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La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 132/2012 dichiara che “il medico deve
stabilire se la malattia del detenuto è compatibile con
la prosecuzione della custodia cautelare in carcere.”
Nel caso di specie vediamo il
difensore chiedere l'emissione di arresti domiciliari in
luogo della custodia cautelare in carcere. Prima il Gip,
e il Tribunale del Riesame poi, rigettavano l’istanza.
Il
difensore presenta così ricorso per cassazione.
Alla base del ricorso per
Cassazione vine posto il travisamento delle conclusioni
cui perviene la consulenza medico-legale di parte, e la
mancata nomina di un perito che valutasse le condizioni
di salute del richiedente.
I giudici di legittimità, ribadendo
una decisione delle Sezioni Unite (sent. n. 3/1999),
dichiarano che, “ove il giudice non ritenga di
accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di
revoca o di sostituzione della custodia cautelare in
carcere basata sulla prospettazione di condizioni di
salute incompatibili con lo stato di detenzione o
comunque tali da non consentire adeguate cure
inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti
medici del caso, nominando un perito”.
I giudici di piazza Cavour
annullano, con rinvio al medesimo Tribunale, per nuovo
esame.
Corte di Cassazione, sez. V Penale,
sentenza 11 ottobre 2011 – 9 gennaio 2012, n. 132
Presidente Ferrua – Relatore Fumo
Ritenuto in fatto
Il TdR di Caltanissetta, con il
provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello
proposto nell'interesse di D.G. avverso l'ordinanza del
gip di quella stessa città, che aveva, a sua volta,
rigettato l'istanza di sostituzione della custodia
cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per
motivi di salute.
Ricorre
per cassazione il difensore con tre motivi: a) sono
state travisate le conclusioni cui perviene la
consulenza medico-legale di parte, la quale ha
chiaramente affermato che sussiste pericolo per la vita
del detenuto e conclude per la incompatibilità del
regime carcerario con lo stato di salute del ricorrente,
b) non si rinviene motivazione alcuna in ordine alla
doglianza della difesa relativa alla effettiva mancanza
di informazioni in ordine alle condizioni di salute
dell'indagato, in quanto mai realmente espresse dal
sanitario della casa circondariale, sebbene gli fossero
state richieste. Nel provvedimento impugnato non vi è
alcuna traccia della documentazione pure acquisita agli
atti (l'originale della consulenza medico-legale di
parte del 19/1/2011, redatta dalla dottoressa P. ), né
del contenuto del diario clinico del detenuto D.G. dal 2
dicembre 2010 al 28 gennaio 2011; in detto documento,
pag. 4, vi è risposta al quesito proposto dal gip,
risposta di ben altro tenore rispetto a quanto da questi
riportato nel suo provvedimento, c) non è stato nominato
un perito che valutasse le condizioni di salute del
richiedente. La più recente giurisprudenza ha chiarito
che, in caso di richiesta di revoca o sostituzione della
misura per motivi di salute, ai sensi dell'art. 275
comma IV bis c.p.p., il giudice della cautela deve
nominare un esperto terzo, anziché limitarsi a chiedere
un parere al medico del carcere. Si è verificata quindi
violazione di legge.
Considerato in diritto
La terza censura e fondata.
Le
SS.UU. ebbero modo di chiarire (sent. n. 3 del 1999,
ric. Femia, RV 2127559) che in tema di misure
coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere,
sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di
sostituzione della custodia cautelare in carcere basata
sulla prospettazione di condizioni di salute
incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali
da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a
disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un
perito, secondo quanto disposto dall'art. 299, comma IV
c.p.p.. Al proposito, la sentenza precisò che è comunque
consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità
della richiesta, onde attivare la procedura decisoria,
ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata
una situazione di salute della specie prevista dall'art.
275, comma IV c.p.p., senza la possibilità di alcuna
valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere
la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri
la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere
successivo all'accertamento peritale che offre il
parametro di comparazione.
Le
successive pronunzie risultano “allineate” con il
principio sopra illustrato (ASN 200812698-RV239374; ASN
201016547-RV; ASN 201027295-RV 247889; ASN 201028738-RV
248391).
Si
impone dunque annullamento con rinvio al medesimo
Tribunale, per nuovo esame alla luce del predetto
principio di diritto.
Deve
farsi luogo alle comunicazioni di cui all'art. 94 disp.
att. c.p.p..
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato
con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di
Caltanissetta; manda alla Cancelleria per le
comunicazioni ex art. 94. disp. att. c.p.p..
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