In tema di disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone, il mancato
rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti
dai D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie
prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod.pen, non
essendo applicabile il principio di specialità di cui
all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto la
fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da
quella prevista nel comma primo, estraneo all'illecito
amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo
della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la
salubrità ambientale. Ma una tale disposizione esula
certo dal caso di specie dove il rumore non proviene
certo dall' esercizio dalla professione o di un mestiere
rumoroso, non potendosi certo ritenere tale una
gioielleria nei cui locali vengono installati
condizionatori d'aria. Peraltro proprio il reato
previsto dal primo comma dell'art. 659 c.p. è stato
contestato all' imputata e l'elemento di prova è stato
desuntola! di là dell'accertamento tecnico contestato,
dalle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi
parte civile, e da testi che lo hanno anch'essi
avvertiti dall'appartamento della predetta.
Sennonché nel caso di specie non si
rinvengono tutti gli elementi costitutivi del reato come
configurato; in effetti in tema di disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli
schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile
la condotta che li produce, debbono incidere sulla
tranquillità pubblica - essendo l'interesse
specificamente tutelato dal legislatore quello della
pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica
quiete, la quale implica, di per sè, l'assenza di cause
di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa
che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa
che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere
risentito da un numero indeterminato di persone, pur se,
poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano
lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame
non sussiste allorquando i rumori arrechino
disturbo,come nel caso di specie, ai soli occupanti di
un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e
non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è
inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti;
infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo,
effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero
indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di
definite persone, sicché un fatto del genere può
costituire, se del caso, illecito civile, come tale
fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a
violazione penalmente sanzionabile
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