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IL MEDICO DECIDE PER I DOMICILIARI DEL MALATO- Cass., sez.V pen., 09 gennaio 2012, n.132/12, pres. Ferrua rel. Laura ANDRAO

 

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 132/2012 dichiara che “il medico deve stabilire se la malattia del detenuto è compatibile con la prosecuzione della custodia cautelare in carcere.”

 

Nel caso di specie vediamo il difensore chiedere l'emissione di arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere. Prima il Gip, e il Tribunale del Riesame poi, rigettavano l’istanza.Il difensore presenta così ricorso per cassazione.

 

Alla base del ricorso per Cassazione vine posto il travisamento delle conclusioni cui perviene la consulenza medico-legale di parte, e la mancata nomina di un perito che valutasse le condizioni di salute del richiedente.

 

I giudici di legittimità, ribadendo una decisione delle Sezioni Unite (sent. n. 3/1999), dichiarano che, “ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito”.

 

I giudici di piazza Cavour annullano, con rinvio al medesimo Tribunale, per nuovo esame.

 

 

 

 

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 ottobre 2011 – 9 gennaio 2012, n. 132 Presidente Ferrua – Relatore Fumo

 

Ritenuto in fatto

 

Il TdR di Caltanissetta, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di D.G. avverso l'ordinanza del gip di quella stessa città, che aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi di salute.Ricorre per cassazione il difensore con tre motivi: a) sono state travisate le conclusioni cui perviene la consulenza medico-legale di parte, la quale ha chiaramente affermato che sussiste pericolo per la vita del detenuto e conclude per la incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del ricorrente, b) non si rinviene motivazione alcuna in ordine alla doglianza della difesa relativa alla effettiva mancanza di informazioni in ordine alle condizioni di salute dell'indagato, in quanto mai realmente espresse dal sanitario della casa circondariale, sebbene gli fossero state richieste. Nel provvedimento impugnato non vi è alcuna traccia della documentazione pure acquisita agli atti (l'originale della consulenza medico-legale di parte del 19/1/2011, redatta dalla dottoressa P. ), né del contenuto del diario clinico del detenuto D.G. dal 2 dicembre 2010 al 28 gennaio 2011; in detto documento, pag. 4, vi è risposta al quesito proposto dal gip, risposta di ben altro tenore rispetto a quanto da questi riportato nel suo provvedimento, c) non è stato nominato un perito che valutasse le condizioni di salute del richiedente. La più recente giurisprudenza ha chiarito che, in caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura per motivi di salute, ai sensi dell'art. 275 comma IV bis c.p.p., il giudice della cautela deve nominare un esperto terzo, anziché limitarsi a chiedere un parere al medico del carcere. Si è verificata quindi violazione di legge.

 

Considerato in diritto

 

La terza censura e fondata.Le SS.UU. ebbero modo di chiarire (sent. n. 3 del 1999, ric. Femia, RV 2127559) che in tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299, comma IV c.p.p.. Al proposito, la sentenza precisò che è comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma IV c.p.p., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione.Le successive pronunzie risultano “allineate” con il principio sopra illustrato (ASN 200812698-RV239374; ASN 201016547-RV; ASN 201027295-RV 247889; ASN 201028738-RV 248391).Si impone dunque annullamento con rinvio al medesimo Tribunale, per nuovo esame alla luce del predetto principio di diritto.Deve farsi luogo alle comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..

 

P.Q.M.

 

annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Caltanissetta; manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94. disp. att. c.p.p..

 

 

 

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