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L'aggravante della violenza sulle cose nel furto in appartamento-SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA- LEX24.it

 

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Reati contro il patrimonio - Furto in abitazione - Contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose - Non concedibilità della circostanza attenuante della speciale tenuità - Mancanza di elementi utili, idonei a ritenere che il reato, ove consumato, avrebbe prodotto un danno lieve.

(c.p., artt. 62, 624-bis)

 

Sono imputabili del reato di furto in abitazione i prevenuti che, in concorso tra loro, agendo l'uno materialmente mentre gli altri due fungevano da palo, al fine di trarne profitto, con violenza sulle cose consistita nel forzare con un cacciavite ed un piede di porco il portone d'ingresso dell'abitazione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi contenuti, non riuscendo nell'intento solo per l'intervento tempestivo della pattuglia dei Carabinieri. Nel caso di specie si configurano le aggravanti contestate in considerazione della violenza sulle cose esercitata, dell'effrazione effettuata, del numero dei partecipanti superiore a tre. Non è invece concedibile l'attenuante della danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., dovendo aver riguardo il giudice, nel caso del tentativo, alle concrete modalità dell'azione rimasta incompiuta o improduttiva di effetti ma anche a tutte le circostanze del fatto desumibili dalle risultanze processuali ed accertare che il reato, ove consumato, avrebbe potuto cagionere un danno maggiore.

Tribunale di Cassino, Sentenza 20 luglio 2011, n. 327

 

 

 

 

Furto in abitazione - Circostanze del reato - Presupposti di punibilità - Mancanza di prove certe in ordine alla colpevolezza del prevenuto - Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. (c.p., artt. 624-bis, 625)

 

In mancanza di sufficienti elementi probatori, deve pronunciarsi sentenza di assoluzione, per non aver commesso, nei confronti del prevenuto, imputato del reato di furto perché, in concorso con altre persone non identificate, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto mediante il taglio della serranda ed effrazione della porta principale in un negozio di telefonia, si impossessava di telefoni cellulari, macchine fotografiche digitali, un portatile e ricariche telefoniche. Nel corso del processo penale, difatti, qualora gli indizi raccolti e le giustificazioni fornite dall'imputato non sono sufficienti a supportare una sentenza di condanna dell'imputato, non emergendo una prova certa di colpevolezza dello stesso, non resta che pronunciare una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Tribunale di Cassino, Sentenza 22 luglio 2011, n. 350

 

 

 

 

 

Altre fattispecie di FURTO

 

Titolo di credito - Denuncia di smarrimento - Impossessamento senza intermediazione altrui - Integrazione del delitto di furto. (c.p. art. 624)

 

Costituisce condotta idonea alla integrazione del delitto di furto, e non già di appropriazione indebita di cosa smarrita, quella concretizzatasi nell'impossessamento, senza intermediazione altrui, di un assegno del quale sia stato denunciato lo smarrimento. Il titolo di credito in oggetto costituisce, invero, bene che, riportando la presenza di segni esteriori suscettibili di ricondurre lo stesso al legittimo possessore, non può dirsi oggettivamente uscito in modo definitivo dalla sfera di disponibilità del medesimo. Ciò rilevato, deve ammettersi la configurabilità del delitto di ricettazione a carico di colui al quale sia ascrivibile la condotta di acquisizione, per interposta persona, del possesso dell'assegno.

Tribunale di Cassino, Sentenza 20 luglio 2011, n. 363

 

 

 

Concorso di persone nel reato - Presupposti di configurabilità - Agevolazione o rafforzamento del proposito criminoso altrui - Comportamento meramente passivo - Esclusione della fattispecie - E' connivenza - Sussistenza. (c.p., art. 110)

 

Il concorso di persone nel reato si configura ogni qual volta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e, quindi, anche quando con la propria presenza agevoli o rafforzi il proposito criminoso altrui. Il mantenimento di un comportamento meramente passivo esula dal concorso punibile ed integra, invece, la semplice connivenza non punibile. (Nella specie in considerazione, in mancanza di prova diretta circa il comportamento serbato dal presunto concorrente, ed essendo invece emersa la prova della consapevolezza da parte di costui dell'azione delittuosa, il giudice ha escluso che costui avesse realizzato una condotta agevolativa, qualificando il comportamento dell'imputato come connivenza non punibile).

Tribunale di Cassino, Sentenza 2 agosto 2011, n. 394

 

 

 

Reati contro il patrimonio - Furto della borsetta portata a tracolla dalla passante - Circostanze del reato - Intenzionalità e volontarietà dell'atto posto in essere dal prevenuto. (c.p., artt. 624, 625)

 

E' imputabile del delitto di furto il prevenuto che in concorso con altro soggetto non identificato, compia atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del portamonete della p.o. tentando di strapparlo con forza dalle sue mani senza riuscirvi grazie alla resistenza della vittima. Alcun dubbio può sussistere in ordine alla colpevolezza del prevenuto laddove lo stesso sia stato riconosciuto fotograficamente dalla vittima; allo stesso modo deve ritenersi integrata l'univocità e l'intenzionalità dell'atto posto in essere dal prevenuto, consistente, nella specie, nell'infilare la mano nella borsetta della vittima per estrarre il portamonete dopo che il complice l'aveva distratta spingendola e facendole perdere l'equilibrio.

Corte d'Appello di Taranto, Sentenza 23 agosto 2011, n. 738

 

 

Reati contro il patrimonio - Furto dell'autovettura - Contestazione dell'aggravante - Circostanze del reato - Presupposti di punibilità. (c.p., art. 624, 625)

 

Configura il reato di furto la condotta del prevenuto che in concorso con altro soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, si appropriava dell'autovettura daltrui mettendola in moto con una chiavetta alterata. In merito al reato sì contestato si configura l'aggravante di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 c.p. essendo commesso con violenza su cose esposte alla pubblica fede. Alcun dubbio sussistein merito alla colpevolezza del prevenuto in quanto le circostanze rilevate dalla P.S. nel corso del servizio di controllo su strada e segnatamente, l'accertata presenza dei prevenuti all'interno dell'autovettura rubata soltanto poche ore prima, la manomissione delle parti meccaniche ed elettriche della stessa e la sottoposizione di uno dei prevenuti alla misura di prevenzione, sono tutti elementi che inducono inequivocabilmente a ritenere provato il delitto di contestato.

Corte d'Appello di Taranto, Sentenza 29 agosto 2011, n. 687

 

 

 

Altre fattispecie delittuose contro il patrimonio

 

Appropriazione indebita - Circostanze del reato - Presupposti di punibilità - Estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Riforma della sentenza di condanna. (c.p., artt. 646, 157, 160; L. 05.12.2005, n. 251)

 

Deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei riguardi dell'imputato di appropriazione indebita perché, quale legale rappresentante della s.r.l., con l'abuso delle proprie relazioni di affiliazioni con altre società, mediante la stipula del contratto di franchising, di somministrazione merci e di cessione del contratto di affitto del ramo aziendale con ciascuna di esse, si procurava l'ingiusto profitto consistente nell'appropriarsi degli arredi, scaffalature, mobili, attrezzature ed altri beni appartenenti ai punti vendita che ne avevano il possesso in virtù dei contratti innanzi detti, procurando alle persone offese un danno economico di notevole entità. Il reato di appropriazione indebita, difatti, soggiace al termine di prescrizione di sette anni e sei mesi in virtù del combinato disposto degli artt. 157 160 comma 3° come novellati dalla legge n. 251 del 2005. Ne consegue che, essendo decorso il suddetto termine, la sentenza di condanna gravata deve riformarsi con conseguente pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato.

Corte d'Appello di Taranto, Sentenza 24 agosto 2011, n. 741

 

 

 

 

Estorsione - Configurabilità del reato - Destinatario della pretesa vessatoria - Condizioni di poter adempiere - Insussistenza - Esclusione del delitto - Fattispecie - Istruttoria dibattimentale - Alternativa plausibile ricostruzione dei fatti. (c.p. art. 629)

 

Il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p. non può ritenersi configurabile nelle ipotesi in cui il destinatario della pretesa vessatoria non si trovi nelle condizioni di poter adempiere a quanto richiesto come unico modo per evitare un pregiudizio diretto ed immediato. Qualora, pertanto, in seguito alla contestazione del reato, in sede di istruttoria dibattimentale si pervenga ad un'alternativa plausibile ricostruzione dei fatti, deve farsi luogo ad una pronuncia assolutoria dell'imputato. Nella specie, contestato il delitto in considerazione per avere gli imputati, mediante minaccia costituita dalla prospettiva di un danno patrimoniale sicuro consistente nella prospettata ipotesi di non rinnovare i successivi appalti per lavori di ristrutturazione che potevano essere affidati anche sulla base di un unico contratto, provocato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità, la ricostruita ipotesi alternativa non può ritenersi meno plausibile di quella accusatoria ed è basata su elementi concreti e non meramente congetturali, risultanti dalla svolta istruttoria dibattimentale, per cui deva farsi luogo ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.

Tribunale di Prato, Sentenza 2 settembre 2011, n. 1297

 

 

 

 

 

 

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