Diritto.it
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 291 del 15 dicembre 2011 il decreto del 12 dicembre
2011 con il quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sulla base del rendimento medio dei titoli di
Stato e del tasso di inflazione annuo, ha stabilito che
la misura del saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1°
gennaio 2012 - passa dal 1,5% al 2,5% in ragione
d'anno.
Di conseguenza varia il calcolo
degli interessi moratori nel caso del ravvedimento
operoso, che in precedenza erano calcolati al tasso
legale del 1,5% (rapportato sempre ai giorni che
intercorrono tra il pagamento e la scadenza del tributo
non versato).
L’istituto del ravvedimento
operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D. Lgs. del
18 dicembre 1997 n. 472 e più volte modificato, consente
al contribuente la possibilità di poter porre
spontaneamente rimedio ad errori commessi in materia
fiscale e tributaria, con il versamento di sanzioni
ridotte, il cui importo varia in relazione alla
tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni
commesse1.
Il ravvedimento operoso rappresenta
uno strumento immediato ed efficace per evitare il
contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento
dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche
condizioni operative.
Il presupposto per l’ottenimento
della riduzione della sanzione è costituito dalla
spontanea volontà del contribuente di regolarizzare la
propria situazione, per cui il dettato normativo
dell’articolo 13 del D. Lgs n. 472/1997 prevede delle
cause di preclusione della possibilità di avvalersi
dell’istituto di cui si parla.
Cause ostative sono costituite:
dalla già avvenuta constatazione
della violazione;
dall’inizio di accessi, ispezioni,
verifiche;
dall’inizio di altre attività
amministrative di accertamento
delle quali l’autore della
violazione abbia avuto formale conoscenza.
Al riguardo si sottolinea che, così
come è stato precisato nella C.M. del 10/07/1998, n.
180/E, la norma allude a quelle contestazioni già
portate a conoscenza degli interessati, rimanendo
attuabile il ravvedimento per le violazioni già
constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante
notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti
solidalmente responsabili.
Infine, non è possibile fruire del
ravvedimento quando il relativo termine è ormai
trascorso (ravvedimento fuori termine).
Scopo del presente articolo è
quello di soffermarsi, in particolare, sul ravvedimento
operoso in materia di diritti camerali, disciplinato
dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 27 gennaio
2005 n. 54.
Infatti, anche per il pagamento del
diritto camerale, onde alleggerire le sanzioni per i
ritardatari “virtuosi” è previsto l’istituto del
ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di
riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni
applicabili ai sensi del Decreto Ministeriale n.
54/2005.
La disciplina presenta delle
particolarità rispetto a quella prevista per gli altri
tributi2.
Come sopra detto, unica condizione
per l’applicazione dell’istituto in esame è che la
violazione non sia già stata constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività di accertamento delle quali gli autori, o i
soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale
conoscenza.
Dunque, nel caso che la Camera di
Commercio abbia notificato l’avvenuta violazione, non
sarà più possibile ravvedersi.
Appurata tale condizione, per tutte
le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M.
n. 54/2005 trova applicazione il ravvedimento di cui
all’articolo 6 del suddetto decreto che prevede due
fattispecie di ravvedimento:
1.con la prima, la sanzione è
ridotta ad un ottavo (3,75 %) del minimo previsto
all’articolo 4, comma 3, del regolamento (30 %) se il
pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1;
2.con la seconda, la sanzione è
ridotta ad un quinto (6 %) del minimo previsto
all’articolo 4, comma 3, del regolamento (30 %) se il
pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza
del termine di cui all’articolo 3, comma 1.
Pertanto, affinché si perfezioni la
fattispecie del ravvedimento di cui al punto 1, è
necessario che entro 30 giorni (ravvedimento breve)
dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:
del tributo dovuto e non versato (o
versato inferiore);
degli interessi legali pari all'
1,5% fino al 31/12/2011 e al 2,5% dal 01/01/2012
maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato a quello in cui viene effettivamente
eseguito;
della sanzione del 3,75% (1/8 del
30% art. 4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.
Affinché si perfezioni la
fattispecie del ravvedimento di cui al punto 2, è
necessario che entro un anno (ravvedimento lungo)
dall’omissione avvenga il pagamento:
del tributo dovuto e non versato (o
versato inferiore);
degli interessi legali pari all'
1,5% fino al 31/12/2011 e al 2,5% dal 01/01/2012
maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato a quello in cui viene effettivamente
eseguito;
della sanzione del 6% (1/5 del 30%
art. 4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.
