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Attenzione mariti. La cassazione
non scherza. Pagate al coniuge secondo quanto stabilito
nella sentenza di separazione, si rischia grosso, la
reclusione. L’art. 3 della legge n. 54/2006, stabilisce
che, in caso di violazione degli obblighi di natura
economica si applica l’articolo 12 sexies della legge n.
898/1970 (legge sul divorzio). Quest’ultima norma rinvia
al codice penale, stabilendo che al coniuge che si
sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno
dovuto a norma si applicano le pene previste dall’art.
570 del codice penale.
L’art. 570 “Violazione degli
obblighi di assistenza famigliare” prevede, al comma 1,
per chi viola tali obblighi la reclusione fino a un anno
o la multa da 103 euro a 1.032 euro. Ma, al comma 2, la
disgiunzione diventa congiunzione, per cui le suddette
pene si applicano congiuntamente a chi malversa o
dilapida i beni del figlio minore o del pupillo (o del
coniuge, ovvero fa mancare i mezzi di sussistenza ai
discendenti di età minore. Il Tribunale di Trieste,
applicava al coniuge separato, sempre il marito, la pena
patteggiata di 200 euro di multa in ordine al reato di
cui all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54,
perché non ottemperava agli obblighi di natura economica
stabiliti dalla sentenza di separazione consensuale
pronunciata dal Tribunale di Firenze, non corrispondendo
alla moglie la metà delle spese mediche e scolastiche
sostenute per il figlio minore. Poteva andare bene, ma
si è messo di mezzo il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Trieste
denunciando l’illegalità della pena inflitta,
determinata solo in quella della multa, anziché in
quella della reclusione congiunta alla multa, come
previsto dall’art. 3 della legge n. 54 del 2006, che per
il tramite dell’art. 12- sexies della legge 10 dicembre
1970, n. 898, rinvia alle pene previste, per i casi di
violazione di obblighi di mantenimento, dall’art. 570,
comma secondo cod. pen. Con la Sentenza n. 504/2012, la
Suprema Corte ha accolto il ricorso. La Corte osserva
che il ricorso è fondato, stante che, l’art. 12sexies
della legge n. 898 del 1970 (cui rinvia l’art. 3 legge
n. 54 del 2006) rimanda alle pene previste dall’art. 570
cod. pen., che devono intendersi quelle indicate dal
comma secondo e non quelle indicate dal primo comma
della disposizione codicistica, avendo a oggetto il
citato art. 12 sexies la violazione di un obbligo di
natura economica e non di mera assistenza morale, con la
conseguenza che in tale fattispecie deve applicarsi la
pena della reclusione congiunta alla multa.
Anna Teresa Paciotti |