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Tizio, proprietario di un’unità
immobiliare nel condominio Alfa, impugna l’ultima
deliberazione adottata dall’assemblea della compagine
cui partecipa. Il condominio si costituisce in giudizio
e ne segue una causa al termine della quale le richieste
del comproprietario vengono respinte. La sentenza viene,
quindi, impugnata da Caio, avente causa dell’originario
attore. La Corte d’appello adita dichiara l’appello
inammissibile poiché, a suo dire, proposto in modo
errato con citazione piuttosto che con ricorso e
comunque tardivo. Da qui ne segue il ricorso per
Cassazione.
Parafrasando una nota frase che
appare nei titoli di coda: “Ogni riferimento a fatti e
persone non è puramente casuale”.
Quello appena descritto rappresenta
all’incirca il fatto che ha portato la Corte di
Cassazione a pronunciare la sentenza n. 24715 depositata
in cancelleria lo scorso 23 novembre. Gli ermellini
hanno ribaltato l’esito del giudizio di secondo grado
(cassando con rinvio la sentenza, come si dice in gergo
tecnico). Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, “
l'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato
sull'impugnazione di una delibera dell'Assemblea
condominiale, in assenza di previsioni di legge ad hoc,
va proposto - secondo la regola generale contenuta
nell'art. 342 c.p.c. - con citazione; ne consegue che la
tempestività dell'appello va verificata in base alla
data di notifica dell'atto di citazione e non alla data
di deposito dell'atto di gravame nella cancelleria del
giudice ad quem (Cass. 8 aprile 2009 n. 8536)” (così
Cass. 23 novembre 2011 n. 24715). Nello stesso e
identico modo la Cassazione s’era pronunciata nello
scorso mese di marzo (Cass. 21 marzo 2011 n. 6412).
Lo stato dell’arte per ciò che
concerne l’impugnazione delle deliberazioni
condominiali, quindi, è il seguente:
a) l’impugnazione in primo grado
dev’essere introdotta con citazione ma anche con
ricorso. Il “ma anche” è una citazione involontaria di
quello ben più famoso di veltroniana ispirazione di cui
ci siamo serviti per descrivere quanto detto dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 8491 dello scorso 14
aprile. In quell’occasione la massima espressione del
giudice nomofilattico disse che in relazione all’oggetto
della causa “ si tratta di stabilire se la domanda di
annullamento di una deliberazione condominiale, proposta
impropriamente con ricorso anziche’ con citazione, possa
essere ritenuta valida e se a questo fine sia
sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti
dall'art. 1137 c.c., l'atto venga presentato al giudice,
e non anche notificato” (Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n.
8491). Ebbene, dissero da piazza Cavour, “a entrambi i
quesiti va data risposta affermativa, in quanto
l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneita’
al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto
processuale, che sorge gia’ mediante il tempestivo
deposito in cancelleria, mentre estendere alla
notificazione la necessita’ del rispetto del termine non
risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del
convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui
inadempimento puo’ non dipendere da una sua inerzia, ma
dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la
pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di
comparizione” (Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491); b)
l’appello, invece, va sempre proposto con citazione.
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Avv. Alessandro Galluci |