Introduzione
Il limite all’uso del contante e
dei titoli al portatore è stato introdotto con il Dl
143/1991 (legge di conversione 197/1991) al fine di
contrastare il fenomeno dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio.
Negli ultimi anni la materia è
stata oggetto di frequenti interventi legislativi, da
ultimo il decreto cosiddetto “Salva Italia”. Difatti, il
Dl 201/2011, con poche e mirate correzioni al dettato
normativo del Dlgs 231/2007, ha ridotto il limite di
tracciabilità dei pagamenti al valore di mille euro, con
decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Tuttavia, in sede di conversione,
il legislatore ha previsto l’irrilevanza ai fini
sanzionatori delle violazioni commesse nel periodo dal 6
dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, riferite alle
limitazioni di importo introdotte. Pertanto, per il
periodo indicato, è pacifico ritenere sanzionabili i
trasferimenti in violazione della precedente soglia
limite.
Ultimi interventi normativi
Dal 29 aprile 2008, con l’entrata
in vigore del Dlgs 231/2007 (emanato in attuazione della
direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE), il
limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è
stato ridotto da 12.500,00 a 5mila euro. La nuova soglia
è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a
quando il Dl 112/2008 ha ripristinato il limite di
12.500.00 euro.
Negli ultimi due anni il
legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di
tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio
2010, il Dl 78/2010 ha riportato il valore a 5mila,
cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500,00 dal Dl
138/2011.
In ultimo, come già anticipato, il
Dl 201/2011 ha indicato in mille euro il limite all’uso
del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza
dal 6 dicembre 2011.
RIFERIMENTO NORMATIVO
PERIODO DI VALIDITÀ
VARIAZIONE LIMITE (in Euro)
Articolo 49, Dlgs 231/2007
dal 30.04.2008
da 12.500,00
a 5.000,00
Articolo 32, Dl 112/2008
dal 25.06.2008
da 5.000,00
a 12.500,00
Articolo 20, Dl 78/2010
dal 31.05.2010
da 12.500,00
a 5.000,00
Articolo 2, Dl 138/2011
dal 13.08.2011
da 5.000,00
a 2.500,00
Articolo 12, Dl 201/2011
dal 06.12.2011
da 2.500,00
a 1.000,00
Norma in vigore dal 6 dicembre 2011
La nuova formulazione dell’articolo
49, comma 1, del Dlgs 231/2007, a seguito delle
modifiche introdotte dall’articolo 12 del Dl 201/2011,
dispone che: “è vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è
complessivamente pari o superiore a euro mille”.
Anche per quanto concerne il valore
di emissione di assegni bancari e postali (articolo 49,
comma 5) e di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari (articolo 49, commi 7 e 8), è posto lo stesso
limite di mille euro superato il quale, è disposto
l’obbligo di indicazione del nome (ovvero la ragione
sociale) del beneficiario e della clausola di non
trasferibilità.
Analoga limitazione è prevista per
il saldo dei nuovi libretti di deposito bancari o
postali al portatore (articolo 49, comma 12). Tuttavia,
per i libretti già in essere alla data del 6 dicembre
2011 (articolo 49, comma 13), la norma prevede lo
slittamento al 31 marzo 2012 del termine ultimo entro
cui operare la loro estinzione ovvero la riduzione del
saldo nei limiti dettati dal legislatore. In
alternativa, nonostante la norma non lo preveda
espressamente, sembra ragionevole la possibilità di
ovviare a tale adempimento con la trasformazione degli
stessi in libretti nominativi.
Sanzioni applicabili
L’articolo 58 del Dlgs 231/2007
accomuna le violazioni delle disposizioni afferenti
all’uso del contante (articolo 49, comma 1)
all’emissione di assegni bancari e postali (articolo 49,
comma 5) ed assegni circolari, vaglia postali e cambiari
(articolo 49, comma 7), sanzionandole in proporzione
all’importo trasferito, da un minimo dell’1% a un
massimo del 40 per cento.
Diversamente è stabilito per i
libretti di deposito bancari o postali al portatore. In
particolare, lo stesso articolo distingue i libretti di
nuova emissione (articolo 49, comma 12) da quelli già in
essere alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011.
Per i primi è prevista una sanzione dal 20% al 40% del
saldo, in caso di superamento del limite indicato dal
legislatore.
