Altalex.it
Ai sensi del comma 5 dell’Art. 29 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile
2008, Suppl. Ord. n. 108/L), i datori di lavoro che
occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera q e all’Art 17 comma 1, lett. a) del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f) [articolo sostituito dall’Art. 6 del
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106,
“Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n.
180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L)].
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi
datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi (di
tutti i rischi).
Quanto detto non si applica alle attività di cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché
g). [nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (come
modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238),
soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi
degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; nelle
centrali termoelettriche; negli impianti ed
installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni; nelle aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private
con oltre 50 lavoratori].
Sommario
1. Cosa è la valutazione dei rischi?
2. Quando va fatta la valutazione dei rischi?
3. Cosa si intende con “che occupano fino a 10
lavoratori”?
4. Quando va fatta l’autocertificazione dei rischi?
5. Sull’autocertificazione di avvenuta valutazione
dei rischi deve essere apposta la data certa?
6. Come redigere l’Autocertificazione di avvenuta
valutazione dei rischi?
1. Cosa è la valutazione dei rischi?
Ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n.
81/2008 la Valutazione dei rischi è la valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure
di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, la
valutazione dei rischi anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo
Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli
connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
2. Quando va fatta la valutazione dei rischi?
Ai sensi dell’Art. 28, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008
(articolo così modificato dall'articolo 18 del d.lgs. n.
106 del 2009), relativamente alla valutazione dei
rischi, nel caso di costituzione di nuova impresa (o
trasformazione a impresa con dipendenti, quindi
dall’assunzione del primo dipendente, NdA), il datore di
lavoro è tenuto ad effettuarla immediatamente
elaborando il relativo documento entro novanta
giorni dalla data di inizio della propria attività.
Ai sensi dell’Art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008,
(comma così sostituito dall'articolo 19 del d.lgs. n.
106 del 2009) la valutazione dei rischi deve essere
immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e sicurezza
dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione o della protezione o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di
cui sopra il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, nel termine di trenta giorni
dalle rispettive causali.
3. Cosa si intende con “che occupano fino a 10
lavoratori”?
Relativamente al conteggio dei lavoratori:
ci si rifà all’art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008,
al comma 2 si dice che tra i lavoratori vanno
conteggiati i lavoratori utilizzati mediante
somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti
a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si
computano sulla base del numero di ore di lavoro
effettivamente prestato nell'arco di un semestre; al
comma 3 si dice che fatto salvo quanto previsto dal
comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite
dal d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive
modificazioni, nonché di quelle individuate dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative, il personale in
forza si computa a prescindere dalla durata del
contratto e dall'orario di lavoro effettuato; al
comma 4 (comma così modificato dall'articolo 3 del
d.lgs. n. 106 del 2009) si dice che il numero degli
operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali,
nel settore agricolo si computa per frazioni di unità
lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della
normativa comunitaria. Non vanno conteggiati ai sensi
del comma 1 i collaboratori familiari di cui
all'articolo 230-bis del codice civile; i soggetti
beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento; (lettera così modificata dall'articolo 4
del d.lgs. n. 106 del 2009); gli allievi degli istituti
di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi
di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
attrezzature munite di videoterminali; i lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri
prestatori di lavoro assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro; i lavoratori che
svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai
sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal
mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del
medesimo decreto; i lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia
svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro
committente; i volontari, come definiti dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari
che effettuano il servizio civile; i lavoratori
utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni; i lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile; i collaboratori
coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo
comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i
lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, ove la loro attività non sia
svolta in forma esclusiva a favore del committente; i
lavoratori in prova. (lettera aggiunta dall'articolo 2
del d.lgs. n. 106 del 2009).
4. Quando va fatta l’autocertificazione dei rischi?
La normativa sembra non dirlo chiaramente. Sappiamo che
la valutazione dei rischi va fatta immediatamente, che
il documento di valutazione dei rischi deve essere
redatto, nel caso di costituzione di una nuova impresa
(o trasformazione a impresa con dipendenti, quindi
dall’assunzione del primo dipendente, NdA) entro novanta
giorni dall’inizio dell’attività e che gli
aggiornamenti, le rielaborazioni ed integrazioni al
documento di valutazione dei rischi devono essere
effettuate entro 30 giorni dall’intervento delle
causali. Verrebbe spontaneo pensare che la valutazione
dei rischi fatta immediatamente e “a mente”, nel caso di
impiego di un numero di lavoratori fino a dieci, vada
autocertificata solo a richiesta, ossia dietro richiesta
degli organi di vigilanza. Questi ultimi compirebbero un
accesso presso la Ditta, constaterebbero che il numero
dei lavoratori impiegati è inferiore a dieci e
chiederebbero l’autocertificazione al datore di lavoro,
quest’ultimo sulla scorta della valutazione dei rischi
fatta immediatamente (a suo tempo) “a mente”
autocertificherebbe questa avvenuta valutazione con uno
scritto da lui redatto e con una data successiva o
contestuale rispetto alla richiesta dell’organo di
vigilanza. In questo caso vedendo la prassi e
l’orientamento prevalente verrebbe prontamente
sanzionato per non averla fatta, in quanto si ritiene
che “l’autocertificazione scritta debba essere fatta
prima”, anche se in effetti sembrerebbe non scritto
chiaramente da nessuna parte. Il Datore di lavoro
sarebbe sanzionato per la mancata redazione di questo
documento sostitutivo. Sarebbe cioè sanzionato per la
violazione dell’art. 17, comma 1), lett. e) del D.Lgs.
