(Articolo tratto da
Massimario.it, la banca dati ed il supplemento
settimanale di aggiornamento professionale per i
giuristi)
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Nozione
Nel 1997, come noto, è stata
istituita l’imposta regionale sulle attività produttive
(D.Lgs. 446/1997).
Presupposto dell’imposta è
l'esercizio abituale di una attività diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi, ex art. 2, D.Lgs. 446/1997.
In particolare, l'imposta si
applica sul valore della produzione netta derivante
dall'attività esercitata nel territorio della regione,
ex art. 4, D.Lgs. 446/1997.
Di recente, la giurisprudenza è
stata chiamata ad affrontare numerose questioni
attinenti al rapporto tra attività professionale ed
Irap, anche per merito di una pronuncia della Corte
Costituzionale (sentenza 21.05.2001, n. 156) che ha
permesso di circoscriverne la portata applicativa.
Irap e professionisti senza
organizzazione
In tema di attività professionale
esercitata senza un’organizzazione di mezzi e uomini è
stato affermato che l’Irap non va applicata ai liberi
professionisti (medico, avvocato, commercialista,
ragioniere, geometra consulente, ecc.) che non si
avvalgono di una significativa o non trascurabile
organizzazione di mezzi o uomini in grado di ampliarne i
risultati profittevoli. L’imposizione si giustifica solo
se vi è una struttura organizzativa esterna del lavoro
autonomo, ossia un complesso di fattori di cui il
professionista si avvale, idonei a creare valore
aggiunto rispetto al proprio know-how. La singola
capacità del professionista non può essere tassata di
nuovo dopo aver scontato l’Irpef (Cassazione civile,
sez. tributaria, sentenza 16.02.2007, n. 3678).
Inoltre, non è detto che chi svolge
una professione c.d. protetta non possa essere
assoggettato, per ciò solo, all’Irap, perché è sempre
necessario verificare che vi sia un’autonoma
organizzazione e, solo in caso positivo, ben potrà
essere applicata l’imposta sopradetta (Cassazione
civile, sez. tributaria, sentenza 13.06.2007, n. 13810).
L’Irap deve essere pagata dagli
agenti di commercio solo se ci si avvale della
collaborazione altrui (Cassazione civile, sez.
tributaria, ordinanza 5.02.2008, n. 2702).
Il medico convenzionato non deve
necessariamente pagare l’Irap.
Il giudice deve motivare sulle
ragioni che inducono a ritenere che il professionista
utilizzi strumenti non strettamente necessari
(Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza
14.04.2009, n. 8826).
Irap ed avvocati
In tema di IRAP l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, di
attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa
commerciale costituisce presupposto dell'imposta
soltanto qualora si tratti di attività autonomamente
organizzata.
Il requisito dell'autonoma
organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di
merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato, ricorre quando il contribuente
che eserciti attività di lavoro autonomo:
sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse;
impieghi beni strumentali eccedenti
le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit,
costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile
per l'esercizio dell'attività anche in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente
che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non
dovuta dare la prova dell'assenza delle predette
condizioni.
Non deve pagare l’Irap l’avvocato
che svolge la professione con l’ausilio del praticante
(Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza
14.04.2009, n. 8834).
L’avvocato “solista” non paga
l’Irap, e se l’ha versata deve essere rimborsato. A
patto, beninteso, che il professionista non abbia spese
di personale e usi soltanto beni di valore modesto
(Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 6.09.2010,
n. 19124).
Promotori finanziari
In tema di IRAP, l'esercizio
dell'attività di promotore finanziario di cui all'art.
31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è
escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il
requisito dell'autonoma organizzazione, il cui
accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se congruamente
motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e
non sia quindi inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod
plerumque accidit", il minimo indispensabile per
l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione,
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro
altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda
il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare
la prova dell'assenza delle predette condizioni
(Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza
26.05.2009, n. 12111).
Associazione
L'attività esercitata dalle
associazioni senza personalità giuridica costituite fra
persone fisiche per l'esercizio in forma associata di
arti e professioni, strutturalmente organizzate per la
forma nella quale l'attività stessa è svolta,
costituisce ex lege presupposto d'imposta,
prescindendosi dall'accertamento in fatto del requisito
dell'autonoma organizzazione (Cassazione civile, sez.
tributaria, sentenza 29.10.2010, n. 22212).
Autonoma organizzazione
Come accennato, per il
professionista è obbligatorio pagare l’Irap <<solo a
cospetto di una struttura organizzativa "esterna" del
lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei
quali il professionista si avvale e che, per numero
importanza e valore economico, sono suscettibili di
creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività
intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili
e di corredo al suo know-how: è il surplus di attività
agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed
integra il professionista nelle incombenze ordinarie ad
essere interessato dall'imposizione che colpisce
l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile
rispetto alla produttività auto organizzata del solo
lavoro personale>> (Cassazione civile, sez. tributaria,
sentenza 13.06.2007, n. 13811); id est: il lavoratore
autonomo (diverso dall’imprenditore commerciale) è
tenuto a pagare l’Irap solo se la sua attività è
autonomamente organizzata (Cassazione civile, sez.
tributaria, sentenza 18.04.2007, n. 9213).
