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Il c.d. attestato di rischio, come
è noto, è un’attestazione predisposta dall’impresa di
assicurazione – di validità limitata nel tempo (al
massimo di un anno), in cui è indicata la “classe” bonus
malus dell’assicurato ed è riportato il numero di
sinistri stradali che il contraente ha avuto negli
ultimi cinque anni, suddivisi in “sinistri pagati”,
“sinistri riservati a cose” e “sinistri riservati a
persone”.
Per stipulare un nuovo contratto di
assicurazione, l’automobilista deve essere in possesso –
ed esibire all’impresa di assicurazione – l’attestato di
rischio rilasciato dal precedente assicuratore, dal
momento che, ai sensi dell’art. 132 del Codice delle
Assicurazioni private, le imprese di assicurazione hanno
l’obbligo a contrarre, ma “fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio”.
In altri termini, prima di
contrarre, l’assicurazione ha diritto di verificare,
attraverso le risultanze dell’attestato, lo stato del
rischio che assume attraverso quella polizza. In
mancanza, sarà legittimata a considerare il rischio al
massimo livello e, quindi, assegnare al contraente
l’ultima classe di merito, con le note conseguente sul
premio di assicurazione.
In considerazione della funzione
dell’attestato, l’art. 134 del Codice prevede che la
Compagnia, in occasione di ciascuna scadenza annuale,
debba consegnare all’assicurato l’attestato di rischio.
Il Regolamento Isvap 9 agosto 2006,
n. 4 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007) completa la
disciplina specificando che l’obbligo di consegna deve
essere adempiuto dalle imprese di assicurazione,
inviando l'attestato di rischio direttamente al
domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della
scadenza dei contratto.
Cosa accade se la compagnia non
adempie tempestivamente a tale obbligo e, per giunta, dà
disdetta al contratto in essere con l’assicurato,
rifiutando di rinnovarlo?
In una simile evenienza,
l’automobilista si troverà sprovvisto di copertura
assicurativa e, per giunta, nella sostanziale
impossibilità di stipulare un nuovo contratto di
assicurazione a condizioni consone al proprio attestato
di rischio.
Secondo Tribunale Torre Annunziata,
Sezione Distaccata di Gragnano, sentenza 23-27 settembre
2011, n. 516, una simile situazione legittima il ricorso
alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.[1], rivolto ad
ottenere la tutela anticipatoria del diritto
all’adempimento dell’obbligo a contrarre, nonché il
diritto alla consegna dell’attestato di rischio.
La configurabilità del fumus bonus
iuris appare piuttosto evidente, quanto meno con
riferimento al diritto alla consegna del certificato di
rischio.
Il presupposto del periculum in
mora, che deve consistere in un “pregiudizio imminente e
irreparabile”[2], rappresenta l’aspetto più problematico
della vicenda processuale, ma viene positivamente
risolto dal giudice campano sul rilievo in base al quale
l’impossibilità temporanea di utilizzare l’autovettura –
derivante dalla scopertura assicurativa – costituisce
insieme un pregiudizio di carattere ed un disagio non
facilmente monetizzabile, soprattutto se interessa
l'unica autovettura utilizzata per motivi professionali
e necessità familiari[3].
_________________
[1] In tema, si veda l’eBook
Provvedimenti cautelari d’urgenza di G. Nuzzo (Altalex,
2010).
[2] Testualmente, art. 700 c.p.c.
[3] Ulteriori approfondimenti sul
tema sono reperibili sul sito professionale
www.plentedamaggiulli.it.
| attestato di rischio |
assicurazione rc auto | compagnia assicurativa |
Raffaele Plenteda |
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione distaccata di Gragnano
Sentenza 23-27 settembre 2011, n.
516
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data
02.08.2011 (...), premesso di essere proprietario
dell'autovettura Renault Clio targata (...), e di essere
assicurato per la RCA con la (...) divisione (...)
s.p.a. in virtù di polizza n. (...), deduceva che la
predetta autovettura non aveva mai provocato sinistri e
che, pertanto, la compagnia assicuratrice, anno dopo
anno, aveva offerto classi di merito inferiori alla
prima; che in prossimità della scadenza della Polizza si
era recato presso l'agenzia di Gragnano della sua
compagnia di assicurazioni e l'agente gli aveva riferito
che il rinnovo della polizza non era possibile in
elianto annullata dalla sede centrale; di non aver mai
ricevuto alcuna raccomandata contenente disdetta a
attestato di rischio; che in assenza di tale attestato
non era possibile stipulare fa polizza con atea
compagnia; che la Renault Clio era l'unica autovettura
in uso al suo nucleo familiare e (Impossibilità di
utilizzarla per la scopertura assicurativa, era fonte di
problemi di natura professionale e familiare in
considerazione anche dello stato di gravidanza del
coniuge.
Tanto premesso, il (...) chiedeva
obbligarsi la (...) divisione (...) s.p.a. a stipulare
il contratto assicurativo in classe Inferiore a quella
precedente, o in subordine, a consegnargli l'attestato
di rischio al fine di poter stipulare la polizza presso
altra compagnia di assicurazioni.
