Tribunale Milano, Sezione Lavoro
civile - Sentenza 15 settembre 2011, n. 4050
Lavoro - Licenziamento - Asserita
illegittimità - Infondatezza della doglianza -
Sussistenza dei giustificati motivi di licenziamento -
Nesso causale tra i giustificati motivi ed il
licenziamento intimato.
E' infondato il ricorso esperito
dalla ricorrente, al fine di veder dichiarata
l'illegittimità del licenziamento intimatole laddove lo
stesso sia stato disposto dal datore di lavoro per
ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro ed al regolare
funzionamento dell'impresa. In tali evenienza il datore
di lavoro è onerato dal dover provare, in primo luogo,
la reale esistenza dei motivi di recesso dedotti e posti
alla base del licenziamento nonché la ricorrenza di un
concreto nesso di causalità tra essi ed il recesso
medesimo. Nel caso di specie, risultando assolto
siffatto onere probatorio, è destituita di fondamento la
richiesta inerente l'accertamento dell'illegittimità del
licenziamento, intimato per esigenze di mercato ed in
vista del riassetto organizzativo dell'azienda
finalizzato ad una più economica gestione dell'impresa.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
civile - Sentenza 17 novembre 2010, n. 23222
Licenziamento - licenziamento per
giustificato motivo oggettivo - ragioni tecniche,
organizzative e produttive - ridimensionamento
organizzativo causato da situazioni favorevoli non
contingenti - rilevanza - relativa scelta
imprenditoriale - sindacabilità - limiti - conseguenze
Alla nozione di giustificato motivo
oggettivo di licenziamento è riconducibile anche
l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda
attuato al fine di una più economica gestione di essa e
deciso dall'imprenditore non semplicemente per un
incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli
situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo
decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti
un'effettiva necessità di riduzione dei costi; tale
motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore
di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la
scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che
tale scelta è espressione della libertà di iniziativa
economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice
spetta il controllo della reale sussistenza del motivo
addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è
sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità
la scelta imprenditoriale che abbia comportato la
soppressione del settore lavorativo o del reparto o del
posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre
che risulti l'effettività e la non pretestuosità del
riassetto organizzativo operato.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
civile - Sentenza 27 ottobre 2009, n. 22648
Licenziamento - licenziamento per
giustificato motivo oggettivo - riassetto organizzativo
per una più economica gestione dell'azienda - rilevanza
- relativa scelta imprenditoriale - sindacabilità -
limiti - conseguenze.
Il motivo oggettivo di
licenziamento, determinato da ragioni inerenti
all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche
l'ipotesi di riassetto organizzativo, attuato per la più
economica gestione dell'impresa, è rimesso alla
valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice
possa sindacare la scelta dei criteri di gestione
dell'impresa. Ne consegue che non è sindacabile, nei
suoi profili di congruità e opportunità, la scelta
imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del
settore lavorativo, del reparto o del posto cui era
addetto il dipendente licenziato. Infatti, la
soppressione del posto di un lavoratore costituisce, di
per sé, un valido motivo oggettivo di licenziamento,
sempre che risultino l'effettività e la non
pretestuosità del riassetto organizzativo operato.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
civile - Sentenza 14 giugno 2005, n. 12769
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO -
ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE -
PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - Presupposti di
fatto - Ragioni inerenti all'attivita' produttiva -
Onere della pro va - Incidenza sul datore di lavoro -
Fattispecie.
Nell'ipotesi di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra
anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per
la più economica gestione dell'azienda, grava
sull'imprenditore l'onere di provare sia l'effettività
delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, sia
l'impossibilità di ricollocare diversamente il
dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione
aziendale. (Nella specie, risultava adeguatamente
provata sia l'attività di addetta alla rilevazione
manuale delle presenze del personale in azienda, svolta
dalla lavoratrice licenziata, sia l'informatizzazione di
tale servizio da parte del datore di lavoro, che
consentiva risparmio di tempo anche ad altra impiegata,
che avrebbe potuto svolgere oltre alle proprie anche le
attività residue prima rientranti nelle competenze della
lavoratrice licenziata).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
civile - Sentenza 26 luglio 2004, n. 14034
Licenziamenti individuali -
giustificato motivo - oggettivo - configurabilità -
presupposti - riassetto organizzativo attuato per una
più economica gestione dell'azienda - inclusione -
ammissibilità - sussistenza - accertamento del giudice
di merito - criteri - onere probatorio a carico del
datore di lavoro - oggetto - individuazione -
riferimento all'effettività delle ragioni poste a
fondamento del licenziamento e alla impossibilità di
reimpiego del licenziato, nell'ambito della propria
organizzazione aziendale - necessità - sussistenza -
assolvimento mediante la prova della perdita del
contratto di appalto del servizio di pulizia al quale il
lavoratore era addetto - sufficienza - esclusione -
prova della mancata conclusione o del mancato rinnovo di
altri contratti - necessità - sussistenza
In caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo -nella cui nozione rientra
anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per
la più economica gestione dell'azienda, purché non
pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare
situazioni sfavorevoli e non contingenti che influiscono
decisivamente sulla normale attività produttiva
imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi-
grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto
dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del
licenziamento, quanto dell'impossibilità di impiego del
dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione
aziendale. Di fronte alla perdita del lavoro ossia,
presumibilmente, di mezzi di sostentamento di cui
all'art. 36 Cost., una siffatta motivazione non è
sufficiente, giacché la scadenza di un contratto non
equivale all'impossibilità di rinnovarlo. |