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Sicurezza sociale e parità di trattamento uomini e donne (CGCE C-123/10)-commento e testo sentenza-  Rinaldi Manuela

 

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Massima

L’articolo 3, al numero 1, della Direttiva 79/7/CEE, sulla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, deve interpretarsi nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Pertanto è soggetto al divieto di discriminazione ex articolo 4, numero 1, della succitata Direttiva.

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici hanno precisato che l’articolo 4 della Direttiva 79/7/CEE deve essere interpretato nel senso che (1) il giudice del rinvio può aver ragione nel dichiarare che tale norma osta ad una disposizione nazionale che porta, come si legge testualmente nella decisione in commento, “ad escludere da un aumento straordinario delle pensioni ad una percentuale notevolmente più elevata di sesso femminile che di sesso maschile”.

 

2. Conclusioni

 

Nella sentenza che qui si annota i giudici hanno precisato che l’articolo 4 della sopra menzionata Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978 deve essere interpretato nel senso che, nella ipotesi in cui, nell’ambito dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare per poter fornire una

risposta alla seconda questione, lo stesso debba pervenire alla conclusione che una percentuale elevata di pensionati di sesso femminile (1) “può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008”.

 

Manuela Rinaldi

 

 

Testo sentenza Corte di Giustizia Europea n. C-123/10, sez. IV del 20/10/2011

Rapporto di lavoro – Politica Sociale – Parità di trattamento uomini e donne – Previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE

«Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale –

Direttiva 79/7/CEE – Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 – Regime nazionale di perequazione annuale delle

pensioni – Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 – Esclusione di tale aumento per

le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa –

Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 – Esclusione dal beneficio

dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge

convivente, superano detto importo di riferimento – Ambito di applicazione della direttiva –

Discriminazione indiretta delle donne – Giustificazione – Insussistenza»

Nel procedimento C-123/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi

dell’art. 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 9 febbraio 2010,

pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2010, nella causa

Waltraud Brachner

contro

Pensionsversicherungsanstalt,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore), dai

sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen e E. Jaraši?nas, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 aprile 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo austriaco, dal sig. G. Hesse, in qualità di agente;

– per l’Irlanda, dai sigg. D. O’Hagan e N. Travers, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva

del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di

parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6,

pag. 24).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Brachner e la

Pensionsversicherungsanstalt (ente previdenziale austriaco) in merito all’aumento dell’importo

della pensione di vecchiaia che le è stato concesso in forza del regime di perequazione delle

pensioni previsto per il 2008.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 L’art. 1 della direttiva 79/7 così dispone:

«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e

degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso

“principio della parità di trattamento”».

4 L’art. 3, n. 1, di detta direttiva, così prevede:

«La presente direttiva si applica:

a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

(...)

– vecchiaia,

(...)

b) alle disposizioni concernenti l’assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a

completare i regimi di cui alla lettera a) o a supplire ad essi».

5 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della medesima direttiva:

«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione

direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato

matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

(...)

– il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e

per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del

diritto alle prestazioni».

Il diritto nazionale

6 L’art. 108, n. 5, della legge generale austriaca 9 settembre 1955, in materia di previdenza

sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz; BGBl. 189/1955), nella versione applicabile

alla causa principale (in prosieguo: l’«ASVG»), così dispone:

«Indice di perequazione: il Ministro federale della Previdenza sociale, delle Questioni

generazionali e della Tutela dei consumatori fissa ogni anno, mediante decreto, per il

successivo anno l’indice di perequazione (articolo 108 f), entro il 30 novembre di ciascun

anno. Il decreto deve essere presentato al governo federale per l’approvazione. Salvo

disposizioni contrarie, l’indice di perequazione è utilizzato per la maggiorazione delle rendite e

delle pensioni nonché degli importi fissi legati alle prestazioni, nell’ambito della previdenza

sociale».

7 L’art. 108 f dell’ASVG è formulato nei termini seguenti:

«1. Il Ministro federale della Previdenza sociale, delle Questioni generazionali e della

Tutela dei consumatori fissa l’indice di perequazione per ciascun anno tenendo conto del

valore di riferimento di cui all’art. 108 e, n. 9, prima frase.

2. Il valore di riferimento è fissato in modo che l’aumento delle pensioni risultante

dall’adeguamento con il valore di riferimento corrisponda all’aumento dei prezzi al consumo

conformemente al n. 3, arrotondato a tre decimali.

3. L’aumento dei prezzi al consumo va determinato in funzione dell’aumento medio su

dodici mesi fino al mese di luglio dell’anno che precede l’anno di adeguamento, facendo

ricorso all’indice dei prezzi al consumo per il 2000 o ad ogni altro indice che lo abbia sostituito

(...)».

8 Ai sensi dell’art. 108 h, n. 1, dell’ASVG:

«Con effetto al 1° gennaio di ciascun anno

a) tutte le pensioni erogate dalla previdenza sociale per le quali il giorno di riferimento (…)

è anteriore al 1° gennaio di tale anno

(...)

debbono essere moltiplicate per l’indice di perequazione (...)».

9 Per il 2008, l’indice di perequazione delle pensioni corrisposte ai sensi dell’ASVG è stato

fissato a 1,017 con decisione del Ministro federale per gli Affari sociali e la Tutela dei

consumatori (BGBl. II, 337/2007).

10 L’art. 634, n. 10, dell’ASVG, nella versione risultante dalla legge federale recante

adattamento delle disposizioni di legge all’accordo concluso ai sensi dell’art. 15 a della BV-G,

relativo all’organizzazione e al finanziamento del sistema sanitario per gli anni 2008-2013

(Bundesgesetz zur Anpassung von Rechtsvorschriften an die Vereinbarung gemäß Art. 15a

B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesen für die Jahre 2008 bis

2013, BGBl. I, 101/2007; in prosieguo: la «legge di modifica del 2007»), prevede un aumento

straordinario delle pensioni per il 2008 in seguito a un accordo concluso con

l’Österreichischen Seniorenrat (Consiglio austriaco per la terza età).

