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Repetita iuvant.
L'art. 211, della Legge 19 maggio
1975, n. 151, dispone che “il coniuge cui i figli sono
affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni
familiari per i figli, sia che agli stessi abbia diritto
per un suo rapporto di lavoro, sia che degli stessi sia
titolare l’altro coniuge”. Inoltre, gli assegni
familiari non debbono essere conteggiati in sede di
liquidazione dell’assegno di mantenimento.
"Ritenuto in fatto
- che è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La Corte d’appello di
Napoli con decreto emesso il 14 luglio 2010 ha rigettato
il reclamo proposto da M. D. avverso il provvedimento 19
marzo 2010 del Tribunale di Napoli, reiettivo della sua
istanza di revisione dell’assegno di € 516,00 per il
mantenimento dell’ex coniuge F. M. e delle due figlie
minori a lei affidate.
Ha proposto ricorso per cassazione
il M. deducendo la carenza di motivazione e la
violazione di legge nel non tener conto del fatto nuovo
rappresentato dal pignoramento notificatogli in data 18
aprile 2009, e quindi successivo al giudizio di
divorzio, sulla base dell’allegata inadempienza agli
obblighi di mantenimento, nonostante l’accordo tacito
intercorso tra le parti per il computo, in detrazione,
degli assegni familiari pagati direttamente dal datore
di lavoro alla F.
Quest’ultima non ha svolto attività
difensiva
Così riassunti i fatti di causa, il
ricorso sembra, prima facie, inammissibile, dal momento
che il M. non censura in modo adeguato la prima ratio
decidendi della preesistenza della circostanza allegata
(percezione diretta degli assegni familiari) rispetto
alla sentenza di divorzio. Inoltre, appare infondata in
diritto la tesi che gli assegni familiari, corrisposti
direttamente dal datore di lavoro, abbiano natura
giuridica omogenea alla retribuzione del soggetto
onerato dell’assegno di mantenimento. Essi vanno,
infatti, corrisposti ex lege al coniuge affidatario
della prole e non debbono essere conteggiati in sede di
liquidazione dell’assegno di mantenimento ( art. 211,
Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di
famiglia: “il coniuge cui i figli sono affidati ha
diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari
per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo
rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro
coniuge”).
- che la relazione è stata
comunicata al Pubblico ministero e notificata ai
difensori della parti
- che all’adunanza in camera di
consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della
relazione.
Considerato in diritto
- che il collegio, discussi gli
atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata
nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
- che il ricorso dev’essere dunque
dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il
ricorso;
- Dispone che in caso di diffusione
del presente provvedimento siano omesse le generalità e
gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 d.
Igs. 30 Giugno 2003, n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)
Depositata in Cancelleria il
12.01.2012" |