n. 81/2008 (che prevede per lo stesso Datore di Lavoro
l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi con
la conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28, DVR o autocertificazione) con:
-
ammenda da 2.000 a 4.000 euro
se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a), in assenza degli elementi
di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d)
[l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione
dei rischi; il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle
procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri], o senza le
modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3
[previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; Immediata
rielaborazione della valutazione dei rischi in
occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
Aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito
della rielaborazione della valutazione;
Aggiornamento della valutazione dei rischi a seguito
della rielaborazione e dell’aggiornamento entro
trenta giorni dalle rispettive causali]. Ai sensi
dell’art. 55, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008
(articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1,
d.lgs. n. 106 del 2009);
-
ammenda da 1.000 a 2.000 euro
se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a), in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo,
ed f) [una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante
l'attività lavorativa, nella quale siano specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento]. Ai sensi dell’art. 55, comma 4
del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito
dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)
A supporto della obbligatorietà della redazione scritta
dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei
rischi con la stessa tempistica della redazione del
Documento di Valutazione dei rischi, possiamo leggere
anche l’art. 29, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale
dice che Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a) [documento previsto dall’articolo 28, DVR, o
anche presumibilmente ai sensi del comma 5 dell’art. 29,
l’autocertificazione], e quello di cui all'articolo 26,
comma 3 [DUVRI e/o PSC], devono essere custoditi presso
l'unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi. Dovendo essere custoditi presso
l’unità produttiva sembrerebbe essere chiara una
redazione anteriore ad un eventuale accesso ispettivo da
parte degli organi di vigilanza. Si pensi inoltre che la
dimostrazione documentale della avvenuta valutazione dei
rischi è necessaria perché non vengano disconosciute
eventuali assunzioni a tempo determinato. La tempistica
di redazione dell’autocertificazione, essendo
quest’ultima una documentazione sostitutiva del
Documento di Valutazione dei Rischi non può che essere
quella del DVR, di cui si è già dissertato ampiamente.
Per la violazione del comma 4 dell’art. 29 del D. Lgs.
n.81/2008 (obbligo di custodia del DVR o
dell’autocertificazione presso l’unità operativa) il
Datore di Lavoro ed il Dirigente sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008
(articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1,
d.lgs. n. 106 del 2009).
Possiamo considerare anche l’interessante caso dei
cantieri temporanei e mobili, Titolo IV del Testo Unico.
Relativamente al possesso dell’idoneità tecnico
professionale delle ditte ai sensi dell’art. 90, comma
9, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 il committente o il
responsabile dei lavori verifica, nei cantieri la
cui entità presunta è superiore o uguale ai 200
uomini-giorno o se inferiore i cui lavori comportano
rischi particolari di cui all’allegato XI, l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalità di cui all’ALLEGATO XVII del D.Lgs. n. 81/2008,
così come modificato dall’art. 149 del D.Lgs. n.
106/2009, tra le modalità di cui all’ALLEGATO XVII,
rientra anche l’obbligo per le imprese, le imprese
esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino
anche proprio personale, macchine o attrezzature per
l’esecuzione dell’opera appaltata, di esibire al
committente o al responsabile dei lavori, tra le altre
cose, anche il documento di valutazione dei rischi di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5,
del D.Lgs. n. 81/2008.
Relativamente sempre alla idoneità tecnica professionale
da verificare ad opera del Datore di Lavoro
dell’Impresa Affidataria nei confronti delle imprese
e dei lavoratori autonomi rispettivamente
subappaltatrici e subappaltatori anch’egli (DL
dell’impresa Affidataria) nel caso dei cantieri
temporanei e mobili, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.
81/2008, deve fare riferimento all’ALLEGATO XVII, quindi
dovrà richiedere l’esibizione, tra le altre cose, anche
del documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5,
del D.Lgs. n. 81/2008.
5. Sull’autocertificazione di avvenuta valutazione dei
rischi deve essere apposta la data certa?
Ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008
il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), redatto a conclusione della valutazione può essere
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e,
deve essere munito anche tramite le procedure
applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo
53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del
datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della
data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato.
