Il reato di occultamento di
scritture contabili non concerne solo i documenti
obbligatori per il Fisco, ma anche le altre scritture
richieste sia dalla natura e dalle dimensioni
dell’impresa, sia dalla tipologia dall’attività svolta.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza del 17
gennaio 2012, n. 1377.
Il fatto
Un agente immobiliare, al fine di
evadere le imposte, occultava tre contratti preliminari
di compravendita di immobili in ordine ai quali
risultava che, nei successivi rogiti, era stato ridotto
il prezzo pattuito.
Diversamente dal pubblico
ministero, che ha ritenuto tale condotta riconducibile
alla fattispecie di reato di occultamento di documenti
contabili, previsto dall’articolo 10 del decreto
legislativo 74/2000, il giudice dell’udienza preliminare
ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti
dell’agente per tale reato.
Il Gup è pervenuto a tale
conclusione poiché ha ritenuto che il contratto
preliminare non potesse collocarsi tra i documenti per i
quali, la norma in questione, richiede l’obbligatoria
conservazione, né poteva essere incluso nell’elencazione
tassativa prevista dall’articolo 22, comma 3, del Dpr
600/1973, riprodotta dall’articolo 2214, secondo comma,
del codice civile.
Di contrario avviso il procuratore
della Repubblica di Pistoia, secondo il quale
quest’ultima disposizione impone la tenuta, in aggiunta
a quanto specificamente indicato nel primo comma dello
stesso articolo, anche delle scritture contabili che
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell’impresa.
In particolare, il Procuratore, nel
ricorso per Cassazione, osservava che in ambito
immobiliare esiste la prassi di prevedere il versamento,
da parte dell’acquirente, di una caparra, della quale
viene data quietanza con la sottoscrizione del
preliminare. Di conseguenza, di tale atto (“… pezza
d’appoggio documentale dell’operazione di riscossione
della caparra medesima”), proprio per la sua funzione,
doveva essere assicurata la conservazione.
I giudici di piazza Cavour hanno
accolto il ricorso rilevando che “il richiamato art. 22,
al comma 2, nell’individuare i tempi di conservazione
delle scritture contabili si riferisce anche a quelle
obbligatorie ‘ai sensi del presente decreto, di altre
leggi tributarie, del codice civile o di leggi
speciali’, … cosicché l’osservazione del Pubblico
Ministero, secondo il quale il richiamo può ritenersi
effettuato anche alle ‘...altre scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa’
appare pertinente.”(Cassazione, 1377/2012).
Osservazioni
La Corte ha riconosciuto che i
contratti preliminari sono documenti che devono essere
conservati al fine di evitare il reato previsto
dall’articolo 10, del Dlgs 74/2000, secondo cui (salvo
che il fatto costituisca più grave reato) è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi,
occulti o distrugga, in tutto o in parte, non solo le
“scritture contabili”, ma anche “i documenti” di cui è
obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire
la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Poiché il delitto in esame ha per
oggetto materiale le scritture contabili o i documenti
di cui è obbligatoria la tenuta, in mancanza di
un’elencazione nello stesso articolo 10, scritture e
documenti possono essere individuati rinviando alle
norme che ne impongano la conservazione.
In genere, ben potrebbero rientrare
nell’elenco, non solo gli atti previsti, in relazione
alle diverse categorie di soggetti, dagli articoli 14 e
seguenti del Dpr 600/1973 ai fini delle imposte dirette
e dagli articoli 23 e seguenti del Dpr 633/1972 in
materia di Iva, ma anche ogni altra scrittura contabile
obbligatoria per legge, che abbia un qualche interesse
ai fini della ricostruzione dei redditi o dei volumi di
affari. Potrebbero essere compresi, quindi, anche i
documenti imposti da norme di natura diversa da quella
fiscale (commerciale, amministrativa o previdenziale),
qualora abbiano rilevanza ai fini dell’accertamento del
debito di imposta.
E di certo, al riguardo, hanno il
loro peso i contratti preliminari conclusi da un agente
immobiliare.
Nella fattispecie sottoposta al suo
esame, infatti, la Corte ha indicato anche tali atti tra
i documenti previsti per configurare il reato ex
articolo 10, Dlgs 74/2000. E’ giunta a tale conclusione
sulla base dell’elenco dell’articolo 22 del Dpr.
600/1973 e delle disposizioni dell’articolo 2214 del
codice civile.
In particolare, al Cassazione ha
precisato che l’articolo 22, comma 3 del Dpr 600/1973,
riprendendo pedissequamente le indicazioni recate dalla
specifica norma del codice civile, impone l’obbligo di
conservazione, per ciascun affare, degli originali delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti, nonché
delle copie delle lettere e dei telegrammi spediti e
delle fatture emesse.
Ma non basta. A parere dei giudici
di legittimità, il richiamo dell’articolo 22
all’articolo 2214 cc, può ritenersi effettuato anche
alla prima parte del secondo comma della norma del
codice civile, a mente del quale l’obbligo di tenuta dei
libri obbligatori e delle scritture contabili riguarda
anche le “altre scritture che siano richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell’impresa.”
Con un ulteriore dettaglio: “il
riferimento alle scritture richieste dalla natura
dell’impresa non può limitarsi al contenuto degli artt.
2421, 2478 e 2519 c.c.”, ma deve estendersi “anche alla
tipologia dell’attività svolta.”.
Tale valutazione, secondo la Corte,
risponde all’evidente finalità di assicurare un adeguato
controllo delle attività imprenditoriali ai fini
fiscali, come emerge dall’espresso riferimento alla
“ricostruzione dei redditi o del volume d’affari”,
precluso dall’occultamento o dalla distruzione dei
documenti che riguardano fatti aventi rilievo sotto il
profilo tributario. Il bene giuridico oggetto della
tutela penale nel reato previsto dall’articolo 10, Dlgs
74/2000, infatti, è “l’interesse statale alla
trasparenza fiscale del contribuente” (Cassazione,
45958/2011 e 3057/2007).
Di conseguenza, “nella fattispecie,
il contratto preliminare ben poteva ritenersi
ricompreso, per quanto riguarda la responsabilità penale
in caso di occultamento o distruzione di documenti
contabili…, tra la documentazione di cui è obbligatoria
la conservazione.” (Cassazione, 1377/2012).
Ciò in quanto le somme corrisposte
da coloro che hanno concluso l’affare rappresentano per
questi ultimi un costo deducibile e, per l’agente
immobiliare, ricavi imponibili, coincidendo la
conclusione dell’affare e il conseguente diritto alla
provvigione con la conclusione del contratto
preliminare.
Romina Morrone |