percettori di prestazioni integrative o sostegno al
reddito.
Con la Legge n. 191/2010 (legge
finanziaria 2010) le novità introdotte riguardano
l’assunzione dei seguenti soggetti: studenti
infraventicinquenni non più solo il sabato e domenica,
ma in qualunque periodo dell'anno se iscritti presso
l'università; i pensionati utilizzabili anche da enti
locali; i soggetti titolari di contratti a tempo
parziale impiegabili in qualsiasi settore, così come i
percettori di prestazioni integrative a sostegno del
reddito; l’impresa familiare che può ricorrere
all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori
produttivi e non più solo commercio, turismo e servizi.
L’Interpello del Min. lavoro n.
37/2009, ha precisato che per prestazioni occasionale
accessoria devono intendersi attività di natura
eventuale non riconducibili a tipologie contrattuali
tipiche di lavoro subordinato o autonomo.
L’occasionalità della prestazione è
comprovata dal tetto massimo dei compensi percepiti
ovvero 5.000 euro (al netto dei contributi) nel corso di
un anno solare, con riferimento al medesimo committente.
Il compenso può essere elargito
unicamente tramite buoni lavoro (c.d. voucher), è quindi
escluso che una impresa, sia essa cooperativa o una
agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire
lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi
come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
Unica deroga finora ammessa riguarda l’attività di
stewarding, dove, come ha precisato il Ministero del
lavoro, è possibile ricorrere al lavoro accessorio,
anche attraverso l’appalto o la somministrazione, a
patto che questo venga svolto esclusivamente in
complessi e impianti sportivi, con capienza superiore a
7.500 posti ed esclusivamente per partite ufficiali
delle squadre di calcio professionistiche (Msg. Inps n.
9999/2010).
2. Oggetto delle prestazioni e
disciplina infortunistica
Riepilogando quindi i soggetti
destinatari del lavoro accessorio possono essere:
studenti (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. e);
Circ. Inps n. 104/2008 e n. 17/2010), pensionati (D.Lgs.
n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f) e h-bis); Circ.
Inps n. 104/2008, n. 88/2009 e n. 17/2010), casalinghe
(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f); Circ.
Inps n. 88/2009), lavoratori part
time (Legge n. 191/2009, art. 2, c. 148, lett. f); Circ.
Inps n. 17/2010; interpello Min. lavoro n.
16/2010), percettori di prestazioni integrative del
salario o con sostegno al reddito (D.Lgs. n. 276/2003,
art. 70, c. 1-bis; Circ. Inps n. 75/2009, par. 2.4, n.
88/2009, n. 17/2010 e n. 107/2010; interpello Min.
lavoro n. 16/2010), dipendenti pubblici (D.Lgs. n.
165/2001, art. 53; Circ. Inps n. 88/2009, par. 3),
minori fra 16-18 anni, cittadini extracomunitari (Circ.
Inps n. 44/2009).
Tra i principali committenti si
annoverano, ferme le condizioni e i requisiti stabiliti
ex lege, i seguenti soggetti: famiglie per i lavori di
cura domestica, privati e aziende ma solo per
determinate attività, scuole ed università, committenti
pubblici, enti locali, datori di lavoro agricolo,
imprese famigliari.
Le prestazioni, come visto, possono
avere ad oggetto: lavori domestici (D.Lgs. n. 276/2003,
art. 70, c. 1, lett. a); Circ. Inps n. 44/2009); lavori
di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70,
c. 1, lett. b); insegnamento privato supplementare
(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1,
lett. c); manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett.
d); D.L. n. 78/2009, conv., con modificazioni, dalla L.
n. 102/2009, art. 17, c. 26, lett. a); D.M. 8/8/2007,
art. 2, c. 2; Circ. Inps n. 88/2009); attività agricole
di carattere stagionale (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c.
1, lett. f; Circ. Inps n. 94/2008; interpello Min.
lavoro n. 16/2010); attività agricole di qualunque tipo
(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. F; interpello
Min. lavoro n. 16/2010); attività svolte nell’ambito di
imprese familiari (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1,
lett. g, c. 2-bis, art. 72, c. 4-bis; Circ. Inps n.
17/2010 e n. 76/2009); consegna porta a porta e vendita
ambulante di stampa quotidiana e periodica (D.Lgs. n.
