Miolegale.it
Recupero spese processo penale
opposizione art 615 cpcChiamate a decidere se il giudice
penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione,
difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla
domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza
dell’obbligazione di pagamento di determinate partite
delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno
affermato che:
a) la domanda del condannato che,
senza mettere in discussione la sussistenza e la portata
della statuizione in sé della condanna al pagamento
delle spese del procedimento penale, contesti la
correttezza della loro quantificazione quale operata
dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo
sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di
spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si
riferisce la condanna, quali desumibili dalla
statuizione predetta, va proposta al giudice civile
nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc.
civ.;
b) il giudice penale erroneamente
investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della
domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza
dell’obbligazione di pagamento di determinate partite
delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio
difetto di giurisdizione ma solo) il non luogo a
provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria
possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione
della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali
necessari, al giudice civile competente in materia di
opposizioni all’esecuzione forzata.
(estratto della sentenza |