11 Ai sensi di detta disposizione:

«In deroga all’art. 108 h, n. 1, prima frase, le pensioni superiori a EUR 746,99 non debbono

essere moltiplicate per l’indice di perequazione durante l’anno 2008, bensì devono essere

maggiorate secondo le seguenti modalità: se la pensione mensile è

1. compresa tra EUR 746,99 e EUR 1 050, essa deve essere aumentata di EUR 21;

2. compresa tra EUR 1 050 e EUR 1 700, essa deve essere moltiplicata per il fattore

1,020;

3. compresa tra EUR 1 700 e EUR 2 161,50, essa deve essere maggiorata di un’aliquota

che diminuisce gradualmente tra detti valori, dal 2,0% all’1,7%;

4. superiore a EUR 2 161,50, essa deve essere aumentata di EUR 36,57».

12 I residenti sul territorio austriaco che beneficiano di una pensione di vecchiaia o di

reversibilità il cui importo è talmente ridotto da non raggiungere il livello minimo di

sussistenza, a causa della breve durata dei periodi contributivi o perché la base di calcolo

della pensione è esigua, hanno in linea di principio diritto a un’integrazione compensativa,

purché il reddito da prendere in considerazione non superi l’importo di riferimento fissato per la concessione di tale integrazione.

13 A tale proposito, l’art. 292, n. 2, dell’ASVG dispone che il reddito netto globale del coniuge

convivente con il pensionato dev’essere preso in considerazione per stabilire se, alla luce di

tale importo di riferimento, quest’ultimo abbia diritto all’integrazione compensativa.

14 Qualora l’importo lordo della pensione e gli altri redditi netti di una persona e del suo coniuge

convivente siano inferiori all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa, tale

persona ha diritto a detta integrazione per un importo pari alla differenza tra i suoi redditi

globali e l’importo di riferimento.

15 L’art. 293 dell’ASVG, nella versione risultante dalla legge di modifica del 2007, prevede un

aumento straordinario dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa, in

conseguenza del quale esso passa da EUR 726 a EUR 747 per i pensionati che vivono soli e

da EUR 1 091,14 a EUR 1 120 per i pensionati che convivono con il coniuge.

Causa principale e questioni pregiudiziali

16 La sig.ra Brachner, nata l’8 giugno 1947, percepisce dal Pensionsversicherungsanstalt una

pensione di vecchiaia in forza dell’ASVG, il cui importo corrispondeva, per il 2007, a EUR

368,16 lordi al mese. Ella non ha diritto all’integrazione compensativa, in quanto il suo

coniuge riceve una pensione mensile di EUR 1 340,33 netti che, aggiunta ai suoi redditi, dà

luogo a un importo che supera quello previsto dall’importo di riferimento per detta

integrazione.

17 Con decisione 8 maggio 2008, il Pensionsversicherungsanstalt ha stabilito che la

sig.ra Brachner, a partire dal 1° gennaio 2008, avrebbe percepito una pensione pari a

EUR 374,42 lordi al mese, in applicazione dell’indice di perequazione fissato a 1,017 per il

2008, equivalente cioè a un aumento dell’1,7% dell’importo della sua pensione.

18 La sig.ra Brachner ha proposto ricorso dinanzi al Landesgericht Linz (tribunale regionale di

Linz) avverso tale decisione, chiedendo il versamento di una pensione di importo pari a

EUR 389,16 lordi al mese a decorrere dal 1° gennaio 2008, ossia l’aumento di EUR 21

previsto dall’art. 634, n. 10, dell’ASVG, nella versione risultante dalla legge di modifica del

2007, per le pensioni il cui importo mensile è compreso tra EUR 746,99 ed EUR 1 050.

19 A sostegno del ricorso, ella ha affermato che la perequazione operata dal legislatore

austriaco per l’esercizio 2008 è incompatibile con il principio della parità di trattamento, che

essa viola la tutela costituzionale del diritto di proprietà e implica una discriminazione indiretta

nei confronti delle donne contraria all’art. 4 della direttiva 79/7.

20 Con sentenza 8 luglio 2008, il Landesgericht Linz ha accolto il ricorso della sig.ra Brachner,

dichiarando che la perequazione delle pensioni per l’esercizio 2008 implicava una

discriminazione indiretta illegittima nei confronti delle donne.

21 Tale decisione è stata riformata con sentenza 13 agosto 2008 dall’Oberlandesgericht Linz

(Corte d’appello regionale di Linz), quale giudice d’appello in materia di diritto del lavoro e

della previdenza sociale. La sig.ra Brachner ha proposto allora ricorso per cassazione

(«Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca).

22 Con sentenza 24 settembre 2009, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca)

ha respinto le domande, tra cui figurava quella presentata dall’Oberster Gerichtshof nella

causa riguardante la sig.ra Brachner, dirette a ottenere l’annullamento delle disposizioni

dell’ASVG relative alla perequazione delle pensioni per l’esercizio 2008, là dove la legge di

modifica del 2007 riserva l’aumento straordinario delle pensioni per tale esercizio alle sole

pensioni superiori a EUR 746,99. Tali domande erano fondate su motivi di diritto

costituzionale vertenti sulla violazione del principio di uguaglianza e del diritto di proprietà.

23 Poiché il Verfassungsgerichtshof ha respinto tali domande, l’Oberster Gerichtshof ha avviato

d’ufficio il procedimento di «Revision» nella causa principale.