Lo stesso discorso appare essere valido per
l’autocertificazione, ovviamente la cosa più semplice
sarà ricorrere alla data accertata sempre che
esista una terzietà fra Datore di Lavoro e alcune delle
altre figure che appongono la loro firma ai soli fini
della prova della data. Potrebbe infatti accadere, che
Datore di lavoro e RSPP coincidano, che il
rappresentante dei lavoratori non venga eletto e che
esso non possa essere surrogato da quello territoriale
perché per quel settore ed in quel territorio non esiste
questa figura e che ci si trovi nel caso in cui non deve
essere nominato il medico competente.
In questo caso ovviamente si dovrà ricorrere alla Data
certa, avvalendosi delle varie possibilità, tra le
quali:
-
l’Autoprestazione: Apposizione preso un ufficio
postale del timbro direttamente
sull’autocertificazione di avvenuta valutazione dei
rischi, avente un corpo unico, anziché
sull’involucro che lo contiene;
-
posta elettronica certificata (Pec):
L’autocertificazione di avvenuta valutazione dei
rischi in formato PDF è inviato a se stessi
utilizzando una casella di posta elettronica
certificata (pec). La trasmissione del documento
informatico per via telematica, equivale alla
notificazione per mezzo della posta e ha valore
legale;
-
marca temporale: Consente di datare in modo certo e
opponibile a terzi un oggetto digitale (un file).
L’apposizione di una marca temporale produce
l’effetto giuridico di attribuire ad uno o più
documenti informatici una data ed un orario
opponibili a terzi. Questo sistema prevede
l’apposizione, da parte del datore di lavoro, della
firma digitale e successiva apposizione della marca
temporale;
-
atto deliberativo: Per le pubbliche amministrazioni
la certificazione della data può avvenire mediante
l’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa
la data in base alla disciplina della formazione,
della numerazione e della pubblicazione dell’atto.
6. Come redigere l’Autocertificazione di avvenuta
valutazione dei rischi?
Sicuramente non basterà scrivere, “il sottoscritto
dichiara di aver valutato tutti i rischi”, un utile
contributo sulle modalità con le quali redigere una
autocertificazione dei rischi e sugli allegati e i
documenti coi quali corredare la stessa è stato
preparato dalla ASL di Bergamo ed è facilmente
reperibile sul suo sito.
In particolare con sentenza 15 giugno 2011, n. 23968
(Udienza Pubblica del 3 marzo 2011, Cassazione Penale
Sez. 3, sull’Autocertificazione dei rischi) è stata
definita la responsabilità del titolare di una ditta per
omessa elaborazione del documento di valutazione dei
rischi, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del
1994, art. 4 comma 2 (quello che prevedeva che all'esito
della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
dovesse elaborare un documento di valutazione dei rischi
con dei ben precisi contenuti); l’imputato obiettava che
ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 11, il
Datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
3, ma è tenuto ad autocertificare per iscritto
l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
La corte ha confermato che il D.Lgs. n. 626/1994, art.
4, comma 11, che il Datore di lavoro delle aziende con
meno di dieci addetti fosse esente dagli obblighi di cui
ai commi 2 e 3 e quindi non dovesse redigere e
conservare un documento della complessità di quello
contemplato nei commi 2 e 3 ma che fosse comunque tenuto
ed obbligato a redigere un documento che valutasse tutti
i rischi seppure in modo meno analitico di quello di cui
al comma 1; il Documento da redigere avrebbe dovuto
comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro. L’obbligo di valutazione dei rischi e d
elaborazione del relativo documento è ora confermato dal
D.Lgs. n. 81/2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art.
29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di
adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che
occupano fino a dieci dipendenti. C’è quindi continuità
normativa con conseguente esclusione dell’abolitio
criminis per effetto dell’abrogazione della
disposizione recante l’incolpazione. Nella specie
l’imputato non ha predisposto e tenuto alcun documento
di valutazione dei rischi, sicché distinzione
puntualizzata nel ricorso, non inficia la esattezza e
legittimità della sentenza impugnata.
Appare quindi ancora più evidente che mai con questa
sentenza che l’Autocertificazione della avvenuta
valutazione dei rischi debba essere redatta nei casi
previsti seppure con modalità semplificate rispetto al
Documento di valutazione dei rischi e tenuta presso
l’unità operativa alla quale si riferisce la
valutazione.
Articolo di Antonio Giovanni Riu e Leonardo
Riu. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo
del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun
modo impegnativo per le amministrazioni di appartenenza)
** *** **
Riferimenti |
Normativa |
-
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30
aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L);
-
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
“Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. n. 180
del 5 agosto 2009);
-
Ex Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.
626
[modificato da: D.Lgs. 242/96, D.Lgs.
359/99, D.Lgs. 66/2000, Legge 422/2000,
Legge 1/2002. Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e
99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana n° 265, Supplemento
Ordinario n. 141 - 12 Novembre1994].
|
Giurisprudenza |
-
Sentenza 15 giugno 2011, n. 23968 (Udienza
Pubblica del 03/03/2011, Cassazione Penale,
Sez. 3)
|
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