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Non corrisponde la metà delle spese mediche per il figlio reclusione congiunta a multa-Cass. Sentenza n. 504/2012-commento

 

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Attenzione mariti. La cassazione non scherza. Pagate al coniuge secondo quanto stabilito nella sentenza di separazione, si rischia grosso, la reclusione. L’art. 3 della legge n. 54/2006, stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12 sexies della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio). Quest’ultima norma rinvia al codice penale, stabilendo che al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale.

 

L’art. 570 “Violazione degli obblighi di assistenza famigliare” prevede, al comma 1, per chi viola tali obblighi la reclusione fino a un anno o la multa da 103 euro a 1.032 euro. Ma, al comma 2, la disgiunzione diventa congiunzione, per cui le suddette pene si applicano congiuntamente a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo (o del coniuge, ovvero fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore. Il Tribunale di Trieste, applicava al coniuge separato, sempre il marito, la pena patteggiata di 200 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, perché non ottemperava agli obblighi di natura economica stabiliti dalla sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Firenze, non corrispondendo alla moglie la metà delle spese mediche e scolastiche sostenute per il figlio minore. Poteva andare bene, ma si è messo di mezzo il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste denunciando l’illegalità della pena inflitta, determinata solo in quella della multa, anziché in quella della reclusione congiunta alla multa, come previsto dall’art. 3 della legge n. 54 del 2006, che per il tramite dell’art. 12- sexies della legge 10 dicembre 1970, n. 898, rinvia alle pene previste, per i casi di violazione di obblighi di mantenimento, dall’art. 570, comma secondo cod. pen. Con la Sentenza n. 504/2012, la Suprema Corte ha accolto il ricorso. La Corte osserva che il ricorso è fondato, stante che, l’art. 12sexies della legge n. 898 del 1970 (cui rinvia l’art. 3 legge n. 54 del 2006) rimanda alle pene previste dall’art. 570 cod. pen., che devono intendersi quelle indicate dal comma secondo e non quelle indicate dal primo comma della disposizione codicistica, avendo a oggetto il citato art. 12 sexies la violazione di un obbligo di natura economica e non di mera assistenza morale, con la conseguenza che in tale fattispecie deve applicarsi la pena della reclusione congiunta alla multa.

Anna Teresa Paciotti

 

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