Miolegale.it
Risarcimento danni crocieraSi hanno
solo dieci giorni di tempo dal rientro nella località di
partenza per sporgere reclamo in caso di inesatto
adempimento del contratto di vendita di servizi
turistici. Questo è il termine previsto dall’art. 98 del
Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)
affinché il consumatore denunzi - a pena di decadenza
dal relativo diritto - il “mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita
del pacchetto turistico”, sempre fatte salve diverse
disposizioni maggiormente favorevoli al consumatore
previste nel contratto medesimo. Diversamente nel caso
in cui nel contratto sia previsto un termine ancora più
breve si applica comunque il termine di dieci giorni
previsto dalla legge.
Il reclamo va inviato a mezzo di
una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata
a./r.), all’organizzatore del viaggio o al venditore
dello stesso, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro nel luogo di partenza.
L’organizzatore e il venditore sono
tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive
responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto
adempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a loro non imputabile
(caso fortuito o responsabilità esclusiva di un terzo).
La responsabilità comprende tanto i
danni alla persona (morte o lesioni) che danni di natura
diversa (costo del pacchetto turistico, danni al
bagaglio ed ai beni dei viaggiatori, disagio, danni
morali e danni non patrimoniali in genere - moral
damages - ed il cd. danno da vacanza rovinata -
emotional distress). I primi, così come previsto
dall’art. 94 del Codice del Consumo, si prescrivono nel
termine di tre anni dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza mentre i secondi
ovvero i danni diversi da quelli alla persona nel
termine di un anno (art. 95, 4 comma del Codice).
Va rammentato che il contratto di
servizi turistici può prevedere - purché per iscritto -
una limitazione al risarcimento del danno diverso dal
danno alla persona, fatta salva in ogni caso
l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e
degli articoli da 33 a 37 del Codice, limitazione che
non può essere comunque inferiore a quanto previsto
dalle convenzioni internazionali in materia.
Contattaci per la gestione della
pratica di risarcimento.
Fonte: Nota dell’Avv. Gianluca
Lanciano |