Si costituiva la resistente la
quale eccepiva in primis fa nullità dei ricorso per
mancanza indicazione della causa di merito connessa alla
domanda cautelare; l'assenza dì "periculum" in mora e di
fumus bonis iuris, non essendovi prova della asserita
disdetta del contratto da parte delta compagnia di
assicurazioni, che va comunicata par iscritto, ed in
assenza della quale il contratto deve Intendersi
tacitamente rinnovato; che l'agente generale della (...)
s.p.a., ricevuto il ricorso cautelare, aveva
immediatamente manifestato al ricorrente la sua volontà
di rinnovare fa polizza e consegnatogli li certificato
dì rischio.
Nelle more della causa veniva
stipulata una nuova polizza di assicurazione tra te
parti in lite, sicché in sede di udienza del 16.09.2011
il ricorrente insisteva per la sola condanna alle spese
della resistente.
Ritenuto in diritto
Nel merito va senz'altro dichiarate
la cessazione della materia del contendere, In quanto
come pacificamente rappresentato dalla parti in udienza
il ricorrente ha stipulato una nuova polizza con la
(...) s.p.a. con decorrenza dal 24.08.2011.
La fondatezza della domanda
cautelare va parò vagliata al fine deità
regolamentazione della spese di lite da effettuarsi
secondo la regola della soccombenza virtuale.
Innanzitutto si rileva
l'infondatezza detta preliminare eccezione deità
resistente di inammissibilità dalla domanda cautelare
per la mancata indicazione della instauranda azione di
merito, in quanto quest'ultima risulta chiaramente
indicata in ricorso, laddove il (...) afferma che è suo
interesse agire nel merito per sentir condannare la
resistente a stipulare polizza assicurativa classe 16 ed
a consegnargli l'attestato di rischio.
Quanto al fumus bonis iuris si
rileva ex actis che: la precedente polizza in scadenza
01.08.2011 è stata effettivamente disdettata dalla
resistente (cfr documentazione allegata dalla resistente
con memoria integrativa); non vi è, però, prova della
rituale comunicazione della disdetta al (...) listante
tra ricevuto in consegna l'attestato di rischio solo
dopo la notifica del ricorso cautelare alla compagnia di
assicurazioni resistente.
Sul punto va richiamata la
disciplina relativa all'attestato di rischio di cui al
D.lgs. 209/2005, che all'art. 134, comma 1, dispone che:
"L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni
relative all'attestazione sullo stato del rischio che,
in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti
di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a
motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se
persona diversa, al proprietario ovvero
all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato
dominio o al locatario in caso di locazione
finanziaria".
Quindi ai sensi del regolamento
dell'ISVAP, che attua le disposizioni del nuovo codice
delle assicurazioni nella materia in oggetto,
Regolamento Isvap 9 agosto 2006 n. 4 (entrato in vigore
il 1° gennaio 2007) le compagnie assicurative sono
obbligate ad inviare l'attestato di rischio direttamente
al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della
scadenza dei contratto e contestualmente all'invio
dell'attestato di rischio le compagnie dovranno anche
inviare all'assicurato una comunicazione contenente:
data dì scadenza del contratto; modalità ci esercizio
della disdetta contrattuale da parte del contraente;
indicazioni in merito al premio di rinnovo della
garanzia; l'obbligo dì cui al comma 1 sussiste qualunque
sia la forma di tariffa secondo la quale il contatto è
stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la
proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata
disdetta contrattuale (cfr Art. 2 (Obblighi di
comunicazione) ed art. 41 regolamento Isvap 4/2006,
Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del
fischio) regolamento isvap 4/2006).
Si ricorda anche il dettato
normativo di cui all'art. 132 - codice delle
assicurazioni, rubricato obbligo a contrarre, ai sensi
del quale: "le imprese di assicurazione sono tenute ad
accettare, secondo le condizioni dì polizza e le tariffe
che hanno l'obbligo dì stabilire preventivamente per
ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione
obbligatoria che sono loro presentate, fatti salva la
necessaria verifica della correttezza dei dati
risultanti dall'attestato di rischio, nonché
dell'identità del contraente e dell'intestataria dei
veicolo, se persona diversa".
Alla luce di quanto sopra
rappresentato in fatto ed in diritto la domanda
cautelare del (...) era assistita senz'altro da fumus
bonis iuris, non essendovi prova in atti della rituale
comunicazione al ricorrente della disdetta della polizza
da parte della compagnia di assicurazioni resistente, né
tantomeno della consegna dell'attestato di rischio in
data anteriore all'instaurazione della lite.
Per quante attiene al "periculum"
in mora ad avviso dei giudicante il danno derivante
dalla impossibilità, (sia pure momentanea) di utilizzare
la propria autovettura, {in guanto priva di copertura
assicurativa) non sì risolve in un mero pregiudizio di
carattere economico, ma arreca, al soggetto che la
subisce, una disagio non facilmente monetizzabile,
soprattutto nei caso in cui, come nella fattispecie, la
situazione ostativa si verifica all'improvviso, non
prevista né prevedibile (in assenza di prova dì
comunicazione della disdetta) ed interessa l'unica
autovettura In possesso dell'istante e da questi
utilizzata per motivi professionali e necessità
familiari.
Ritenuta, pertanto, la soccombenza
virtuale della resistente, le spese di lite, liquidate
come in dispositivo, vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del
contendere;
Condanna la (...) s,p.a., in
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in
favore a delle spese di lite, che si liquidano in
complessivi euro 642,00 di cui euro 65,00 per spese,
euro 250,00 per onorari, euro 327,00 per diritti, oltre
rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge. |