Con la sentenza ,il cui testo è
sottoriportato,il Tar della Puglia ha dichiaato
illegittimo l’annullamento della prova scritta per
plagio in quanto le parti incriminate concernono
principi giurisprudenziali consolidati o previsioni
normative fondamentali.
———————————————-
N. 01837/2011
REG.PROV.COLL.
N. 01312/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro
generale 1312 del 2011, proposto da***
contro***
per l’annullamento
nei limiti dell’interesse del
ricorrente, dei provvedimenti di giudizio analitici e
sintetici con cui la Sottocommissione distrettuale per
gli esami di Avvocato, presso la Corte d’Appello di
Palermo per la sessione 2010, ha annullato gli elaborati
del ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua
inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni
altro atto presupposto, connesso, collegato e/o
consequenziale, ed in particolare del verbale 24 marzo
2011 della Sottocommissione presso la Corte di Appello
di Palermo, nel quale sono riportate le operazioni di
correzione degli elaborati del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione
Esami Avvocato Lecce e di Commissione Esami Avvocato
Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Luigi Viola e udite
altresì l’Avv. Valeria Pellegrino in sostituzione di
Gianluigi Pellegrino per il
ricorrente e l’Avv. dello stato Libertini per le
amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi
dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente partecipava alla
sessione 2010 degli esami di abilitazione all’esercizio
della professione di Avvocato, sostenendo le prove
scritte prescritte dalla legge.
A seguito della mancata inclusione
del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi
a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere
stato ammesso alle prove orali, per effetto
dell’annullamento del terzo elaborato d’esame (relativo
all’atto giudiziario in materia penale), da parte della
II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di
Palermo; in particolare, l’annullamento dell’atto
giudiziario in materia penale (ritenuto sufficiente
come, del resto, gli altri due elaborati) era motivato
sulla base della rilevazione di <<reiterati e
significativi elementi di identità con l’elaborato del
candidato n. 404, successivamente esaminato>>.
I provvedimenti meglio specificati
in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per
violazione art. 13, 4° comma d.p.r. 487 del 1994,
violazione art. 23 r.d. n. 37/1934 per come modificato
dal d.l. 112/2003, conv. in l. 180/2003, violazione art.
3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza
assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt. 3
e 97 Cost., nonché per manifesta
Presidente: Antonio Cavallari
TAR Puglia n. 01837/2011, sez. Prima del
24/10/2011 |
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Si
costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e
la Sezione disponeva l’acquisizione <<degli elaborati
d’esame contrassegnati dal numero 404, che hanno portato
all’annullamento della terza prova d’esame>> (T.A.R.
Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 settembre 2011 n.
1696).<br/> La prima parte del ricorso è infondata e
deve pertanto essere rigettata.<br/> Contrariamente ad
altre vicende già decise dalla Sezione (in particolare,
quella decisa con la sentenza 21 ottobre 2010 n. 2147),
deve, infatti, rilevarsi come l’elaborato relativo alla
terza prova d’esame del ricorrente rechi alcuni segni
grafici (forse non adeguatamente evidenziati, ma pur
sempre presenti) che evidenziano efficacemente le parti
dell’elaborato che dimostrano qualche concordanza con la
terza prova d’esame del candidato contrassegnato con il
numero n. 404; nella vicenda che ci occupa, deve
pertanto ritenersi che sia stata adeguatamente
rispettata la previsione dell’art. 23, ult. comma del
r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 che impone, secondo costante
giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio
2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza
assolutamente consolidata), l’individuazione, da parte
delle Commissioni, delle parti dell’elaborato che
possano giustificare l’applicazione delle sanzioni
previste per l’ipotesi del plagio.<br/> A ben guardare
però le parti dell’elaborato che hanno portato
block2:all’annullamento della prova d’esame, più che
alla fattispecie del plagio, sembrano riportabili
all’esposizione di principi giurisprudenziali
consolidati o dello stesso contenuto di previsioni
normative fondamentali, come l’art. 56 c.p.<br/> Deve
pertanto trovare applicazione l’altro principio già
affermato dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21
ottobre 2010 n. 2147) e relativo all’impossibilità di
considerare come espressione di univoca corrispondenza
con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni
presenti in giurisprudenza (sempre possibile, in
considerazione dell’utilizzazione di codici commentati)
o la mera “copiatura” della formulazione delle norme; è,
infatti, possibile presumere, come spesso avviene in
procedure d’esame o concorsuali, che i passi
“incriminati” possano trovare giustificazione nel
ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle
<<ordinarie capacità mnemoniche>> (Consiglio Stato, sez.
VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che
indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e
comuni.<br/> Del resto, in un’ottica sostanziale,
l’elaborato del ricorrente e quello contrassegnato con
il numero n. 404, al di là del necessario e inevitabile
riferimento all’istituto del tentativo, sono
caratterizzati dall’utilizzo di tentativi ricostruttivi
talmente divergenti (nel caso del ricorrente, il
riferimento alla possibile mancanza dell’elemento
soggettivo e, nel caso dell’elaborato contrassegnato con
il numero 404, all’accordo non punibile ex art. 115
c.p.) da portare a ritenere non credibile l’ipotesi del
plagio che, si esaurirebbe, in buona sostanza, nella
semplice parafrasi della formulazione e
dell’elaborazione giurisprudenziale dell’art, 56
c.p.<br/> Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve
essere disposto l’annullamento degli atti impugnati;
sussistono ragioni per procedere alla compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.<br/> P.Q.M.<br/>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima<br/> definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie,
come da motivazione e, per l’effetto, dispone
l’annullamento degli atti impugnati.<br/> Compensa le
spese di giudizio tra le parti.<br/> Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.<br/> Così deciso in Lecce nella camera
di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento
dei magistrati:<br/> Antonio Cavallari, Presidente<br/>
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br/> Claudia
Lattanzi, Referendario
[...]
irrazionalità ed illogicità.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate
e la Sezione disponeva l’acquisizione <<degli elaborati
d’esame contrassegnati dal numero 404, che hanno portato
all’annullamento della terza prova d’esame>> (T.A.R.
Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 settembre 2011 n. 1696).
La prima parte del ricorso è infondata e deve pertanto
essere rigettata.
Contrariamente ad altre vicende già decise dalla Sezione
(in particolare, quella decisa con la sentenza 21
ottobre 2010 n. 2147), deve, infatti, rilevarsi come
l’elaborato relativo alla terza prova d’esame del
ricorrente rechi alcuni segni grafici (forse non
adeguatamente evidenziati, ma pur sempre presenti) che
evidenziano efficacemente le parti dell’elaborato che
dimostrano qualche concordanza con la terza prova
d’esame del candidato contrassegnato con il numero n.
404; nella vicenda che ci occupa, deve pertanto
ritenersi che sia stata adeguatamente rispettata la
previsione dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio
1934, n. 37 che impone, secondo costante giurisprudenza
(Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616
che si pone nel solco di una giurisprudenza
assolutamente consolidata), l’individuazione, da parte
delle Commissioni, delle parti dell’elaborato che
possano giustificare l’applicazione delle sanzioni
previste per l’ipotesi del plagio.
A ben guardare però le parti dell’elaborato che hanno
portato
//
all’annullamentdella prova d’esame, più che alla
fattispecie del plagio, sembrano riportabili
all’esposizione di principi giurisprudenziali
consolidati o dello stesso contenuto di previsioni
normative fondamentali, come l’art. 56 c.p.
Deve pertanto trovare applicazione l’altro principio già
affermato dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21
ottobre 2010 n. 2147) e relativo all’impossibilità di
considerare come espressione di univoca corrispondenza
con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni
presenti in giurisprudenza (sempre possibile, in
considerazione dell’utilizzazione di codici commentati)
o la mera “copiatura” della formulazione delle norme; è,
infatti, possibile presumere, come spesso avviene in
procedure d’esame o concorsuali, che i passi
“incriminati” possano trovare giustificazione nel
ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle
<<ordinarie capacità mnemoniche>> (Consiglio Stato, sez.
VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che
indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e
comuni.
Del resto, in un’ottica sostanziale, l’elaborato del
ricorrente e quello contrassegnato con il numero n. 404,
al di là del necessario e inevitabile riferimento
all’istituto del tentativo, sono caratterizzati
dall’utilizzo di tentativi ricostruttivi talmente
divergenti (nel caso del ricorrente, il riferimento alla
possibile mancanza dell’elemento soggettivo e, nel caso
dell’elaborato contrassegnato con il numero 404,
all’accordo non punibile ex art. 115 c.p.) da portare a
ritenere non credibile l’ipotesi del plagio che, si
esaurirebbe, in buona sostanza, nella semplice parafrasi
della formulazione e dell’elaborazione giurisprudenziale
dell’art, 56 c.p.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere
disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono
ragioni per procedere alla compensazione delle spese di
giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e,
per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti
impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del
giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L’ESTENSORE |
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IL
PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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