Per tali violazioni è previsto,
inoltre, un importo minimo della sanzione (pari a 3mila
euro), nonché un aggravio in caso di importi superiori a
50mila euro.
Limitazioni all'uso del contante e
dei titoli al portatore
(Dlgs 231/2007, articolo 49)
Dlgs 231/2007, Articolo 58 - comma
1, 2 e 7-bis
Importo della violazione
da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro
Importo della violazione
superiore a 50.000,00 euro
Contanti
(articolo 49, comma 1)
dall’1% al 40%
dell’importo trasferito
dal 5% al 40%
dell’importo trasferito
Assegni bancari e postali
(Articolo 49, comma 5) dall’1% al
40%
dell’importo trasferito
dal 5% al 40%
dell’importo trasferito
Assegni circolari, vaglia postali e
cambiari (articolo 49, comma 7) dall’1% al
40%
dell’importo trasferito dal 5% al
40%
dell’importo trasferito
Nuovi libretti di deposito al
portatore (Articolo 49, comma 12) dal 20% al 40%
del saldo dal 30% al
60%
del saldo
Sanzione minima per ogni
violazione: euro 3.000,00
Un regime sanzionatorio differente
è invece previsto per i libretti al portatore con saldo
pari o superiore a 1.000,00 euro già in essere alla data
di entrata in vigore del decreto “Salva Italia”
(articolo 49, comma 13). In particolare, il Dl 201/2011,
oltre a posticipare al 31 marzo 2012 l’obbligo di
operare la loro regolarizzazione, è intervenuto anche
sull’importo minimo della sanzione applicabile alla
violazione di tale obbligo.
Pertanto, non sono state apportate
modifiche all’articolo 58 del Dlgs 231/2007, nella parte
in cui prevede, per l’omessa estinzione dei suddetti
libretti ovvero per la mancata riduzione del loro saldo
entro i limiti stabiliti, una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10% al 20% del saldo stesso, con un
aggravio nel caso in cui quest’ultimo superi 50mila
euro.
Oggetto di modifica è stato invece
il comma 7-bis del suddetto articolo, nella parte in cui
prevedeva un importo minimo della sanzione, pari a 3mila
euro. I libretti con saldo inferiore a tale soglia erano
pertanto sanzionati per un importo maggiore del saldo
stesso.
Con l’introduzione del comma 1-bis
dell’articolo 12 Dl 201/2011, il legislatore ha di fatto
alleggerito solo il carico sanzionatorio dei libretti al
portatore con saldo inferiore a 3mila euro, stabilendo
una sanzione più equa della precedente, “pari al saldo
del libretto stesso”.
Saldo del libretto al portatore già
in essere al 06.12.2011 (articolo 49, comma 13, Dlgs
231/2007)
Violazioni ex articolo 58, commi 3
e 7-bis, Dlgs 231/2007
ante articolo 12,
comma 1-bis, Dl 201/2011
post articolo 12,
comma 1-bis, Dl 201/2011
Da 1.000,00 euro
a 3.000,00 euro
Sempre 3.000,00 euro Saldo del libretto al portatore
Da 3.000,00 euro
a 50.000,00 euro Dal
10% al 20% del saldo,
con un minimo di 3.000,00 euro
Dal 10% al 20% del saldo,
con un minimo di 3.000,00 euro
Superiore a 50.000,00 euro
Dal 15% al 30% del saldo Dal 15% al 30% del
saldo
Oblazione
L’articolo 60, comma 2, del Dlgs
231/2007, offre la possibilità di ricorrere all’istituto
dell’oblazione (articolo 16 della legge 689/1981).
Tuttavia, la sua applicazione è prevista esclusivamente
per le violazioni delle disposizioni afferenti all’uso
del contante (articolo 49, comma 1), degli assegni
bancari e postali (articolo 49, comma 5) e degli assegni
circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma
7), di importo inferiore a 250mila euro.
A tal proposito, la circolare del
ministero dell’Economia e delle Finanze n. 281178 del 5
agosto 2010 ha precisato che si ha la possibilità di
pagare una sanzione pari al 2% dell’importo della
violazione. In tal caso, non sembra rilevare la sanzione
minima fissa di 3mila euro in quanto il dettato
normativo e la circolare stessa non prevedono
espressamente una sua eventuale applicazione.
Antonio Orlando
Pierpaolo Vodola |