276/2003, art. 70, c. 1, lett. h; Interpello n.
17/2009); attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle
scuderie (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett.
h-bis); qualunque tipologia in tutti i settori
produttivi, solo per giovani studenti con meno di 25
anni o universitari, pensionati, titolari di contratti
part time o percettori di prestazioni integrative
(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1 e 1-bis).
Quanto alle disciplina in merito a
malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari
(Circ. Inps n. 76/2009, par. 5), le attività occasionali
non danno titolo a prestazioni di malattia, maternità,
disoccupazione, né ad assegno per il nucleo familiare.
In caso di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, i lavoratori sono coperti
dall’assicurazione che comprende tutti i casi di
infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità
permanente o temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni e le
malattie professionali (artt. 2 e 3 D.P.R. n.
1124/1965).
Le prestazioni dell’assicurazione
sono quelle contemplate dall’art. 66 del T.U. (indennità
per inabilità temporanea; rendita per l'inabilità
permanente; assegno per assistenza personale
continuativa; rendita ai superstiti; cure mediche e
chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
fornitura degli apparecchi di protesi) e dall’art. 13
del D.Lgs. n. 38/2000 (danno biologico).
In caso di infortunio o di malattia
professionale, il beneficiario ed il prestatore sono
tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi
previsti dagli artt. 52 e 53 del T.U., nei termini e con
le modalità ivi previste.
3. Modalità di attivazione dei
voucher di pagamento
In merito ai meccanismi di
retribuzione mediante buoni lavoro (voucher), (D.Lgs. n.
276/2003, art. 72; Circ. Inps n. 81/2008, par. 4, n.
94/2008, par. 4, n. 104/2008, par. 5), i prestatori
vengono retribuiti esclusivamente tramite buoni cartacei
o telematici e il compenso deve essere concordato tra
committente e prestatore secondo un criterio di
corrispondenza tra prestazione e retribuzione o a
forfait per l’intera prestazione.
Il valore di ogni singolo buono è
pari a 10 euro ed è comprensivo della contribuzione a
favore della gestione separata Inps (13%), della
contribuzione per l’assicurazione a favore dell’Inail
(7%) e della quota per la gestione del servizio, il
valore netto di ogni voucher è quindi pari a 7,50 euro.
Sono inoltre disponibili anche
buoni multipli del valore nominale di 50 euro
(equivalente a 5 buoni non separabili) pari al valore
netto di 37,50 euro e da 20 euro (equivalente a 2 buoni
non separabili) pari al valore netto di 15 euro.
Se le prestazioni accessorie sono
rese a favore di imprese familiari il valore nominale
del voucher è comprensivo della contribuzione ordinaria
a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD
33%), della contribuzione Inail (4%) e della quota per
la gestione del servizio da parte dell’Inps (5%). Il
valore netto di ogni voucher è quindi, in questo caso,
pari a 5,80 euro.
Il prestatore di lavoro può
riscuotere il compenso consegnando i buoni presso
qualsiasi ufficio postale o facendosi accreditare la
somma sulla INPS-card per i voucher telematici. A
seguito della convenzione siglata tra l’Inps e la FIT,
dal 16 maggio 2010 i voucher possono essere incassati
anche nelle tabaccherie aderenti all’iniziativa (Mess.
Inps n. 13211/2010).
Per le prestazioni in favore di
imprese familiari è previsto esclusivamente l’utilizzo
della procedura con voucher telematico e accredito dei
compensi sulla INPS card.
I prestatori minorenni (16-17)
devono presentare, per la riscossione dei buoni,
un’autorizzazione del genitore con relativa fotocopia
del documento, oppure possono chiedere alle Poste
Italiane la riscossione dei buoni tramite bonifico
domiciliato.
I compensi percepiti per lavoro
accessorio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale
e non incidono sullo stato di disoccupazione o
inoccupazione che rimane quindi inalterato.
Per tutte le tipologie il limite
massimo delle erogazioni è fissato in un compenso non
superiore a 5.000 euro netti nel corso di un anno solare
con riferimento al medesimo committente, il limite lordo
per il committente è di 6.660 euro, corrispondente a
4.995 euro netti per prestatore.
