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Mediazione e magistrati- (Giovanni Matteucci)

 

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Prima del 20 marzo 2011, data del big bang della mediazione civile in Italia [1], si indicavano in circa 200.000 le controversie nelle quali poter utilizzare quasi da subito l’istituto.

 

Invece, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo 21.3/30.9.2011 sono state attivate solo 33.808 procedure, per le quali giusto nel 31% dei casi la parte invitata aveva aderito. Per cui poche domande e poche adesioni. Tuttavia, presenti tutte le parti, gli incontri conclusi con l’accordo sono stati il 53%.

 

Inoltre, il convitato di pietra della nuova esperienza è stata la magistratura, che considera la mediazione figlia di un Dio minore, con la quale non contaminarsi. Sempre dai dati sopra citati risulta che le mediazioni demandate dai giudici hanno inciso per l’1 (UNO) % del totale.

 

Era quindi opportuno indurre di più le parti invitate a partecipare alle mediazioni e coinvolgere la magistratura.

 

Per quanto riguarda la mancata presenza alla mediazione da parte del soggetto invitato, il Ministero della Giustizia ha cercato di rendere economicamente svantaggioso tale comportamento: la parte che, invitata alla mediazione, non si presenta e poi intenta giudizio, è condannata a pagare il contributo unico unificato (L. 148/2011, entrata in vigore a fine estate 2011[2]), per di più nella prima udienza di comparizione (D.L. 212/2011, art. 12, in vigore dal 23.12.2011 [3]).

 

Per indurre i magistrati a valutare le opportunità della mediazione ai fini di decongestionare il contenzioso, sempre il D.L. 212/2011 all’art. 12, ha stabilito che i responsabili degli uffici giudiziari dovranno adottare ogni iniziativa necessaria per favorire l’uso della mediazione civile e riferire ogni anno al CSM ed al Ministero della giustizia.

 

Tuttavia qualche magistrato già da tempo ha prestato attenzione allla mediazione.

 

Il 28 ottobre 2011, nell’ambito della Giornata della giustizia civile, il Dr. Michele Addimandi, presidente del Tribunale di Grosseto, ha fatto il punto sull’arretrato in Maremma, sottolineando che i procedimenti civili pendenti erano 4.464 nel 2009, 4.690 nel 2010 e avevano toccato l’apice nel gennio 2011: 4.843. Nel primo trimestre del 2011, però, tale “trend” aveva invertito la rotta, facendo registrare a giugno 2011 un monte arretrati di 3.737. Ma come ci si era riusciti? Grazie ad una diminuzione delle nuove cause e ad un aumento di quelle definite, il tutto tramite l’introduzione della specializzazione nel lavoro dei magistrati e il ricorso alla mediazione. “Il movimento legislativo - afferma Addimandi - ha portato a intensificare l’attività di mediazione negli istituti normativamente previsti: a dispetto delle iniziali sacche di resistenza, questa strategia sta pian piano prendendo sempre più piede e può essere importante per ridefinire una situazione grave, frutto della crisi della giustizia civile”.

 

 

La giustizia civile a Grosseto

Anno     Nuove cause     Cause definite Pendenze

2008      -              -              -

2009      1.714     1.188     4.690

2010      1.392     1.239     4.843

2011*    458         1.564     3.737

 

* Primo semestre [4]

 

Da notare che la diminuzione delle “nuove cause” è iniziata nel 2010, ben prima del 20 marzo 2011, data in cui la mediazione amministrata è divenuta condizione obbligatoria di procedibilità per le controversie in numerosi settori del codice civile, giusta disposto dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

 

I buoni risultati che la mediazione, da tempo, sta dando in Maremma, dipendono anche dalla serietà della formazione. Tra il 2004 ed il 2007 l’Università di Siena e la CCIAA di Grosseto organizzarono tre edizioni di un Master universitario di 1° livello su arbitrato e conciliazione: 210 (DUECENTODIECI) ore in aula, stage di tre settimane presso altri organismi, alcuni “tirocini assistiti”. Ogni anno 25/28 partecipanti, la metà circa residenti in provincia. La Maremma, quindi, dispone di un buon numero di professionisti (non solo avvocati) con un’ottima preparazione di base sulla mediazione.

 

Altra voce di particolare interesse è quella che proviene dalla Sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma, il cui Dirigente dr. Massimo Moriconi da subito ha prestato particolare attenzione alla nuova normativa della mediazione [5]. Inoltre il magistrato, intervenendo in un convegno del 25 novembre 2011 ha effettuato una disamina tecnica delle possibilità operative di tale istituto e delle problematiche che esso pone nell’ambito del processo civile.

