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Domanda.
L'art. 25, L. 07-08-1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.
stabilisce che, in ordine al diritto di accesso agli
atti amministrativi, l'estrazione di copia di atti è
subordinata alla presentazione di idonea motivazione a
dimostrazione dell'interesse concreto, attuale, ecc. ...
Un
cittadino ha chiesto formalmente e senza motivazione di
avere copia di sentenze, provvedimenti giurisdizionali
esecutivi (TAR, CdS), a carico del Comune e tenuti
dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione
comunale, tramite il Dirigente preposto, ha richiesto al
cittadino di integrare la nota per ottenere copie con la
motivazione ex art. 25, L. 07-08-1990, n. 241. Il
cittadino ha risposto che per tali atti (sentenze,
ecc...) non sussiste obbligo di motivazione che si
applica solo per i provvedimenti amministrativi.
Si
chiede pertanto se per la richiesta di copie, la
motivazione deve esservi solo se la richiesta riguarda
atti amministrativi e non per gli atti di autorità
giudiziarie, tenuti dal Comune quale parte in causa.
Risposta.
Il
diritto d'accesso agli atti amministrativi, per le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, rappresenta un
principio generale dell'attività amministrativa volto a
favorire la partecipazione e assicurare l'imparzialità e
la trasparenza dell'attività di un Ente Pubblico.
L'art. 22 della L. 07-08-1990, n. 241 e ss.mm. definisce
l'accesso come il diritto degli interessati a prendere
visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Secondo costante Giurisprudenza Amministrativa (cfr.,
ex aliis, Cons. Stato Sez. IV, 15.09.2010, n. 6899),
il diritto di accesso ai documenti, pur essendo
finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione
amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale,
tuttavia non si configura come un'azione popolare,
esercitabile da chiunque, indipendentemente da una
posizione differenziata giuridicamente. Questo perché
l'istituto dell'accesso non è teso ad un controllo
generalizzato sull'attività amministrativa, dal momento
che, correlativamente all'esercizio del diritto alla
conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa
dell'Amministrazione a non subire intralci nella propria
attività istituzionale, possibili in ragione della
presentazione di istanze strumentali e/o dilatorie. Ne
consegue che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai
quali gli atti si riferiscono direttamente o
indirettamente e sempre che questi se ne possano
avvalere per tutelare una posizione giuridicamente
rilevante.
Pertanto, il principio base è che l'accesso deve essere
motivato con una richiesta rivolta all'Ente che ha
formato il documento o che lo detiene stabilmente,
indicando i presupposti di fatto e l'interesse
specifico, concreto ed attuale che lega il documento
alla situazione giuridicamente rilevante (cfr. Cons.
Stato Sez. V, 04.08.2010, n. 5226, e Cons. Stato Sez. V,
25.05.2010, n. 3309, e Cons. Stato Sez. IV, 03.08.2010,
n. 5173).
Fermo restando, quindi, che ai fini dell'esercizio del
diritto di accesso è sempre necessaria un'adeguata
motivazione, va ulteriormente precisato che oggetto del
diritto in esame è "il documento amministrativo,
inteso come ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni o non
relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale" (art. 22, L. 07-08-1990, n. 241).
Alla
stregua di ciò, con riferimento agli atti dell'Autorità
Giudiziaria di cui al presente quesito, a parere della
scrivente, il diritto d'accesso non può essere proprio
esercitato.
Infatti, come si legge, tra le altre, nella sentenza
della Prima Sezione del TAR Molise - Campobasso,
09.12.2010, n. 1528, anche se "la nozione di
documento amministrativo, quale definito dall'art. 22
della L. 07.08.1990, n. 241, ha un'ampia latitudine,
tale nozione non può, però, essere estesa fino a
comprendere anche gli atti giudiziari".
Tale
pronuncia ripete una Giurisprudenza Amministrativa che
possiamo reputare consolidata, in base alla quale, sotto
tale profilo, la domanda di accesso è ammessa solo se ha
ad oggetto documenti qualificabili come amministrativi,
quanto meno in senso soggettivo e funzionale, mentre,
all'opposto, è da ritenersi inammissibile la domanda di
accesso agli atti processuali ed a quelli espressione di
attività giurisdizionale (cfr., da ultimo, Cons. Stato
Sez. IV, 31.03.2008, n. 1363, Cons. Stato Sez. IV Sent.,
12.12.2008, n. 6187, Cons. Stato Sez. IV, 22.06.2004, n.
4471, Cons. Stato Sez. IV, 22.02.2003, n. 961 e Cons.
Stato Sez. IV, 14.02.2002, n. 883).
In
definitiva, l'accesso è ammesso solo se ha ad oggetto "documenti
amministrativi", mentre è preclusa l'esibizione di
tutti gli atti processuali e di quelli espressione di
attività giurisdizionale.
La
preclusione è estesa a tutti gli atti dell'Autorità
Giudiziaria, ancorché non immediatamente collegati a
provvedimenti che siano espressione dello ius dicere
ma intimamente e strumentalmente connessi a questi
ultimi (TAR Emilia Romagna-Parma Sez. I, 04.10.2011, n.
329) (- tratto da www.ipsoa.it).
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