E’ prevista una deroga ai 5.000
euro per i percettori di prestazioni integrative o di
sostegno al reddito, in questi casi il limite di importo
è pari a 3.000 euro netti complessivi. Le imprese
familiari, invece, possono utilizzare prestazioni per un
importo complessivo massimo di 10.000 euro (importo
lordo euro 13.333).
I committenti possono ritirare i
buoni e i carnet su tutto il territorio presso le sedi
provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto
pagamento dell’importo relativo sul conto corrente
postale 89778229 intestato ad Inps Dg Lavoro Occasionale
Acc.
Quindi il committente ritira i
buoni all’Inps (o tabaccheria) dopo aver versato
all’ente su conto corrente, il prestatore consegna il
buono e riscuote presso le poste, tabaccherie o con
accredito sulla card Inps.
A seguito della convenzione siglata
il 26 marzo 2010 tra l’Inps e la FIT (Federazione
Italiana Tabaccai), i voucher possono essere venduti,
incassati e rimborsati in tabaccheria tramite terminale
collegato alla banca per il pagamento.
Il ritiro dei buoni da parte dei
datori può avvenire anche tramite delle associazioni
rappresentative, fornite di delega da parte dei datori,
al fine di poter consentire all’istituto
l’identificazione degli effettivi utilizzatori.
L’eventuale rimborso dei buoni acquistati e non
utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi
Inps che disporranno un bonifico per il loro
controvalore.
Prima dell’inizio delle attività, i
committenti devono effettuare la comunicazione
preventiva (c.d. DNA o denuncia di nuova attività) verso
l’Inail, attraverso: il contact center Inps/Inail, il
numero di fax Inail, il sito Inail, indicando, oltre ai
propri dati anagrafici e codice fiscale: l’anagrafica di
ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; il luogo
dove si svolgerà la prestazione; le date presunte di
inizio e di fine; in caso di spostamento delle suddette
date, dovrà essere effettuata nuova comunicazione di
variazione all’Inail.
Il committente, prima di consegnare
al prestatore i buoni, deve provvedere ad intestarli,
scrivendo su ciascun buono, il proprio codice fiscale,
il codice fiscale del destinatario, la data della
relativa prestazione e convalidando il buono con la
propria firma.
Il prestatore può riscuotere il
corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e
sottoscritti, presentandoli all’incasso presso le poste
o le tabaccherie, dopo averli convalidati con la propria
firma. Il processo si conclude con l’accredito dei
contributi sulle posizioni assicurative dei prestatori.
I prestatori si registrano presso l’Inps attraverso una
delle seguenti modalità: tramite contact center
Inps/Inail, sito Inps, sedi Inps.
A seguito dell’accreditamento
anagrafico, le Poste inviano al prestatore: la carta
magnetica (inps Card), con la quale è possibile
accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni
eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione
all’Inps); la carta, utilizzabile come borsellino
elettronico, potrà essere usata dal titolare anche per
funzioni ulteriori rispetto a quelle legate al lavoro
occasionale.
La fase di ingresso si chiude con
la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo
della inps Card da parte del prestatore e l’attivazione
della stessa presso un qualsiasi ufficio postale, se il
prestatore sceglie di non attivare la Card, il pagamento
avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile
presso tutti gli uffici postali.
I committenti che intendono
utilizzare la procedura del voucher telematico devono
registrarsi presso l’Inps attraverso una delle seguenti
modalità: contact center Inps/Inail, sito Inps, sedi
Inps, previa esibizione di un documento di
riconoscimento, associazioni di categoria dei datori.
Prima dell’inizio della prestazione, il committente
richiede all’Inps i buoni lavoro virtuali. La richiesta
dovrà contenere: l’anagrafica di ogni prestatore ed il
relativo codice fiscale; la data di inizio e di fine
presunta dell’attività; il luogo dove si svolgerà la
prestazione; il numero di buoni presunti per ogni
prestatore. Il committente deve inviare comunicazione
preventiva (c.d. DNA) all’Inail.
Il valore dei buoni effettivamente
utilizzati deve essere versato dai committenti, prima
dell’inizio della prestazione, per consentire un
tempestivo pagamento della prestazione stessa, con una
delle seguenti modalità: tramite modello F24, tramite
versamento sul conto corrente postale intestato
all’INPS, oppure tramite pagamento on line attraverso il
sito Inps.
