Persona e danno.it
Il Fondo di garanzia per le vittime
della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei
casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato
da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante, che ha
cagionato il sinistro, non risulti coperto da
assicurazione;
“se un veicolo a motore non
soggetto all'obbligo di assicurazione della
responsabilità civile viene modificato illegittimamente,
e la trasformazione ne determini l'inclusione in altra
categoria di mezzi per il quale sia invece prescritto
tale obbligo, del sinistro causato da tale veicolo deve
rispondere, ai fini risarcitori nei confronti dei terzi,
l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per
le vittime della strada, dovendosi ritenere determinato
da veicolo non coperto da assicurazione, ai sensi
dell'art. 19 l. 24 dicembre 1969 n. 990. (Fattispecie
relativa a sinistro avvenuto prima dell'introduzione
dell'obbligo assicurativo per i ciclomotori, e causato
da un ciclomotore la cui cilindrata era stata
illegittimamente aumentata) Cassazione civile, sez. III,
19/08/2009, n. 18401 Soc. Ras assicur. c. Saraceni e
altro Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1193 Arch. giur.
circol. e sinistri 2010, 1, 29 Giust. civ. 2010, 3, 626
(cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da
circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011)
c) il veicolo o natante, che ha
cagionato il sinistro, risulti assicurato presso una
impresa operante nel territorio della Repubblica, in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato
di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
“nel caso di liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a.,
legittimati passivi rispetto alla pretesa
dell'assicurato di essere tenuto indenne dalle richieste
del terzo danneggiato sono l'impresa designata nelle
ipotesi di l.c.a. ordinaria, ed il commissario
liquidatore, in nome del Fondo di garanzia per le
vittime della strada, nel caso di l.c.a. con cessione
del portafoglio” Cassazione civile, sez. III,
23/06/2009, n. 14644 Soc. Europcar Italia c. Soc. fond.
Sai ed altro Giust. civ. Mass. 2009, 6, 964
d) il veicolo sia posto in
circolazione contro la volontà del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione
finanziaria;
e) il veicolo sia stato spedito nel
territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera bbb) del codice delle
assicurazioni, e, nel periodo indicato all'articolo 1,
comma 1, lettera fff), numero 4-bis) sempre del medesimo
codice, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia
privo di assicurazione (ipotesi aggiunta dall'articolo 1
del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198);
f) il sinistro sia cagionato da un
veicolo estero con targa non corrispondente o non più
corrispondente allo stesso veicolo (ipotesi aggiunta
dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198).
Nel caso in cui il sinistro sia
stato cagionato da veicolo o natante non identificato,
il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona;
in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e'
dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia
superiore all'importo di euro 500, per la parte
eccedente tale ammontare.
Il danno è risarcito nei limiti dei
minimi di garanzia previsti, per ogni persona
danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui
all'articolo 128 C.d.A.,
“in tema di assicurazione
obbligatoria per la r.c. auto, ai fini del computo del
massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non
solo la vittima primaria, ma ogni soggetto − come ad
esempio i congiunti di quella che abbia subito un danno,
patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del
sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della
persona immediatamente pregiudicata; ne consegue che
l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia
vittime della strada, ove intenda impugnare la sentenza
di merito la quale l'abbia condannata a pagare una somma
superiore al massimale di legge, non può limitarsi a
dedurre tale eccedenza, ma, in presenza, di più persone
danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna
ha comportato il superamento sia del massimale per ogni
persona danneggiata, sia del massimale catastrofale”
Cassazione civile, sez. III, 15/07/2009, n. 16455
Assitalia c. F.V. e altro Resp. civ. e prev. 2010, 1,
187
relativamente alle autovetture ad
uso privato; la percentuale di inabilità permanente, la
qualifica di convivente a carico e la percentuale di
reddito del danneggiato da calcolare a favore di
ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in
base alle norme del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Non è imposto, al danneggiato da
veicolo rimasto sconosciuto, il preventivo onere di
presentare querela o denuncia contro ignoti e di
attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter
agire nei confronti della compagnia assicurativa
designata al risarcimento.
Infatti, alla denuncia (così come
all'omessa denuncia) non può essere assegnata una sorta
di efficacia probatoria automatica, nel senso che il
sinistro sia senz'altro (oppure no) riconducibile alla
fattispecie astratta descritta al paragrafo precedente:
a decidere sarà, invece, il giudice di merito,
nell'ambito di una ragionevole valutazione complessiva
delle risultanze processuali, di cui dovrà dar conto in
motivazione.
Tale principio è stato, anche
recentemente, affermato dalla Corte di Cassazione, con
decisione chesi esprime, in relazione all'intervento
dell'ente solidaristico, nelle ipotesi di cui alla lett.
a) dell'art. 283 C.d.A. (già art. 19 l. 990/1969), vale
a dire quella originata dalla responsabilità del
conducente di veicolo non identificato, chiarendo come
il legislatore intendesse soltanto rafforzare la tutela
fornita mediante lo strumento della responsabilità
civile e non, al contrario, assicurare comunque al
danneggiato un risarcimento (come, invece, avviene in
taluni ordinamenti stranieri ispirati al sistema c.d.