24 Il giudice del rinvio osserva che il procedimento dinanzi ad esso pendente verte ormai sulla

decisione della questione, che permane controversa tra le parti, riguardante l’eventuale

violazione, conseguente alla perequazione delle pensioni operata dal legislatore austriaco per

l’esercizio 2008, dell’art. 4 della direttiva 79/7, a motivo dell’esistenza di una discriminazione

indiretta nei confronti delle donne.

25 A tale proposito, l’Oberster Gerichtshof constata, in primo luogo, che tra le parti è

controverso se il sistema di perequazione annuale delle pensioni oggetto della causa

principale rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 e, in particolare,

nella nozione di «calcolo delle prestazioni» ivi figurante.

26 In secondo luogo, quanto alla discriminazione indiretta che la sig.ra Brachner avrebbe subito,

detto giudice ritiene che la perequazione delle pensioni attuata per il 2008 comporti una

disparità di trattamento dei pensionati interessati, in quanto le pensioni inferiori all’importo di

riferimento per l’integrazione compensativa sono state aumentate solo dell’1,7%, mentre le

pensioni comprese tra EUR 747 ed EUR 2 160 hanno beneficiato di un aumento più elevato.

27 Occorrerebbe quindi esaminare se tale disparità di trattamento implichi uno svantaggio a

carico di un numero significativamente più elevato di donne che di uomini.

28 A tale proposito, il giudice del rinvio fa riferimento alle seguenti constatazioni, derivanti da

dati statistici relativi alle persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’ASVG per il mese di

dicembre 2007:

– 1 325 762 persone, di cui 614 293 uomini e 711 469 donne, beneficiano di una

pensione di vecchiaia a titolo della loro attività professionale;

– 562 463 persone, di cui 408 910 donne e 153 553 uomini, hanno percepito una

pensione uguale o inferiore all’importo di EUR 750 mensili (in prosieguo: la «pensione

minima»), ovvero il 57% dei pensionati di sesso femminile e il 25% dei pensionati di

sesso maschile.

29 Ne consegue, secondo detto giudice, che la percentuale di donne che subiscono uno

svantaggio in seguito alla perequazione delle pensioni per l’esercizio 2008 è di circa 2,3 volte

più elevata rispetto a quella degli uomini.

30 L’Oberster Gerichtshof rileva, in terzo luogo, che il Pensionsversicherungsanstalt ha

sostenuto che una tale disparità di trattamento potrebbe essere oggettivamente giustificata,

anzitutto, perché le donne versano contributi per un periodo inferiore rispetto agli uomini, dato

che vanno in pensione prima di questi ultimi, inoltre, per il fatto che le donne percepiscono la

pensione più a lungo degli uomini a causa della loro aspettativa di vita che, in media, è

superiore a quella di questi ultimi, e, infine, per l’aumento dell’importo di riferimento per

l’integrazione compensativa per l’esercizio 2008 pari a EUR 21 mensili per i pensionati che

vivono soli e a circa EUR 29 mensili per i pensionati conviventi con un’altra persona.

31 A tale proposito, il giudice del rinvio reputa, anzitutto, che la giustificazione avente ad oggetto

la durata della contribuzione più breve per le donne debba essere respinta, in quanto la

perequazione annuale in questione è diretta a mantenere il potere d’acquisto dei titolari delle

pensioni tramite la rivalutazione dei relativi importi in funzione dell’evoluzione dei prezzi al

consumo, e che tale perequazione non sia quindi un elemento della prestazione il cui importo

sarebbe collegato a quello dei contributi e alla loro durata.

32 Inoltre, l’Oberster Gerichtshof considera che nemmeno il fatto che, in media, le donne

percepiscano la pensione per un periodo più lungo a causa della loro aspettativa di vita

superiore a quella degli uomini possa giustificare la differenza di trattamento in questione,

essendo questo un fattore direttamente basato sul sesso che, alla luce della giurisprudenza della

Corte, non può, per sua natura, essere preso in considerazione (sentenza 14 dicembre 1995,

causa C-317/93, Nolte, Racc. pag. I-4625, punto 28).

33 Da ultimo, per quanto attiene alla giustificazione vertente sull’aumento dell’importo di

riferimento per l’integrazione compensativa, il giudice del rinvio osserva che dai dati statistici

emerge che 136 771 persone, di cui 64 166 uomini e 72 605 donne, hanno percepito

l’integrazione compensativa in aggiunta alla loro pensione di vecchiaia.

34 Orbene, dal momento che, trattandosi delle persone rientranti nell’ambito di applicazione

dell’ASVG, il 57% dei pensionati di sesso femminile riceve una pensione minima, mentre ciò

si verifica solo per il 25% dei pensionati di sesso maschile, il giudice del rinvio considera che

un numero di donne nettamente superiore a quello degli uomini non percepisce l’integrazione

compensativa e non può quindi beneficiare dell’aumento dell’importo di riferimento di tale

integrazione previsto nell’ambito della perequazione delle pensioni per il 2008.

35 L’Oberster Gerichtshof ritiene inoltre che, se è vero che prendere in considerazione i redditi

del coniuge per la determinazione del diritto all’integrazione compensativa risulta, certo,

giustificato, dal momento che tale prestazione mira a garantire un minimo di mezzi di

sussistenza (sentenza 19 novembre 1992, causa C-226/91, Molenbroek, Racc. pag. I-5943),

non ne consegue che tale computo sia giustificato anche nell’ambito di una misura di

perequazione annuale delle pensioni.

36 Invero, secondo detto giudice, la perequazione annuale delle pensioni si prefigge

essenzialmente l’obiettivo di mantenere immutato il potere d’acquisto della pensione e

contempla quindi una finalità totalmente diversa da quella perseguita dall’integrazione

compensativa.

