Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

GLI ASSEGNI FAMILIARI NON RIDUCONO L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - Cass., sez. VI civ., 12.1.2012, n. 326 Andrea BELOTTI

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Persona e danno.it

Repetita iuvant.

 

L'art. 211, della Legge 19 maggio 1975, n. 151, dispone che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che agli stessi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che degli stessi sia titolare l’altro coniuge”. Inoltre, gli assegni familiari non debbono essere conteggiati in sede di liquidazione dell’assegno di mantenimento.

 

"Ritenuto in fatto

 

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La Corte d’appello di Napoli con decreto emesso il 14 luglio 2010 ha rigettato il reclamo proposto da M. D. avverso il provvedimento 19 marzo 2010 del Tribunale di Napoli, reiettivo della sua istanza di revisione dell’assegno di € 516,00 per il mantenimento dell’ex coniuge F. M. e delle due figlie minori a lei affidate.

Ha proposto ricorso per cassazione il M. deducendo la carenza di motivazione e la violazione di legge nel non tener conto del fatto nuovo rappresentato dal pignoramento notificatogli in data 18 aprile 2009, e quindi successivo al giudizio di divorzio, sulla base dell’allegata inadempienza agli obblighi di mantenimento, nonostante l’accordo tacito intercorso tra le parti per il computo, in detrazione, degli assegni familiari pagati direttamente dal datore di lavoro alla F.

Quest’ultima non ha svolto attività difensiva

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, dal momento che il M. non censura in modo adeguato la prima ratio decidendi della preesistenza della circostanza allegata (percezione diretta degli assegni familiari) rispetto alla sentenza di divorzio. Inoltre, appare infondata in diritto la tesi che gli assegni familiari, corrisposti direttamente dal datore di lavoro, abbiano natura giuridica omogenea alla retribuzione del soggetto onerato dell’assegno di mantenimento. Essi vanno, infatti, corrisposti ex lege al coniuge affidatario della prole e non debbono essere conteggiati in sede di liquidazione dell’assegno di mantenimento ( art. 211, Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia: “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”).

- che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori della parti

- che all’adunanza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

 

Considerato in diritto

 

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

- che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso;

- Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 d. Igs. 30 Giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

 

Depositata in Cancelleria il 12.01.2012"

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici