Reati contro il patrimonio - Furto
in abitazione - Contestazione dell'aggravante della
violenza sulle cose - Non concedibilità della
circostanza attenuante della speciale tenuità - Mancanza
di elementi utili, idonei a ritenere che il reato, ove
consumato, avrebbe prodotto un danno lieve.
(c.p., artt. 62, 624-bis)
Sono imputabili del reato di furto
in abitazione i prevenuti che, in concorso tra loro,
agendo l'uno materialmente mentre gli altri due
fungevano da palo, al fine di trarne profitto, con
violenza sulle cose consistita nel forzare con un
cacciavite ed un piede di porco il portone d'ingresso
dell'abitazione, compivano atti idonei diretti in modo
non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi contenuti,
non riuscendo nell'intento solo per l'intervento
tempestivo della pattuglia dei Carabinieri. Nel caso di
specie si configurano le aggravanti contestate in
considerazione della violenza sulle cose esercitata,
dell'effrazione effettuata, del numero dei partecipanti
superiore a tre. Non è invece concedibile l'attenuante
della danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui
all'art. 62 n. 4 c.p., dovendo aver riguardo il giudice,
nel caso del tentativo, alle concrete modalità
dell'azione rimasta incompiuta o improduttiva di effetti
ma anche a tutte le circostanze del fatto desumibili
dalle risultanze processuali ed accertare che il reato,
ove consumato, avrebbe potuto cagionere un danno
maggiore.
Tribunale di Cassino, Sentenza 20
luglio 2011, n. 327
Furto in abitazione - Circostanze
del reato - Presupposti di punibilità - Mancanza di
prove certe in ordine alla colpevolezza del prevenuto -
Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
(c.p., artt. 624-bis, 625)
In mancanza di sufficienti elementi
probatori, deve pronunciarsi sentenza di assoluzione,
per non aver commesso, nei confronti del prevenuto,
imputato del reato di furto perché, in concorso con
altre persone non identificate, al fine di trarne
profitto, dopo essersi introdotto mediante il taglio
della serranda ed effrazione della porta principale in
un negozio di telefonia, si impossessava di telefoni
cellulari, macchine fotografiche digitali, un portatile
e ricariche telefoniche. Nel corso del processo penale,
difatti, qualora gli indizi raccolti e le
giustificazioni fornite dall'imputato non sono
sufficienti a supportare una sentenza di condanna
dell'imputato, non emergendo una prova certa di
colpevolezza dello stesso, non resta che pronunciare una
sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Tribunale di Cassino, Sentenza 22
luglio 2011, n. 350
Altre fattispecie di FURTO
Titolo di credito - Denuncia di
smarrimento - Impossessamento senza intermediazione
altrui - Integrazione del delitto di furto. (c.p. art.
624)
Costituisce condotta idonea alla
integrazione del delitto di furto, e non già di
appropriazione indebita di cosa smarrita, quella
concretizzatasi nell'impossessamento, senza
intermediazione altrui, di un assegno del quale sia
stato denunciato lo smarrimento. Il titolo di credito in
oggetto costituisce, invero, bene che, riportando la
presenza di segni esteriori suscettibili di ricondurre
lo stesso al legittimo possessore, non può dirsi
oggettivamente uscito in modo definitivo dalla sfera di
disponibilità del medesimo. Ciò rilevato, deve
ammettersi la configurabilità del delitto di
ricettazione a carico di colui al quale sia ascrivibile
la condotta di acquisizione, per interposta persona, del
possesso dell'assegno.
Tribunale di Cassino, Sentenza 20
luglio 2011, n. 363
Concorso di persone nel reato -
Presupposti di configurabilità - Agevolazione o
rafforzamento del proposito criminoso altrui -
Comportamento meramente passivo - Esclusione della
fattispecie - E' connivenza - Sussistenza. (c.p., art.
110)
Il concorso di persone nel reato si
configura ogni qual volta l'agente partecipa in
qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e,
quindi, anche quando con la propria presenza agevoli o
rafforzi il proposito criminoso altrui. Il mantenimento
di un comportamento meramente passivo esula dal concorso
punibile ed integra, invece, la semplice connivenza non
punibile. (Nella specie in considerazione, in mancanza
di prova diretta circa il comportamento serbato dal
presunto concorrente, ed essendo invece emersa la prova
della consapevolezza da parte di costui dell'azione
delittuosa, il giudice ha escluso che costui avesse
realizzato una condotta agevolativa, qualificando il
comportamento dell'imputato come connivenza non
punibile).
Tribunale di Cassino, Sentenza 2
agosto 2011, n. 394
Reati contro il patrimonio - Furto
della borsetta portata a tracolla dalla passante -
Circostanze del reato - Intenzionalità e volontarietà
dell'atto posto in essere dal prevenuto. (c.p., artt.
624, 625)
E' imputabile del delitto di furto
il prevenuto che in concorso con altro soggetto non
identificato, compia atti idonei diretti in modo non
equivoco ad impossessarsi del portamonete della p.o.
tentando di strapparlo con forza dalle sue mani senza
riuscirvi grazie alla resistenza della vittima. Alcun
dubbio può sussistere in ordine alla colpevolezza del
prevenuto laddove lo stesso sia stato riconosciuto
fotograficamente dalla vittima; allo stesso modo deve
ritenersi integrata l'univocità e l'intenzionalità
dell'atto posto in essere dal prevenuto, consistente,
nella specie, nell'infilare la mano nella borsetta della
vittima per estrarre il portamonete dopo che il complice
l'aveva distratta spingendola e facendole perdere
l'equilibrio.
Corte d'Appello di Taranto,
Sentenza 23 agosto 2011, n. 738
Reati contro il patrimonio - Furto
dell'autovettura - Contestazione dell'aggravante -
Circostanze del reato - Presupposti di punibilità.
(c.p., art. 624, 625)
Configura il reato di furto la
condotta del prevenuto che in concorso con altro
soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, si
appropriava dell'autovettura daltrui mettendola in moto
con una chiavetta alterata. In merito al reato sì
contestato si configura l'aggravante di cui all'art. 625
nn. 2 e 7 c.p. essendo commesso con violenza su cose
esposte alla pubblica fede. Alcun dubbio sussistein
merito alla colpevolezza del prevenuto in quanto le
circostanze rilevate dalla P.S. nel corso del servizio
di controllo su strada e segnatamente, l'accertata
presenza dei prevenuti all'interno dell'autovettura
rubata soltanto poche ore prima, la manomissione delle
parti meccaniche ed elettriche della stessa e la
sottoposizione di uno dei prevenuti alla misura di
prevenzione, sono tutti elementi che inducono
inequivocabilmente a ritenere provato il delitto di
contestato.
Corte d'Appello di Taranto,
Sentenza 29 agosto 2011, n. 687
Altre fattispecie delittuose contro
il patrimonio
Appropriazione indebita -
Circostanze del reato - Presupposti di punibilità -
Estinzione del reato per intervenuta prescrizione -
Riforma della sentenza di condanna. (c.p., artt. 646,
157, 160; L. 05.12.2005, n. 251)
Deve pronunciarsi sentenza di non
doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei
riguardi dell'imputato di appropriazione indebita
perché, quale legale rappresentante della s.r.l., con
l'abuso delle proprie relazioni di affiliazioni con
altre società, mediante la stipula del contratto di
franchising, di somministrazione merci e di cessione del
contratto di affitto del ramo aziendale con ciascuna di
esse, si procurava l'ingiusto profitto consistente
nell'appropriarsi degli arredi, scaffalature, mobili,
attrezzature ed altri beni appartenenti ai punti vendita
che ne avevano il possesso in virtù dei contratti
innanzi detti, procurando alle persone offese un danno
economico di notevole entità. Il reato di appropriazione
indebita, difatti, soggiace al termine di prescrizione
di sette anni e sei mesi in virtù del combinato disposto
degli artt. 157 160 comma 3° come novellati dalla legge
n. 251 del 2005. Ne consegue che, essendo decorso il
suddetto termine, la sentenza di condanna gravata deve
riformarsi con conseguente pronuncia di non doversi
procedere per estinzione del reato.
Corte d'Appello di Taranto,
Sentenza 24 agosto 2011, n. 741
Estorsione - Configurabilità del
reato - Destinatario della pretesa vessatoria -
Condizioni di poter adempiere - Insussistenza -
Esclusione del delitto - Fattispecie - Istruttoria
dibattimentale - Alternativa plausibile ricostruzione
dei fatti. (c.p. art. 629)
Il delitto di estorsione di cui
all'art. 629 c.p. non può ritenersi configurabile nelle
ipotesi in cui il destinatario della pretesa vessatoria
non si trovi nelle condizioni di poter adempiere a
quanto richiesto come unico modo per evitare un
pregiudizio diretto ed immediato. Qualora, pertanto, in
seguito alla contestazione del reato, in sede di
istruttoria dibattimentale si pervenga ad un'alternativa
plausibile ricostruzione dei fatti, deve farsi luogo ad
una pronuncia assolutoria dell'imputato. Nella specie,
contestato il delitto in considerazione per avere gli
imputati, mediante minaccia costituita dalla prospettiva
di un danno patrimoniale sicuro consistente nella
prospettata ipotesi di non rinnovare i successivi
appalti per lavori di ristrutturazione che potevano
essere affidati anche sulla base di un unico contratto,
provocato alla persona offesa un danno patrimoniale di
rilevante entità, la ricostruita ipotesi alternativa non
può ritenersi meno plausibile di quella accusatoria ed è
basata su elementi concreti e non meramente
congetturali, risultanti dalla svolta istruttoria
dibattimentale, per cui deva farsi luogo ad una
pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.
Tribunale di Prato, Sentenza 2
settembre 2011, n. 1297
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