37 Il giudice del rinvio ritiene che, alla luce di tali elementi, si ponga la questione se l’aumento

dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa possa giustificare l’aumento esiguo

che la perequazione del 2008 prevede per le pensioni minime, e il fatto che un numero

notevolmente più elevato di donne rispetto agli uomini si trovi in una posizione di svantaggio

quando, conformemente alle norme relative a tale integrazione compensativa, gli altri redditi

del titolare della pensione e quelli del suo coniuge convivente sono presi in considerazione

esclusivamente nel caso delle pensioni minime, mentre i titolari di pensioni più elevate

beneficiano di un aumento superiore, senza che siano presi in considerazione altri redditi loro

o del coniuge.

38 In tale contesto, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di

sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 4 della direttiva [79/7] debba essere interpretato nel senso che anche il

sistema di perequazione annuale delle pensioni (rivalutazione), previsto dal regime

pensionistico legale, rientri nell’ambito di applicazione del divieto di discriminazione di

cui al n. 1 di tale disposizione;

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 4 della direttiva [79/7]

debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale in

materia di perequazione annuale delle pensioni, secondo cui per una determinata

categoria di percettori di pensioni minime è previsto un aumento potenzialmente

inferiore rispetto a quello a favore di altri percettori, nella misura in cui tale norma

colpisce in senso sfavorevole, senza alcuna giustificazione oggettiva, il 25% dei

beneficiari di sesso maschile, contro il 57% dei beneficiari di sesso femminile;

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se un trattamento sfavorevole

nei confronti delle donne beneficiarie di una pensione per quanto riguarda la

rivalutazione annuale possa essere giustificato con l’età pensionabile più bassa e/o con

il periodo di erogazione che si protrae più a lungo per le donne, oppure con il fatto che

l’importo di riferimento per il reddito minimo previsto dal diritto previdenziale (importo di

riferimento per l’integrazione compensativa) è stato aumentato in misura

proporzionalmente superiore, o ancora per tutti e tre questi motivi allorché le

disposizioni relative alla concessione del reddito minimo (integrazione compensativa)

stabilito dal diritto previdenziale prevedono che si tenga conto degli altri redditi del

titolare della pensione e dei redditi del coniuge convivente, mentre nel caso degli altri

percettori di pensioni l’aumento si calcola senza tener conto degli altri redditi propri del

pensionato o del reddito del suo coniuge».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

39 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 1, della direttiva

79/7 debba essere interpretato nel senso che un regime di perequazione annuale delle

pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione

di tale direttiva, di modo che le disposizioni relative a tale regime sono soggette al divieto di

discriminazione sancito dall’art. 4, n. 1, di detta direttiva.

40 Da una costante giurisprudenza emerge che, per rientrare nel campo di applicazione della

direttiva 79/7, una prestazione deve corrispondere in tutto o in parte a un regime legale di

tutela contro uno dei rischi elencati all’art. 3, n. 1, di tale direttiva, o a una forma di assistenza

sociale avente lo stesso scopo, ed essere connessa direttamente ed effettivamente alla

protezione contro uno di detti rischi (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1999, causa

C-382/98, Taylor, Racc. pag. I-8955, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

41 Dato che è pacifico che la prestazione di cui alla causa principale fa parte di un regime legale

essendo prevista da una legge, ossia le disposizioni dell’ASVG che disciplinano il regime di

perequazione delle pensioni per il 2008, resta da esaminare se tale prestazione sia

direttamente ed effettivamente connessa alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi

elencati all’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7.

42 A tale proposito, occorre constatare che una pensione versata a titolo dell’ASVG, come

quella di cui beneficia la sig.ra Brachner, costituisce una prestazione che, manifestamente, è

direttamente ed effettivamente connessa a uno di detti rischi, ossia quello attinente alla

vecchiaia.

43 Ciò vale altresì per un regime di perequazione annuale di una pensione di questo tipo,

analogo a quello di cui trattasi nella causa principale.

44 Invero, al pari della pensione in sé, anche la sua successiva perequazione tende a tutelare

contro il rischio di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età pensionabile legale,

garantendo loro di poter disporre dei mezzi necessari per far fronte, in particolare, ai propri

bisogni in quanto persone in pensione.

45 Come rilevato dal giudice del rinvio, il regime di perequazione di cui alla causa principale è

diretto a mantenere il potere d’acquisto della pensione mediante la rivalutazione del suo

importo in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.

46 Inoltre, alla luce della finalità del regime di perequazione di cui alla causa principale, come

illustrata dal giudice del rinvio, che consiste nel garantire il potere d’acquisto della pensione

rispetto all’evoluzione dei prezzi al consumo, non è possibile ritenere che si tratti di un regime

che, a determinate condizioni, assicura alle persone i cui redditi sono inferiori a un

determinato importo, fissato dalla legge, una prestazione speciale intesa a consentire loro di

far fronte ai propri bisogni, e che esso, secondo la Corte, non è contemplato dall’art. 3, n. 1,

lett. a), della direttiva 79/7 (sentenza 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell, Racc. pag. I-4737, punto 17).

47 Infatti, l’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale

è concesso anche se i pensionati non incontrano difficoltà finanziarie e materiali. Ancora, solo

le persone che hanno raggiunto l’età pensionabile legale possono beneficiare di tale regime di

perequazione, in modo tale che la concessione di un aumento a titolo di quest’ultimo è in ogni

caso subordinata al verificarsi del rischio di vecchiaia (v., per analogia, sentenza Taylor, cit.,

punti 23-25).