"no fault"):
“in tema di assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il
danneggiato che promuove azione di risarcimento dei
danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime
della strada, nei casi previsti dall'art. 19 comma 1
lett. e) della l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare
che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o
colposa del conducente dell'altro veicolo non
identificato perché la garanzia assicurativa predisposta
dalla citata legge n. 990 del 1969 in favore dei
soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo
non identificato vuole solo rafforzare la tutela
sanzionatoria della responsabilità civile e non
assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come
negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del
cosiddetto nofault”. Cassazione civile, sez. III,
25/07/1995, n. 8086 Gatta c. Soc. Assitalia Giust. civ.
Mass. 1995, 1424 - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il
danno da circolazione, Utet, Torino 2010.
In altri termini, il meccanismo di
intervento del Fondo non deroga alla regola generale in
materia probatoria secondo cui spetta al danneggiato
provare il fatto generatore del danno, vale a dire il
sinistro, nonché l'attribuzione della responsabilità
dello stesso al conducente del veicolo rimasto
sconosciuto (elemento spesso valutato dalla
giurisprudenza con un certo rigore, al fine di evitare
il rischio di gravare il patrimonio del Fondo di un
considerevole onere finanziario, conseguente a sinistri
la cui autenticità risulterebbe difficilmente
accertabile), nonché la sussistenza di nesso eziologico
tra i danni lamentati ed il sinistro.
Nel caso di specie, la Corte di
appello aveva rigettato la domanda del danneggiato da
veicolo rimasto sconosciuto nei confronti dell'impresa
designata, ritenendo che la normativa sulla r.c. auto
obbligatoria richiedesse, quanto meno, che dopo
l'incidente venisse presentata denuncia alle competenti
autorità di polizia e che le indagini compiute da queste
o dall'autorità giudiziaria avessero avuto esito
negativo, non potendo altrimenti, a suo avviso,
ritenersi realizzato il presupposto di fatto (danno alla
persona causato dalla circolazione di veicolo non
identificato) del coinvolgimento del Fondo di garanzia;
la Suprema Corte, peraltro, correttamente respinge tale
impostazione, affermando che l'omessa denuncia
all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il
danno sia stato effettivamente causato da veicolo non
identificato, così come la presentazione della denuncia
o della querela contro ignoti non valgono, di per se
stesse, a dimostrare che quanto asserito dal danneggiato
risponda al vero:
“...l'assunto è erroneo in diritto.
Questa corte ha bensì affermato: (a) che la denuncia
all'autorità di sinistro con danno alla persona
cagionato da veicolo non identificato può esigere
considerata idonea, in relazione alle caratteristiche
del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto
di fatto di cui sopra e, per converso; (b) che il
difetto di quella denuncia può essere sintomatico della
non riconducibilità della fattispecie concreta a quella
di danno cagionato da veicolo non identificato, ma non
ha mai enunciato il principio; (c) che, in difetto di
denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa
essere provata altrimenti. E, nella specie, secondo
quanto ritenuto dal giudice di primo grado con
affermazione non contestata da alcuno, lo è stata
mediante la prova testimoniale assunta in primo grado.
Altro e diverso problema è quello dell'ipotetica
inattendibilità dei testi e, dunque, del possibile
insuccesso della prova che in tal modo sia offerta. Ma
il Giudice del merito è in tal caso tenuto ad esporre le
ragioni per le quali non ritenga che la prova del fatto
sia stata raggiunta, in relazione alle caratteristiche
del caso sottoposto al suo esame, nell'ambito della
valutazione di merito che gli compete, rigettando per
tale ragione la domanda. Quante volte, invece, abbia
ritenuto che la prova è stata raggiunta
indipendentemente dalla denuncia all'autorità, il fatto
costituito dal danno alla persona arrecato da veicolo
non identificato non è suscettibile di essere
considerato indimostrato in ragione dell'omessa
denuncia. Quanto all'affermazione della Corte d'Appello
che Tribunale aveva, con motivazione congrua, escluso
che "il sinistro stradale per cui è causa fosse da
attribuire a comportamento colposo di un automobilista
non identificato", è anch'essa erronea in diritto nella
parte in cui è possibile riconnettervi un significato
confermativo dell'opinione del primo giudice che, nel
caso di cui all'art. 19 citato, il presupposto della
responsabilità patrimoniale del Fondo di garanzia è
costituito dalla prova positiva della colpa del
conducente del veicolo non identificato. Anche in tal
caso, invero, trova piena applicazione l'art. 2054 c.c.,
commi 1 e 2, secondo il quale la colpa del conducente, o
quella paritetica dei conducenti in caso di scontro tra
veicoli, si presume fino alla prova contraria che
ciascuno abbia fatto tutto il possibile per evitare il
danno....”. Cassazione civile, sez. III, 03 settembre
2007, n. 18532 Morinelli e altro c. Soc. Generali
assicur. Resp. civ. e prev. 2007, 11 2444
Nel decidere la vertenza, la
Suprema Corte commenta “autenticamente” anche due
precedenti pronunce,
“....le sentenze citate dalla Corte
d'Appello non avallano in alcun modo le conclusioni cui
la stessa è addivenuta. La prima (Cass. n. 8086/95), in
fattispecie nella quale era dubbia la effettiva causa
del sinistro per non essere stati offerti elementi
affidabili sulla dinamica dello stesso) chiarisce che la
L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a),
non intende assicurare un sistema di tutela a
prescindere dalla colpa del danneggiante, come accade in
ordinamenti ispirati al sistema della cosiddetta
"nofault", e in tale contesto argomentativo afferma che
il danneggiato che agisca per il risarcimento nei
confronti del Fondo di garanzia (ora Consap) deve
provare che il sinistro s'è verificato per fatto doloso
o colposo del conducente del veicolo rimasto
sconosciuto: ma con ciò intendendo non già che l'art.