E’ stato affermato (sempre da
Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 13.06.2007,
n. 13811) che se nello studio non vi sono dipendenti e/o
collaboratori o l'impiego di beni strumentali ulteriori
rispetto a quelli indispensabili alla professione e di
normale corredo del lavoratore autonomo, è possibile
ritenere che non sussiste un’organizzazione produttiva
tassabile ai fini Irap. Circa l'individuazione degli
elementi destinati ad assumere in concreto rilevanza
nella definizione del contesto organizzativo ai fini
dell'imposizione I.R.A.P., essi andranno per lo più
rinvenuti in negativo escludendosi il requisito
occorrente a far scattare la soggettività passiva di
imposta quando il risultato economico trovi ragione
esclusivamente nella auto-organizzazione del
professionista o comunque l'organizzazione da lui
predisposta abbia incidenza marginale e non richieda
necessità di coordinamento (in genere pochi mobili
d'ufficio, fotocopiatrice, fax, computer, cellulare,
materiale di cancelleria, vettura).
In particolare, sussiste l’autonoma
organizzazione se il contribuente (Cassazione civile,
sez. tributaria, sentenza 18.04.2007, n. 9214):
- è il responsabile
dell’organizzazione, sotto qualsiasi forma, e non è
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse;
- impiega beni strumentali, mobili,
mobili registrati ed immobili, eccedenti, secondo l'id
quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l'esercizio dell'attività anche in assenza di
organizzazione oppure si avvale, in modo non
occasionale, del lavoro altrui.
L’autonoma organizzazione, quindi,
per giustificare a pieno l’applicabilità dell’Irap, deve
essere idonea ad accrescere la capacità contributiva del
soggetto interessato (Cassazione civile, sez.
tributaria, sentenza 5.03.2007, n. 5010); diversamente,
non vi sarà margine applicativo per giustificare
l’applicazione dell’imposta.
L'esistenza di una autonoma
organizzazione, costituente il presupposto per
l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti
arti o professioni ai fini dell’Irap, esclusi i casi di
soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili
ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere
intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di
esigere un apparato esterno alla persona del
professionista e distinto da lui, risultante
dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro
altrui.
Tale organizzazione è riscontrabile
ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non
occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni
strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo
comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio
dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra
l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini
dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che
agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente
versata, l'onere di provare l'assenza delle predette
condizioni (Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza
21.03.2008, n. 7719; nello stesso senso Cassazione
civile, sez. tributaria, sentenza 16.02.2007, n. 3673).
Di recente, è stato detto che ai
fini dell'applicazione dell'IRAP è necessario il
requisito della autonoma organizzazione con utilizzo di
beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per
l'esercizio dell'attività.
Tale requisito, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede
di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando
il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi,
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse;
b)impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il
minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in
assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo
non occasionale di lavoro altrui (Cassazione civile,
sez. tributaria, sentenza 27.09.2011, n. 19688, in
perfetta linea con quanto enunciato da Cassazione
civile, SS.UU., sentenza 26.05.2009, n. 12108).
Onere probatorio
Dal punto di vista del riparto
dell’onere probatorio tra fisco e contribuente, è stato
detto (Cassazione civile, sez. tributario, sentenza
13.06.2007, n. 13810) che grava sul contribuente che
proponga domanda di ripetizione di indebito (contro il
silenzio - rifiuto od il diniego espresso di rimborso)
dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè
la mancanza della causa (autonoma organizzazione) che
giustifica il prelievo fiscale.
In particolare, poi, nello studio
associato si presume la sussistenza dei requisiti per
l’applicabilità dell’Irap, perchè il reddito prodotto
non sembra essere frutto esclusivamente della
professionalità di ciascun componente dello studio,
bensì di un’organizzazione associativa, costituita
proprio per potenziare la produzione di ricchezza a
vantaggio degli associati, presupposto dell'Irap, con il
corollario logico-deduttivo che l'onere di dimostrare il
fatto costitutivo della domanda di rimborso del tributo
spetta al contribuente (Cassazione civile, sez.
tributaria, sentenza 11.06.2007, n. 13570).
Il lavoratore autonomo è soggetto
all’applicazione dell’Irap, soltanto se si tratti di
attività autonomamente organizzata; l'accertamento
dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito
ed è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato (Cassazione civile, sez.
tributaria, sentenza 10.07.2008, n. 18892).
Se il Fisco vuole provare
assogettabilità ad Irap, deve allegare la dichiarazione
dei redditi (Cassazione civile, sez. tributaria,
sentenza 22.05.2009, n. 8835).
Ai fini della applicazione
dell’Irap è necessario valutare se il professionista
possegga beni strumentali eccedenti il minimo
indispensabile per l'esercizio della professione o si
avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.
Invece, il possesso di uno studio di modeste dimensioni
non può considerarsi motivo fondante l’applicazione
automatica dell’imposta, senza una previa valutazione
circa la sua ubicazione e dimensioni (Cassazione civile,
sez. tributaria, sentenza 16.11.2010, n. 23155).
Età elevata ed alto reddito
In tema di rimborso Irap, l'età
avanzata, l'elevata specializzazione e il reddito alto
non dimostrano necessariamente la sussistenza del
presupposto d'imposta (Cassazione civile, sez.
tributaria, sentenza 10.09.2009, n. 19515).
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