48 Detto regime di perequazione differisce quindi anche da altri regimi esaminati dalla Corte,

che riguardavano adeguamenti concessi in funzione del verificarsi di uno dei rischi enumerati

all’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, e relativamente ai quali essa ha dichiarato che tale

circostanza è di per sé insufficiente a far rientrare la prestazione di base, alla quale tali

adeguamenti si riferivano e che non contemplava un tale rischio, nell’ambito di applicazione

della direttiva 79/7 (v., in tal senso, sentenza Jackson e Cresswell, cit., punto 19).

49 Nella fattispecie, nemmeno si tratta di un regime caratterizzato dalla circostanza per cui la

legge stabilisce l’importo corrispondente ai bisogni teorici degli interessati, che funge da

parametro per la determinazione della prestazione, prescindendo da ogni considerazione

relativa al verificarsi di uno dei rischi enumerati all’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, regime che,

come la Corte ha dichiarato, non rientra in nessun caso nell’ambito di applicazione di tale

direttiva (sentenza Jackson e Cresswell, cit., punto 20).

50 Inoltre, se si tiene conto della finalità del regime di perequazione di cui alla causa principale,

l’ulteriore modifica dell’importo delle pensioni che esso prevede può essere considerata come

rientrante nel «calcolo delle prestazioni» ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

51 L’interpretazione contraria, secondo la quale soltanto il calcolo iniziale di una prestazione

rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7, una volta che essa contempla uno

dei rischi elencati al suo art. 3, n. 1, sarebbe soggetto al divieto previsto dall’art. 4, n. 1, di tale

direttiva, non può essere accolta.

52 Invero, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni,

un’interpretazione restrittiva di questo tipo, che implicherebbe il riconoscimento, senza

apparente giustificazione, di una lacuna notevole nella portata del divieto di discriminazione

nei confronti delle donne, pregiudicherebbe tanto la finalità della direttiva 79/9, che consiste

nel garantire, come recita il suo primo ‘considerando’, la graduale attuazione del principio di

parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, la cui

importanza fondamentale è stata ripetutamente sottolineata dalla Corte (v., in particolare,

sentenza 18 novembre 2010, causa C-356/09, Kleist, non ancora pubblicata nella Raccolta,

punto 39, e giurisprudenza ivi citata), quanto l’efficacia pratica di tale medesima direttiva.

53 In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che

l’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che un regime di

perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale, rientra

nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione

sancito dall’art. 4, n. 1, della stessa.

Sulla seconda questione

54 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 1, della

direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale

che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni un gruppo determinato di

titolari di pensioni minime e che prevede per questi ultimi un aumento inferiore a quello

applicabile ad altri titolari di pensioni, il che porterebbe a colpire in senso sfavorevole molte

più donne che uomini.

55 Occorre rilevare, in limine, che una normativa nazionale come quella oggetto della causa

principale non comporta una discriminazione diretta, dal momento che si applica

indistintamente ai lavoratori di sesso maschile e femminile. Si deve pertanto esaminare se

essa possa costituire una discriminazione indiretta.

56 Da costante giurisprudenza della Corte risulta che vi è discriminazione indiretta quando

l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce

un numero molto più alto di donne che di uomini (v., segnatamente, sentenza 16 luglio 2009,

causa C-537/07, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, Racc. pag. I-6525, punto 54 e

giurisprudenza ivi citata).

57 A tale proposito, secondo il giudice del rinvio, dalle disposizioni del regime di perequazione

delle pensioni oggetto della causa principale, in particolare dall’art. 634, n. 10, dell’ASVG,

nella sua versione risultante dalla legge di modifica del 2007, discende che le persone come

la sig.ra Brachner, che percepiscono una pensione minima, ossia una pensione il cui importo

si colloca al di sotto dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa, subiscono uno

svantaggio, in quanto sono escluse dall’aumento straordinario concesso ai beneficiari di

pensioni più elevate e che esse, in linea di principio, hanno diritto soltanto all’aumento

inferiore previsto all’art. 108 h, n. 1, dell’ASVG, che per il 2008 è stato fissato all’1,7%.

58 Si pone quindi la questione di stabilire se tale svantaggio colpisca di fatto un numero molto

più elevato di donne che di uomini.

59 Per poter rispondere a tale questione, occorre esaminare, come illustrato dal giudice del

rinvio, se la categoria di pensionati che subiscono detto svantaggio sia composta da un

numero molto più elevato di donne che di uomini.

60 Un primo indicatore del fatto che tale svantaggio colpisca un numero molto più elevato di

donne che di uomini, al quale si deve ascrivere un peso notevole e che costituisce inoltre un

elemento indispensabile dell’analisi [v., nell’ambito della direttiva del Consiglio 9 febbraio

1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini

e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione

professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 pag. 40), sentenza 9 febbraio 1999, causa

C-167/97, Seymour-Smith e Perez, Racc. pag. I-623, punti 59 e 60], riguarda la differenza

tra il numero di donne che percepiscono una pensione minima, espresso in termini

percentuali rispetto al numero totale delle donne che ricevono una pensione a titolo

dell’ASVG, e tale medesima percentuale relativa ai pensionati di sesso maschile.

61 Orbene, sempre secondo i dati statistici presi in considerazione dal giudice del rinvio, tali

percentuali sono rispettivamente del 57% per i pensionati di sesso femminile e del 25% per i

pensionati di sesso maschile.

62 In altri termini, per quanto attiene alle persone rientranti nell’ambito di applicazione

dell’ASVG, il 75% dei pensionati di sesso maschile poteva beneficiare dell’aumento

straordinario delle pensioni, mentre tale circostanza si verificava solo per il 43% dei pensionati

di sesso femminile.

63 Una tale differenza è sufficientemente importante per costituire un indicatore significativo sul

quale è possibile fondare la conclusione, che può tuttavia essere tratta solo dal giudice del

rinvio, secondo cui l’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal

regime di perequazione oggetto della causa principale colpisce di fatto in modo sfavorevole

una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso

maschile.

