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Termine impugnazione deposito
sentenza giorno festivoLe Sezioni Unite hanno stabilito
i seguenti principi di diritto in tema di decorrenza dei
termini nel processo penale allorché il termine
stabilito a giorni scade in data festiva:
a) «la regola per cui il termine
stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è
prorogato di diritto al giorno successivo non festivo,
posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si
applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice,
e si riferisce perciò anche al termine per la redazione
della sentenza»;
b) «nei casi in cui, come nell’art.
585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che
il termine assegnato per il compimento di una attività
processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato
per altra attività processuale, la proroga di diritto
del giorno festivo in cui il precedente termine venga a
cadere al primo giorno successivo non festivo, determina
lo spostamento altresì della decorrenza del termine
successivo con esso coincidente»;
c) «tale situazione, tuttavia, non
si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale
quella prevista per il periodo feriale che, diversamente
operando per i due termini, comportino una discontinuità
in base al calendario comune tra il giorno in cui il
primo termine scade e il giorno da cui deve invece
calcolarsi l’inizio del secondo».
Ne deriva che se il termine
stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il
deposito della sentenza ricade in giorno festivo lo
stesso è prorogato di diritto al primo giorno non
festivo (principio sub a) cosicché anche il termine per
impugnare la sentenza inizia a decorrere dal primo
giorno feriale successivo come sopra determinato
(principio sub b). |