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Se il rendiconto condominiale è incompleto l’amministratore può essere revocato per sospetti d’irregolarità di Alessandro Gallucci

 

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Il condominio, seppure con i dovuti aggiustamenti, può essere equiparato ad una società o, probabilmente, più correttamente ad un’associazione. Come per ogni compagine, quindi, i suoi partecipanti hanno diritto a sapere come e perché sono state spese le quote che gli vengono richieste. Nel caso del condominio, i comproprietari hanno diritto a sapere quali spese sono state affrontate nel corso dell’anno, con quali criteri sono state ripartite e se devono versare ancora delle somme per consentire l’azzeramento dei debiti.

 

Al termine di ogni anno, come ci dice l’art. 1130, secondo comma, c.c., è compito dell’amministratore di condominio rendere il conto della propria gestione. La mancata presentazione del documento contabile per due anni (consecutivi) fa si che ogni condomino possa ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la revoca del mandatario.

 

Il codice civile con riferimento alla contabilità condominiale non prevede l’adozione di particolari formalità per la sua redazione. L’importante che sia comprensibile ed esaustiva. In tal senso è stato affermato che “ la delibera dell’assemblea dei condomini di approvazione del bilancio (consuntivo e/o preventivo), pur senza essere tenuta ad osservare, nella redazione della contabilità, forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, deve comunque rispettare, ai fini della sua legittimità e quindi della sua validità, i principi di chiarezza ed intelligibilità in ordine alle voce di entrata e di spesa, talché tale delibera è illegittima, ove tali principi non vengano osservati (cfr. Cass. 25 maggio 1984, n. 3231; Cass. 6 febbraio 1984, n. 896). Ciò, evidentemente, in quanto, ai fini della corretta formazione della volontà assembleare, è necessario e presupposto indefettibile che i condomini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente e con cognizione di causa la propria volontà”. (Trib. Brindisi 22 novembre 2006).

 

Che cosa accade se il rendiconto pur essendo chiaro non è completo?

 

Si pensi a quel documento contrabile in cui sono inserite tutte le voci di spesa ad eccezione d’una (ordinaria o straordinaria è indifferente) richiesta nel corso dell’anno. In tal caso, l’amministratore può essere revocato per fondati sospetti di gravi irregolarità. E’ accaduto ad un amministratore siciliano che, per alcuni anni non aveva reso il conto della propria gestione solamente con riferimento alle spese per il servizio idrico. A suo dire ciò era dovuto a disservizi dell’ente erogatore. Visto che quest’affermazione non ha avuto riscontri concreti, il Tribunale di Messina, chiamato a decidere sulla revoca giudiziaria del mandatario richiesta da un condomino, ha affermato che “ costituisce grave irregolarità, tale da determinare la revoca dell'incarico, il comportamento dell'amministratore di condominio che omette o trascura o ritarda per lungo tempo la presentazione del rendiconto della gestione, anche se limitatamente a singoli aspetti o settori o parti di essa (ad esempio, per consumi di acqua)” (Trib. Messina 15 novembre 2011).

 

 

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