64 Ammettendo che il giudice del rinvio accolga in via definitiva questi dati statistici, le

indicazioni che ne derivano non verrebbero inficiate se, in tale analisi, si tenesse altresì conto

dell’aumento straordinario dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa per il

2008, parimenti previsto dalla legge di modifica del 2007, del quale, in linea di principio, i titolari di

pensioni minime possono beneficiare.

65 Un raffronto delle rispettive percentuali dei pensionati di sesso maschile e femminile che

percepiscono una pensione minima senza poter accedere al beneficio dell’integrazione

compensativa, a causa, essenzialmente, dell’esistenza di risorse globali del nucleo familiare

superiori all’importo di riferimento fissato per beneficiare di tale integrazione, rispetto al

numero totale dei pensionati di ciascun sesso cui è versata una pensione a titolo dell’ASVG,

mostra in effetti che, secondo i dati statistici presentati dal giudice del rinvio, tale percentuale

si attesta al 47% per i pensionati di sesso femminile e al 14% per i pensionati di sesso

maschile.

66 Inoltre, da questi stessi dati emerge che l’82% delle donne che percepiscono una pensione

minima non riceve l’integrazione compensativa a causa, principalmente, della regola della

globalizzazione dei redditi, mentre tale circostanza ricorre solo per il 58% degli uomini che

percepiscono tale pensione minima.

67 Tali conclusioni di carattere statistico, se confermate dal giudice del rinvio, indicano che, se si

tenesse conto dell’aumento straordinario dell’importo di riferimento per l’integrazione

compensativa per il 2008 previsto dalla legge di modifica del 2007, la differenza rilevata tra la

percentuale dei pensionati di sesso femminile che hanno subito uno svantaggio a causa

dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto da tale medesima

legge e la percentuale rispettiva dei pensionati di sesso maschile non verrebbe ridotta ma, al

contrario, sarebbe ancora maggiore.

68 Occorre pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 4, n. 1, della direttiva

79/7 dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto dei dati statistici prodotti dinanzi al

giudice del rinvio, e in assenza di elementi contrari, tale giudice può aver ragione di dichiarare

che tale norma osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento

straordinario delle pensioni una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso

femminile che di sesso maschile.

Sulla terza questione

69 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 1, della

direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito dell’esame che

esso deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso debba

pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di

pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno

svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto

dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio può essere giustificato

dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento

della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, o dal fatto che l’importo di

riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento

straordinario per il medesimo anno 2008.

70 A tale proposito, si deve anzitutto rammentare che, secondo una costante giurisprudenza

della Corte, un provvedimento nazionale che costituisce una discriminazione indiretta quando,

pur formulato in modo neutro, la sua applicazione di fatto sfavorisce un numero notevolmente

superiore di donne che di uomini è contrario all’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, a meno che

tale provvedimento sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione

fondata sul sesso. Tale è il caso se i mezzi scelti rispondono ad uno scopo legittimo di politica

sociale dello Stato membro del quale la legislazione è in discussione, se sono idonei a

raggiungere l’obiettivo da essa perseguito e se sono necessari a tal fine (v. in tal senso,

segnatamente, sentenza 8 febbraio 1996, causa C-8/94, Laperre, Racc. pag. I-273, punto 14

e giurisprudenza ivi citata).

71 Inoltre, un fattore di questo tipo può essere considerato idoneo a garantire l’obiettivo indicato solo se soddisfa realmente l’intento di raggiungerlo e se è attuato in maniera coerente e sistematica

(v. in tal senso, in particolare, sentenza 18 novembre 2010, cause riunite C-250/09 e

C-268/09, Georgiev, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56 e giurisprudenza ivi

citata).

72 Ancora, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che, se spetta in ultima analisi al

giudice nazionale – il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare il diritto nazionale –

stabilire se ed entro quali limiti la disposizione di legge di cui trattasi sia giustificata da tale

fattore oggettivo, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili nell’ambito di

un rinvio pregiudiziale, è competente per dare indicazioni vertenti sugli atti della causa

principale nonché su osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a consentire al giudice

nazionale di pronunciarsi (v. in tale senso, in particolare, sentenza Seymour-Smith e Perez,

cit., punti 67 e 68, nonché giurisprudenza ivi citata).

73 Da ultimo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nello scegliere i provvedimenti atti a

realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e occupazionale, gli Stati membri dispongono

di un’ampia discrezionalità (v., in particolare, sentenza Seymour-Smith e Perez, cit., punto 74

e giurisprudenza ivi citata).

74 Spetta tuttavia allo Stato membro, quale autore della norma che si presume discriminatoria,

dimostrare che la detta norma risponde ad un obiettivo legittimo della sua politica sociale, che

tale obiettivo è estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e che lo stesso Stato

poteva ragionevolmente ritenere che gli strumenti prescelti fossero idonei alla realizzazione di

detto obiettivo (v. in tal senso, in particolare, sentenza Seymour-Smith e Perez, cit., punto 77).

75 Si deve pertanto esaminare se, alla luce di tali principi derivanti dalla giurisprudenza, uno dei

tre motivi dedotti dinanzi al giudice del rinvio, come riportati nel testo della terza questione

pregiudiziale, sia atto a giustificare la discriminazione indiretta di cui alla causa principale,

ipotizzando che essa sia accertata dal giudice del rinvio in esito all’esame che esso è tenuto a

effettuare tenendo conto degli elementi forniti dalla Corte in risposta alla seconda questione

pregiudiziale.

