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di Alessandro Gallucci Mevio è
proprietario di un’unità immobiliare nel condominio
Alfa. In relazione all’anno 2009 ha accumulato un debito
pari ad X euro nei confronti della compagine. Per
evitare di vedersi notificato un decreto ingiuntivo
concorda con Calpurnio, l’amministratore della
compagine, un “piano di rientro”. Al termine del nuovo
anno di gestione, però, il mandatario deve prendere atto
del mancato pagamento del debito. Egli, in ragione di
ciò, potrà riportare la somma X nel nuovo rendiconto?
Quella appena esposta rappresenta
l’annosa questione dei così detti saldi passivi e della
facoltà per l'amministratore condominale di inserirli
nelle rendicontazioni degli anni successivi.
Il giudice di Pace di Giarre con
una sentenza dello scorso 28 febbraio, la n. 120,
fotografa egregiamente lo stato dell’arte in materia.
Si legge nella sentenza che “
autorevole giurisprudenza di merito ha ritenuto, sul
punto, che ove regolarmente approvati e ripartiti per
gli esercizi precedenti, costituiscono una effettiva
posta di debito nei confronti del condominio che può
essere inserita nel rendiconto annuale
dell'amministratore (c.d. "consuntivo") ed approvata
legittimamente dall'assemblea, con la conseguente
obbligatorietà ed ottenimento, in caso di mancata
estinzione, dello speciale decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione,
previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. (Corte appello
Genova, sez. II, 11 maggio 2009, n. 513 S. c. Cond. Via
D.N.; La Spezia Giust. civ. 2010, 2 481). Laddove altra
autorevole giurisprudenza di merito ha ritenuto che
l'inserimento del "saldo" nel consuntivo approvato
dall'assemblea costituisce un mero riepilogo contabile
degli esercizi pregressi e non può risolversi nella
incontestabilità delle somme dovute; precisando che le
attribuzioni dell'assemblea condominiale sono limitate
alla approvazione, anno per anno, di preventivi e
consuntivi ex art. 1135 c.c. e non possono essere estese
alla risoluzione di contestazioni insorte con il singolo
condomino circa l'erroneità dei saldi di dare-avere
(cfr. Tribunale Milano, 23 gennaio 2003 - Giustizia a
Milano 2003, 6).”
In pratica dal combinato disposto
di queste pronunce si evincerebbe che l’amministratore
può inserire le somme nei rendiconti successivi ma
questo inserimento ha mero valore contabile e non può
rendere incontestabile quel debito perché, magari, una
volta richiestolo il condomino ha impugnato la prima
delibera, ossia quella in cui è specificamente indicato,
e non la seconda, vale a dire quella in cui è solamente
richiamato.
Ad ogni modo, prosegue il giudice
siciliano, " la questione trova in parte la sua genesi
nella singolare trasformazione del " rendiconto annuale
", di cui agli art. 1130, comma ult., e 1135, comma 1,
n. 3 c.c., in c.d. "bilancio consuntivo",
trasfigurazione solo apparentemente terminologica, che
ha condotto parte della dottrina e della giurisprudenza
a sostenere inizialmente, che il "consuntivo
condominiale" dovesse essere redatto con l'applicazione
del criterio di "competenza " e non di " cassa " e,
successivamente, a ritenere che i saldi passivi dei
precedenti esercizi non potessero essere inseriti nei
bilanci consuntivi degli anni successivi, pena la
carenza di obbligatorietà. Siffatta tesi che ha
sostanzialmente parificato i rendiconti annuali ai
bilanci societari. A sostengo di tale interpretazione
ossia della necessità di redigere il consuntivo, al
termine di ciascun anno, con il criterio della
competenza, è stata invocata di recente anche una
massima del Supremo Collegio (cfr. Cass. 16 agosto 2000
n. 10815), che tuttavia a dire dell'opposto indirizzo
sarebbe da annoverare tra la giurisprudenza che
sponsorizza il criterio della "cassa" giungendo a
sostenere che la Suprema Corte riconosce legittimo
l'inserimento dei c.d. " saldi passivi " dei precedenti
esercizi gestionali nel preventivo delle spese e nella
ripartizione di quanto dovuto dai singoli condomini” (Gdp
Giarre 28 febbraio 2011 n. 120).
Una situazione tutt’altro che
chiara che meriterebbe un intervento risolutore a
livello legislativo.
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Avv. Alessandro Galluci |