Il processo si chiude con
l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative
dei prestatori.
Il committente acquista i voucher
presentando il proprio codice fiscale. Per l’acquisto
dei voucher è previsto il versamento della commissione
di 1 € al rivenditore autorizzato. È possibile
acquistare in una sola operazione fino a 1.500 € di
buoni lavoro.
Prima dell’inizio della prestazione
di lavoro il committente deve comunicare all’Inps le
proprie generalità e il luogo di inizio e fine
prestazione utilizzando canali informatici o recandosi
presso la sede Inps.
Questa operazione è necessaria per
l’attivazione del buono, la riscossione e il corretto
accredito dei contributi. La comunicazione della
prestazione soddisfa anche l’obbligo di comunicazione
all’INAIL. Infatti sarà l’Inps a trasferire in tempo
reale all’INAIL i dati necessari. Il prestatore riceve i
voucher dal committente dopo l’esecuzione della
prestazione e li riscuote dal secondo giorno successivo
alla fine della prestazione. Il prestatore per
riscuotere deve presentarsi con la propria tessera
sanitaria o con il tesserino del codice fiscale, per la
verifica del codice fiscale. Effettuato il pagamento
viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i
voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in
cui il buono non risulti pagabile, il prestatore deve
rivolgersi alla sede INPS. La riscossione dei voucher è
possibile entro un anno dal giorno dell’emissione
(Messaggio Inps n. 28791/2010).
Dal 15 gennaio 2011 sono ormai
operativi per conto dell’Inps, su tutto il territorio
nazionale, i referenti regionali con il compito di
favorire la corretta gestione del servizio ‘voucher’ e
la promozione dell’utilizzazione dei buoni. I referenti
regionali svolgeranno le funzioni di: consulenza ad
utenti interni ed esterni per problematiche applicative;
interfaccia tra Direzione generale e sedi operative e
tra Associazioni di categoria ed Enti locali;
segnalazione di situazioni anomale di utilizzo dei
voucher.
Per i buoni riconsegnati, il
controvalore effettivo è pari a 9,50 € per il buono
lavoro da 10 €; 19 € per il buono da 20 €; 47,5 € per il
buono da 50 €. L’Istituto ha precisato che il rimborso
sarà consentito anche per l'acquisto di voucher cartacei
nel caso in cui il committente abbia effettuato il
versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni, nonché
per l'acquisto dei voucher tramite procedura telematica,
senza utilizzare o utilizzando solo in parte l'importo
versato.
In caso di furto o smarrimento si
procede nel seguente modo: il prestatore comunica alla
sede il furto, consegnando copia della denuncia, la sede
effettua richiesta di annullamento dei voucher tramite
l'invio di una segnalazione alla casella di posta
elettronica dell’inps e allegando la denuncia del
prestatore. I voucher vengono annullati nella procedura
di gestione e in quella di Poste, che riaccredita
l'importo relativo nel conto previsto per il lavoro
occasionale accessorio; quindi la sede emette un
bonifico a favore del prestatore e provvede a trasferire
il relativo importo alla Direzione generale; la sede
comunica alla casella di posta dedicata l'emissione del
bonifico e l'esito della riscossione. A seguito dello
storno da parte di Poste, la sede consegna al
committente dei nuovi voucher, registrandoli in
sostituzione di quelli non più disponibili, in relazione
al versamento originario.
I vantaggi sono duplici, sia per il
datore che per il lavoratore, per il datore perché
beneficia delle prestazioni di lavoro accessorio, senza
stipulare alcun contratto scritto, ottenendo la
copertura Inail, previo versamento di una contribuzione
ridotta rispetto alle altre tipologie contrattuali.
Per il lavoratore invece il
beneficio consiste nel fatto che il compenso ottenuto è
esente da ogni imposizione fiscale, infatti l’esenzione
vale fino a 5.000 euro netti, per ciascun committente;
ciò presuppone che il prestatore possa lavorare
occasionalmente presso più datori superando così la
soglia dei 5.000 euro, tutti non imponibili fiscalmente.
Inoltre il compenso non incide sullo stato di
disoccupazione o inoccupazione ed è totalmente
cumulabile con la pensione e con le integrazioni del
reddito (3.000 euro complessivi).
Dott.ssa Anna Rita Caruso |