76 Quanto, anzitutto, alla giustificazione vertente sul fatto che i lavoratori di sesso femminile

possono beneficiare della pensione a un’età meno avanzata, cosicché il livello dei loro

contribuiti è in genere meno elevato di quello dei lavoratori di sesso maschile, tale

circostanza, che risulta connessa all’equilibrio che deve esistere in un sistema di previdenza

sociale a carattere contributivo tra i contributi assolti e le prestazioni fornite, è uno dei fattori

che spiegano il livello in media più basso dell’importo delle pensioni che percepiscono i

lavoratori di sesso femminile.

77 Tale motivo non può però in nessun caso giustificare l’esclusione delle donne che

percepiscono una pensione minima dal beneficio dell’aumento straordinario delle pensioni

previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale.

78 Invero, come spiegato dal giudice del rinvio, tale regime di perequazione prevede un

adeguamento delle pensioni diretto a mantenerne il potere d’acquisto rispetto all’evoluzione

dei prezzi al consumo.

79 Pertanto, è evidente che tale adeguamento non costituisce una prestazione che rappresenta

una contropartita per i contributi versati. Di conseguenza, esso non può essere addotto per

giustificare l’esclusione dei titolari delle pensioni minime dal beneficio dell’adeguamento delle

loro pensioni.

80 Di conseguenza, un motivo fondato sulla circostanza che le donne hanno generalmente

versato meno contributi rispetto agli uomini non è rilevante nell’ambito dell’esame di

un’eventuale giustificazione dell’esclusione di queste ultime da un provvedimento di

perequazione come quello di cui alla causa principale.

81 Occorre, poi, esaminare il motivo vertente sul fatto che le donne che hanno prestato attività

lavorativa percepiscono la pensione più a lungo a causa dell’aspettativa di vita delle donne, in

media più lunga.

82 Tale motivo, alla stregua di quello relativo al livello inferiore dei contributi versati dai

pensionati di sesso femminile, ha ad oggetto l’equilibrio che deve esistere, in un sistema di

previdenza sociale a carattere contributivo, tra i contributi e le prestazioni al momento della

fissazione del livello di queste ultime.

83 Non esiste tuttavia una relazione tra tale motivo e l’esclusione dei titolari di pensioni minime

dal beneficio dell’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa

principale.

84 Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio e sottolineato al punto 78 della presente sentenza,

l’obiettivo di tale regime di perequazione è quello di garantire che il potere d’acquisto della

pensione sia mantenuto rispetto all’evoluzione dei prezzi al consumo.

85 Orbene, un tale obiettivo è estraneo a quello su cui si basa il motivo di giustificazione

dedotto, che mira ad assicurare l’equilibrio finanziario tra i contributi e le prestazioni al

momento della fissazione di queste ultime.

86 L’aspettativa di vita delle donne, in media più lunga, non può quindi essere addotta quale

motivo atto a giustificare l’esclusione dei titolari di pensioni minime dal beneficio dell’aumento

straordinario diretto a garantire il potere d’acquisto delle pensioni.

87 Si deve da ultimo esaminare il terzo motivo, diretto a giustificare l’esclusione delle pensioni

minime dal beneficio dell’aumento straordinario previsto per il 2008 dal regime di

perequazione di cui alla causa principale, in particolare dall’art. 634, n. 10, dell’ASVG, nella

versione risultante dalla legge di modifica del 2007, ossia l’aumento straordinario, previsto

anche per il 2008 da tale medesima legge di modifica, dell’importo di riferimento per

l’integrazione compensativa di cui beneficiano in linea di principio i titolari di pensioni minime.

88 Al fine di esaminare la fondatezza di tale giustificazione, secondo il giudice del rinvio è

necessario tener conto del fatto che tale aumento straordinario dà luogo a un aumento

effettivo dell’integrazione compensativa solo se è soddisfatta la condizione relativa alla

globalizzazione dei redditi, ossia che l’importo lordo della pensione maggiorato degli altri

redditi netti del pensionato e del suo coniuge convivente non deve superare l’ammontare

pertinente di detto importo di riferimento, mentre la concessione dell’aumento straordinario

non è subordinata a tale condizione del computo di altri redditi per le pensioni di livello

superiore.

89 A tale proposito, come già dichiarato dalla Corte, l’integrazione compensativa costituisce una

prestazione diretta a garantire un minimo vitale al suo beneficiario, in caso di pensione

insufficiente (sentenza 29 aprile 2004, causa C-160/02, Skalka, Racc. pag. I-5613,

punto 26).

90 Detta prestazione persegue quindi un obiettivo legittimo di politica sociale estraneo a

qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (v. in tal senso, per quanto riguarda l’aumento di

una prestazione previdenziale minima, sentenza 11 giugno 1987, causa 30/85, Teuling,

Racc. pag. 2497, punti 15-17).

91 Dalla giurisprudenza della Corte emerge inoltre che l’assegnazione di un reddito pari al

minimo sociale è parte integrante della politica sociale degli Stati membri, e che questi

dispongono di un potere discrezionale ragionevole per quanto riguarda la natura dei

provvedimenti di protezione sociale e le modalità concrete della loro realizzazione (sentenza

Molenbroek, cit., punto 15).

92 Per quanto attiene ai regimi nazionali che comportano una prestazione previdenziale minima,

la Corte ha peraltro dichiarato che gli aumenti di tale prestazione, sebbene vadano

principalmente a vantaggio degli uomini in ragione dell’applicazione delle norme che

prevedono il computo dei redditi del coniuge, sono in linea di principio giustificabili alla luce

della direttiva 79/7 (citate sentenze Teuling, punto 17, nonché Molenbroek, punti 16 e 17).

93 Parimenti, l’esclusione del beneficio dell’integrazione compensativa derivante

dall’applicazione della regola della globalizzazione dei redditi dei coniugi, anche se colpisse

per la maggior parte i pensionati di sesso femminile, può essere giustificabile alla luce

dell’obiettivo che consiste nel garantire che la pensione non scenda al di sotto del minimo

sociale.