E’ opportuno precisare che il
ravvedimento per diritto annuale non è rientrato nella
modifica attuata dal “decreto anticrisi” del 29 novembre
2008, n. 185.
Infatti, Il Ministero dello
Sviluppo Economico, interpellato in merito
all’applicabilità al diritto annuale della modifica
normativa al disposto di cui all’articolo 6 del D.M. n.
54/2005, con nota del 30.12.2008 Prot. 0002417, ha
chiarito che la modifica disposta dal comma 5 dell’art.
16 del Decreto Legge 29.11.2008, n. 185 – riguardante le
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale – alla misura
della sanzione ridotta applicabile in caso di
ravvedimento fissata dall’art. 13 del D. Lgs. n.
472/1997, non produce un’automatica modifica nella
determinazione della sanzione ridotta da applicare nel
caso di ravvedimento operoso riferito a violazioni in
materia di diritto annuale.
Il Ministero ha specificato che la
misura della sanzione da applicare, nel caso del diritto
annuale, scaturisce da una fonte normativa autonoma,
vale a dire il decreto 27 gennaio 2005 n. 54
“Regolamento relativo alle sanzioni amministrative
tributarie in riferimento al diritto annuale alle Camere
di Commercio”.
E’ necessario, tuttavia, ricordare
che in materia di sanzioni relative al diritto annuale,
ciascuna Camera di Commercio ha adottato un proprio
regolamento con il quale ha definito i criteri di
determinazione delle sanzioni amministrative. Nel caso
di sanzioni, ciascuna impresa dovrà, pertanto, fare
riferimento a quanto stabilito dal regolamento della
Camera di Commercio nei cui confronti è dovuto il
diritto camerale. E’ sempre bene, quindi, contattare
preventivamente l’Ufficio Diritto Annuale della Camera
di Commercio competente comunicando i dati dell’impresa
che intende effettuare il ravvedimento per verificare
l’importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il
ravvedimento.
Ai fini del perfezionamento del
ravvedimento, la Circolare del Ministero delle Attività
Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n.
3587/C del 20 giugno 2005 ha ribadito quanto indicato
nei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. n. 54/2005.
Il diritto dovuto, le sanzioni
ridotte e gli interessi legali devono essere versati
contestualmente dai contribuenti interessati.
Pertanto, in mancanza anche di uno
solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.
Per quanto riguarda la modalità di
pagamento, con Risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003,
l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici
tributo che riguardano il versamento delle somme dovute
a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od
omesso versamento del diritto annuale:
3851 – denominato "Interessi per
omesso o tardivo versamento del diritto camerale
annuale".
3852 – denominato "Sanzioni per
omesso o tardivo versamento del diritto camerale
annuale".
Pertanto, il versamento del
ravvedimento deve essere eseguito utilizzando il modello
F24, compilando la sezione ICI e altri tributi locali,
indicando il codice della CCIAA cui è destinato il
versamento e i seguenti codici tributo:
3850 per il tributo
3851 per gli interessi
3852 per la sanzione
Nel campo anno di riferimento deve
essere indicato, per tutti e tre i codici tributo,
l'anno per il quale è dovuto il diritto e non l'anno in
cui avviene il pagamento ravveduto.
I versamenti effettuati utilizzando
il codice 3850 possono essere compensati con altri
tributi, mentre è esclusa la possibilità di compensare i
versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del
23.05.2003).
Riferimenti Normativi:
Legge 29 dicembre 1993, n. 580,
art. 18;
Decreto Legislativo del 18 dicembre
1997 n. 472;
Circolare Ministeriale del 10
luglio 1998, n. 180/E;
Decreto ministeriale dell’11 maggio
2001, n. 359;
Risoluzione Agenzia delle Entrate
n. 115/E del 23 maggio 2003;
Decreto Ministeriale del 27 gennaio
2005 n. 54;
Circolare del Ministero delle
Attività Produttive n. 3587/C del 20 giugno 2005;
Decreto Legge del 29 novembre 2008,
n. 185, art. 16 comma 5;
Decreto del 12 dicembre 2011
Lecce, 14 gennaio 2012
Avv. Maurizio Villani
Avv. Idalisa Lamorgese |