 

L’incipit dell’articolo, in cui è stato riportato il contenuto dell’intervento, è : “ …il Dirigente della Sezione si è fatto carico della selezione, fra tutte le cause che venivano via via introdotte, di quelle da avviare a mediazione (vuoi sotto il profilo della mediazione delegata che di quella obbligatoria di cui all’art. 5 del decr. lgs. 28/2010). Una volta estrapolatele sono state trattenute dallo scrivente per essere trattate, in gruppi consistenti, ad udienze esclusivamente a ciò deputate”.

 

I fattori per il successo della mediazione vengono indicati in :

 

“ a. qualità elevata degli organismi di mediazione in tutti i loro componenti (struttura logistica appropriata a rispettare tempistiche concentrate, coordinato e adeguato apparato di supporto tecnico-giuridico ai mediatori, elevata competenza e professionalità di questi ultimi, consapevolezza che un consistente numero di accordi portati a compimento costituirà elemento sintomatico a testimonianza della reale capacità di buon funzionamento di un organismo, il che si accompagna al ripudio ed al contrasto di un vuoto formalismo burocratico);

 

“ b. leale collaborazione degli avvocati con l’organismo ed il mediatore, con le controparti e con il giudice;

 

“ c. piena comprensione delle potenzialità dell’istituto della mediazione ed energico impulso alla mediazione da parte del giudice;

 

“ d. predilizione concettuale dello strumento della mediazione delegata su quello della mediazione obbligatoria;

 

“ e. periodicità degli incontri fra Organismi, Foro e Magistratura per l’affinamento degli strumenti di mediazione e per l’elaborazione di protocolli operativi di raccordo fra i vari momenti e soggetti che operano nel sistema del procedimento di mediazione “.

 

Considerazioni che è ben difficile non condividere.

 

Dopodiché gli argomenti trattati sono molti e di interesse rilevante da un punto di vista operativo:

 

    il caso di contratto preliminare indempiuto con conseguente richiesta di sentenza che trasferisce la proprietà è da ricomprenderesi tra i diritti reali, per il quali la mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità ?

    in relazione ai procedimenti di opposizione all’esecuzione forzata la mediazione è esclusa oppure no ?

    quali problemi possono sorgere dall’attivazione della mediazione presso un organismo del tutto svincolato dal luogo individuabile secondo i criteri di competenza territoriale stabiliti dal c.p.c. ?

    nel caso di mediazione per danni oggetto di assicurazione, quali le conseguenze in relazione al terzo, compagnia assicuratrice (“L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione”, art. 1916 c.c.) ?

    la condizione obbligatoria di procedibilità è soddisfatta solo se ad attivare la mediazione è la parte attrice nella controversia giudiziale [6]?

    la firma di autentica della procura alle liti, apposta dall’avvocato che rappresenta la parte ai sensi dell’art. 185 c.p.c., valida per il processo, lo è pure per la mediazione ? Personalmente propendo per la risposta negativa, considerata anche la responsabilità in capo al mediatore in relazione a –identificazione delle parti e- normativa antiriciclaggio e lotta al terrorismo (D.Lgs. 28/2010, art. 22).

 

Fa piacere rilevare che un tecnico del diritto sottolinei l’informalità della procedura di mediazione, caratteristica in base alla quale l’organismo può contattare la parte invitata non solo con raccomandata con avviso di ricevimento (o con l’improbabile notifica a mezzo ufficiale giudiziario) ma anche tramite posta elettronica –certificata e non-, telefono o fax, purché successivamente ci sia dichiarazione, datata e firmata, per conoscenza della comunicazione apposta sulla lettera di invito; oppure presenza diretta della parte invitata all’incontro. Una pluralità di mezzi per contattare quest’ultima, che dovrebbe essere utilizzata dagli organismi. Soprattutto la telefonata, che ha un’efficacia comunicativa ben diversa dalla lettera di invito [7] . E ciò per aumentare il numero delle procedure in cui la parte invitata si presenta, ora fermo, a livello nazionale, ad un misero 31%.

 

Viene poi analizzato approfonditamente l’argomento verbale di mediazione ed accordo, con un’angolatura –però- un po’ troppo focalizzata sull’istituto della transazione (la mediazione è ben altro) o ristretta al testo del decreto legislativo 28. Quest’ultimo, infatti, effettua un pot-pourrì terminologico impressionante :

 

    art. 11 “Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. …”

    art. 12 “ Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario ..”.