94 Tuttavia, anche se l’aumento straordinario dell’importo di riferimento per l’integrazione

compensativa è richiamato quale giustificazione dell’esclusione dei beneficiari di pensioni

minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa

principale, per il fatto che tale aumento sarebbe diretto a compensare gli effetti di detta

esclusione, una tale regola di globalizzazione dei redditi dev’essere anch’essa giustificata

rispetto all’obiettivo proprio di tale regime di perequazione.

95 Orbene, non è questo il caso se non esiste un rapporto tra tale regola di globalizzazione dei

redditi e l’obiettivo proprio di detto regime di perequazione che, come già rilevato, mira a

garantire che sia mantenuto il potere d’acquisto delle pensioni rispetto all’evoluzione dei

prezzi al consumo.

96 Per contro, il fatto che il beneficiario di una pensione minima o il suo coniuge disponga di altri

redditi non comporta affatto che l’importo di tale pensione non debba, al pari delle pensioni di

importo più elevato, beneficiare dell’aumento straordinario al fine di garantire il potere

d’acquisto di tali pensioni.

97 L’argomento, secondo cui non sarebbe necessario concedere un aumento straordinario nei

casi in cui i titolari di una pensione e i loro coniugi dispongano globalmente di risorse

sufficienti per non scendere al di sotto del minimo sociale, non può essere dedotto come

giustificazione oggettiva della differenza di trattamento tra le persone che beneficiano di una

pensione minima e i titolari di una pensione di importo superiore, in quanto queste ultime

dispongono per principio, per via del solo importo delle loro pensioni, di risorse sufficienti (v.,

per analogia, sentenza 13 dicembre 1989, causa C-102/88, Ruzius-Wilbrink,

Racc. pag. 4311, punto 16).

98 Dato che solo i titolari di pensioni minime sono soggetti a una condizione relativa alla

globalizzazione dei redditi per valutare il loro eventuale diritto al beneficio dell’integrazione

compensativa, il cui aumento può neutralizzare gli effetti dell’esclusione da un provvedimento

di perequazione che va a vantaggio dei titolari di qualsiasi altra pensione, alla luce della

giurisprudenza rammentata ai punti 70-74 della presente sentenza non si può pensare che lo

Stato membro, quale autore della presunta norma discriminatoria, abbia stabilito di poter

ragionevolmente ritenere che l’aumento straordinario dell’integrazione compensativa, dedotto

come motivo di giustificazione ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, rispondesse

realmente all’intento di raggiungere l’obiettivo del regime di perequazione di cui alla causa

principale, che consiste nel garantire che sia mantenuto il potere d’acquisto delle pensioni, e

che fosse attuato a tal fine in maniera coerente e sistematica.

99 D’altronde, altri elementi militano a favore di tale conclusione.

100 Invero, come già rilevato al punto 66 della presente sentenza, dai dati statistici presentati dal

giudice del rinvio emerge che l’82% delle donne che ricevono una pensione minima non

percepisce l’integrazione compensativa in applicazione della regola della globalizzazione dei

redditi, mentre tale situazione si verifica solo per il 58% degli uomini che percepiscono una

pensione minima.

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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0123:it:HT... 21/10/2011

101 Ne consegue che, di fatto, per la grande maggioranza delle donne che percepiscono una

pensione minima, l’aumento dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa non è

tale da neutralizzare gli effetti dell’esclusione dal beneficio dell’aumento straordinario per i

titolari di pensioni minime.

102 Tali dati indicano, al contrario, che, poiché una percentuale nettamente più elevata di uomini

che percepiscono una pensione minima riceve l’integrazione compensativa, l’aumento

straordinario di detto importo di riferimento può avvantaggiare questi ultimi in misura

decisamente maggiore, cosicché tale provvedimento aggrava ancora di più la differenza di

trattamento di cui sono vittime le donne alle quali è versata una pensione minima.

103 A tale proposito, la Corte ha dichiarato che eventuali deroghe alle disposizioni di una legge

possono in taluni casi pregiudicare la coerenza di quest’ultima, in particolare quando esse,

per la loro ampiezza, portino ad un risultato contrario all’obiettivo perseguito dalla legge

suddetta (sentenze 12 gennaio 2010, causa C-341/08, Petersen, Racc. pag. I-47, punto 61,

nonché 21 luglio 2011, cause riunite C-159/10 e C-160/10, Fuchs e Köhler, non ancora

pubblicata nella Raccolta, punto 86).

104 Si deve di conseguenza risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 4, n. 1, della

direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito dell’esame che il

giudice del rinvio deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso

debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di

pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno

svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto

dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può essere

giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al

godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che

l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un

aumento straordinario per il medesimo anno 2008.

Sulle spese

105 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un

incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le

spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar

luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla

graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne

in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un regime di

perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa

principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto

al divieto di discriminazione sancito all’art. 4, n. 1, della stessa.

2) L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, tenuto

conto dei dati statistici prodotti dinanzi al giudice del rinvio, e in mancanza di

elementi contrari, tale giudice può aver ragione di dicharare che tale norma osta a

una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario

delle pensioni una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso

femminile che di sesso maschile.

3) L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, qualora,

nell’ambito dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare al fine di fornire

una risposta alla seconda questione, esso debba pervenire alla conclusione che,

in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile

piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa

dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal

regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può

essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa

accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la

pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione

compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il

medesimo anno 2008.

 

_______

(1) Tenuto conto dei dati statistici prodotto dinanzi al giudice del rinvio ed in mancanza di elementi contrari.

(2) Piuttosto che di sesso maschile.

 

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