2054 c.c., subisca deroghe di sorta, bensì che occorre
anzitutto la prova del nesso causale tra circolazione
del veicolo non identificato e danno e, in secondo
luogo, che tale fatto sia connotato da dolo o colpa del
conducente (secondo il generale paradigma di cui
all'art. 2054 c.c.,, senza peraltro incidere sulla
presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.,, a
carico del conducente (o, pariteticamente, di ciascuno
dei veicoli venuti a collisione) una volta che sia
acquisito che il danno è eziologicamente ricollegabile a
(fatto del conducente del) veicolo non identificato. La
seconda (Cass. n. 10484/01), in fattispecie nella quale
il rapporto dei carabinieri intervenuti sul posto non
avallava la tesi degli attori, secondo i quali la loro
autovettura era uscita di strada, cappottandosi, a causa
di abbagliamento da parte di veicolo che assumevano non
identificato; e nella quale, inoltre, i testimoni
indotti dagli attori erano stati considerati
inattendibili, sicchè la domanda era stata rigettata,
ribadisce pressochè letteralmente le affermazioni di cui
all'altra sentenza, chiarendo anche che l'116 c.p.c.,
sancisce la fine del sistema fondato sulla
predeterminazione legale dell'efficacia della prova e
consacra il principio del libero convincimento del
Giudice, per cui lo stesso deve valutare globalmente le
risultanze processuali secondo il suo prudente
apprezzamento, dando conto degli elementi sui quali
abbia inteso fondare il proprio convincimento....”;
Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n.
18532 Morinelli e altro c. Soc. Generali assicur. Resp.
civ. e prev. 2007, 11 2444
per poi concludere come segue:
“...va conclusivamente affermato
che l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè,
ad escludere che il danno sia stato effettivamente
causato da veicolo non identificato; così come
l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale,
in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro
accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate
in relazione alle caratteristiche delle singole
fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte,
e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o
l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito
della ragionevole valutazione complessiva delle
risultanze processuali demandata al suo prudente
apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella
motivazione della sentenza. A nessuna delle due
(denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito
assegnare, salva la possibile valenza sintomatica
dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche
del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria
automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro
riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se
denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia
se la denuncia sia mancata. Da tali principi la sentenza
s'è discostata laddove la Corte d'Appello ha conferito
determinante rilievo alla circostanza che gli attori non
avevano provato di avere quantomeno presentato una
denuncia alle competenti autorità di polizia e che le
stesse avevano dato esito negativo, come sarebbe stato a
suo avviso necessario secondo la giurisprudenza di
legittimità. Va dunque cassata con rinvio ad altra corte
d'appello, che si designa in quella di Napoli, affinchè
decida la causa nel rispetto degli enunciati
principi....”. Cassazione civile , sez. III, 03
settembre 2007, n. 18532 Morinelli e altro c. Soc.
Generali assicur. Resp. civ. e prev. 2007, 11 2444
Inoltre, come non è imposto, al
danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto, il
preventivo onere di presentare querela o denuncia contro
ignoti così, al danneggiato che abbia sporto regolare
denuncia, non può essere richiesta nessuna ulteriore
attività, quale, ad esempio, quella di farsi carico di
particolari indagini finalizzate alla individuazione del
veicolo rimasto sconosciuto.
Pertanto, fermo restando che la
denuncia alle autorità competenti non costituisce né
presupposto necessario dell'esperibilità dell'azione
diretta verso il Fondo, né atto avente efficacia
probatoria automatica circa la sussistenza di sinistro
che ha coinvolto un veicolo ignoto, nel caso in cui la
denuncia medesima sia stata presentata, nessuna
ulteriore indagine può essere richiesta al danneggiato.
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