 

Non si capisce se, per la norma, verbale e accordo sono due documenti separati (con paternità, efficacia e responsabilità distinte) oppure un unico documento.

 

Purtroppo ciò è la conseguenza dello snaturamento della mediazione civile e commerciale italiana rispetto ai canoni della mediation.

 

In quest’ultima compito del neutral è solo quello di gestire la comunicazione dei soggetti in lite per fare in modo che essi raggiungano un accordo, il loro accordo, sottoscritto dalle sole parti; in un documento separato, il verbale di mediazione, si dà atto unicamente del risultato della procedura (e non del suo contenuto) ed esso viene firmato dalle parti e dal mediatore. L’introduzione dell’esecutività del verbale di mediazione nell’ordinamento giuridico italiano, avvenuta con il D.Lgs. 5/2003 e confermata dal D.Lgs. 28/2010, ha posto il problema che al magistrato venga inviato non solo il verbale di mediazione, ma anche il testo dell’accordo. Come essere sicuri che questo si ricolleghi a quello? Un firma (meglio sarebbe dire “sigla”) del mediatore sull’accordo può attestare unicamente che quest’utlimo si riferisce al verbale che ha concluso la procedura numero tot svoltasi presso quel determinato organismo di mediazione; nulla di pù.

 

Gli argomenti analizzati in profondità nell’elaborato[8] del Dr. Moriconi sono molteplici e sarebbe riduttivo farne delle semplici citazioni. Ma l’appealing maggiore dell’articolo, forse, è negli allegati, dove vengono riportate ordinanze ed una sentenza relative a vere controversie giudiziali collegate (o collegabili) alla mediazione. Dopo numerosi libri ed articoli di sola teoria, un po’ di pratica è particolarmente gradita, perché … anche i mediatori hanno bisogno dei magistrati!

 

(Altalex, 17 gennaio 2012. Articolo di Giovanni Matteucci)

 

_________________

 

[1] Come ben noto da quella data la mediazione è diventata condizione obbligatoria di procedibilità per le controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti aqssicurativi, bancari e finanziari.

 

[2] L. 148 del 14.09.2011, art. 2, c. 35 – sexies – “All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

 

[3] D.L. 212/2011, art. 12 - Modifiche alla disciplina della mediazione

 

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.”;

 

b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1.»

 

[4] Fonte, Il Corriere di Maremma, articolo a firma di Stefano Straccali; www.corrieredimaremma.it/news.asp?id=23 . Il Tribunale di Grosseto, inoltre, a breve sarà ufficio sperimentale per le notifiche e le comunicazioni tramite posta elettronica certificata. Il testo completo dell’articolo del giornale con l’intervento del Presidente del Tribunale di Grosseto e la risposta dell’Ordine degli avvocati della stessa città è su www.adrmaremma.it, voce News, “La mediazione è utile: parola di magistrato. La mediazione non rende giustizia: parola di avvocato – Grosseto, 29.10 e 11.11.2011”.

 

[5] Vedi sul sito www.sezioneostia.tribunale.roma.it voce Documentazione, “Istruzioni del Dirigente della Sezione cons. Massimo Moriconi sulla mediazione obbligatoria a fare tempo dal 20 marzo 2011”.

 

[6] “… ove una parte diversa dall’attore –sia essa il convenuto o il terzo chiamato- avanza una domanda -… si deve trattare di domanda vera e propria, non di eccezione o eccezione riconvenzionale-, che rientri nelle materie di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010, tale domanda impone l’attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria che, se non già attivato, dovrà esserelo ad iniziativa del giudice nei modi previsti dall’art. 5 seconda parte.

 

“ Sarà altresì possibile che all’interno di una stessa causa possano convivere, fra gruppi di parti diverse, segmenti diversi di mediazione, quella delegata e quella obbligatoria; senza che ogni segmento perda le caratteristiche e il contenuto che ad esso sono propri” (paragrafo 5).

 

[7] Gise Robin, Melnick Jed, Shelanski Vivien, and Wilkinson John, “Mediation starts from the the first phone call ; practice pointers and helpful hints for lawyers going to mediation” , in Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol. 11.2; 2010; http://cojcr.org/vol11no2/index112.html.

 

[8](l’articolo del Dr. Moriconi è riportato sul sito www.sezioneostia.tribunale.roma.it, alla voce Documentazione, oppure -completo degli allegati- sul sito www.adrmaremma.it, voce Articoli, pag. 12 ).

 

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