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Il Regolamento UE 261/20041 che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato,
all’articolo 6 prevede che il vettore aereo “qualora
possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà
ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto
a) di due o più ore per tutte le
tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre o più ore per tutte le
tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per
tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
o
c) di quattro o più ore per tutte
le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui
alle lettere a) o b),
deve innanzitutto prestare
assistenza ai passeggeri che saranno costretti a partire
in ritardo.
Il successivo articolo 9 intitolato
“Diritto ad assistenza” prevede che il vettore assicuri
ai passeggeri che partiranno in ritardo pasti e bevande
in congrua relazione alla durata dell'attesa.
Se il ritardo si protrae è prevista
anche la sistemazione in albergo qualora siano necessari
uno o più pernottamenti, con trasporto, -sempre a cura e
spese del vettore- tra l'aeroporto e il luogo di
sistemazione (albergo o altro).
Il secondo comma dello stesso
articolo 9 prevede che il passeggero ha diritto ad
effettuare, -sempre a titolo gratuito-, due chiamate
telefoniche o messaggi via telex, fax o posta
elettronica. Nel fornire questa tipologia di assistenza
il terzo comma del citato articolo 9 del regolamento UE
261/2004 prevede che il vettore aereo operativo presti
particolare attenzione ai bisogni delle persone con
mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai
bisogni dei bambini non accompagnati.
Oltre a tali misure l’articolo 7
del citato Regolamento Ue 261/2004 prevede che al
passeggero venga corrisposto da parte della compagnia
aerea, per il semplice fatto di partire in ritardo, un
indennizzo monetario in misura stabilità in base alla
lunghezza della tratta aerea.
Precisamente la compensazione
pecuniaria viene così stabilita:
a) 250,00 EUR per tutte le tratte
aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400,00 EUR per tutte le tratte
aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per
tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500
chilometri;
c) 600,00 EUR per le tratte aeree
che non rientrano nelle lettere a) o b).
Il comma terzo dell’articolo 7
prevede che la compagnia paghi tali somme,
alternativamente, in contanti, mediante trasferimento
bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari,
o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di
viaggio e/o altri servizi.
Detti importi possono essere
ridotti del 50% se ai passeggeri è offerto di
raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su
un volo alternativo2 a norma dell'articolo 8 del
Regolamento 261/2004 , sempre che l’ orario di arrivo
non superi l'orario di arrivo previsto del volo
originariamente prenotato:
a) di due ore, per tutte le tratte
aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte
aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte
le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km3;
c) di quattro ore, per le tratte
aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a)
o b).
L’articolo 14 per prevede l’obbligo
del vettore aereo di informare i passeggeri in merito ai
loro diritti in caso di ritardo nella partenza del volo
che superi i tempi di cui al citato articolo 6 del
Regolamento UE 261/2004, obbligo di informazione che le
compagnie debbono osservare mediante affissione nella
zona di imbarco in modo chiaramente visibile e leggibile
per i passeggeri, un avviso contenente il testo
seguente: "In caso di negato imbarco o di volo
cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al
banco di accettazione o alla porta di imbarco per
ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero,
in particolare in materia di compensazione pecuniaria e
di assistenza". Se poi il passeggero subisce il ritardo
che eccede i limiti orari sopradetti scatta per il
vettore aereo l’obbligo di consegnare a ciascun
passeggero un avviso scritto contenente le regole in
materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai
sensi del regolamento Ue 261/2004.
Va ricordato che in base
all’articolo 3 del Regolamento Ue 261/2004 il diritto
alla compensazione pecuniaria non si applica ai
passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa
ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente,
al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri
titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma
c.d. Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei
vettori aerei o degli operatori turistici.
Dal punto di vista territoriale lo
stesso articolo 3 prevede che le compensazioni per
ritardo si applichino solo nei seguenti casi:
a) ai passeggeri in partenza da un
aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro
soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un
aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un
aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro
soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i
suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una
compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in
questione, qualora il vettore aereo operante il volo in
questione sia un vettore comunitario.
Il Regolamento Ue 261/2004
all’articolo 15 prevede che tali diritti non possono
essere sottoposti a restrizioni o rinunce e che nel caso
ciò avvenga per effetto di clausole derogatorie o
restrittive del contratto di trasporto, o se comunque
risulti che il passeggero non sia stato correttamente
informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato
una compensazione inferiore a quella prevista dal
regolamento UE 261/2004, il passeggero avrà comunque
diritto a rivolgersi ai tribunali od organi competenti
per ottenere una compensazione integrativa.
Se poi il passeggero abbia subito
ulteriori danni -quali pensiamo le maggiori spese di
parcheggio della propria automobile, oppure il dover
rientrare a casa con un taxi anziché con mezzi pubblici,
oppure il ritardo si a avvenuto nell’ambito di una serie
di voli cumulativi (art 1682 , secondo comma cod. civ.)
tali spese e danni possono essere chiesti in base
all’articolo 12 del regolamento Ue4, che fa salvo anche
il diritto del passeggero a ritenere l’eventuale
indennizzo liquidato da una polizza assicurativa
stipulata dallo stesso che copra i danni da ritardo
aereo5.
Dai considerando contenuti del
regolamento Ue 267/2004 si evincono i casi in cui il
ritardo del vettore aereo sia giustificato e non dia
luogo al diritto alla compensazione pecuniaria
Leggiamo infatti al considerando n.
12 …salvo la cancellazione sia dovuta a circostanze
eccezionali che non sarebbero comunque potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del
caso..6
Il successivo considerando n. 14
specifica queste circostanze :”possono in particolare
ricorrere nel caso di instabilità politica, condizioni
meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del
volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise
carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e
scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore
aereo operativo”.
Infine il quindicesimo considerando
introduce come circostanza eccezionale derogatoria
all’insorgere della responsabilità in capo al vettore
aereo l’ipotesi di una decisione di gestione del
traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile
in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un
ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione
di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte
le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore
aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”7
Nulla dice però il regolamento Ue
261/2004 su quali siano i criteri per individuare
l’organo giudiziario competente ad esaminare tale
richiesta, limitandosi all’articolo 16 a prevedere che
ogni Stato designi l’organismo responsabile per
l’applicazione del regolamento Ue 261/2004
Per l’Italia tale organismo è
individuato nell’ENTE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DEL
VOLO (ENAC) con sede a Roma, mentre per i rimanenti
Stati della Ue gli organi competenti possono essere
agevolmente individuabili sul sito della Commissione
Europea
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/it/08-air-long-delays.html
La stessa Commissione mette a
disposizione un modello di reclamo da compilare a cura
del passeggero per l’inoltro a tali autorità.8
Qualora la controversia non trovi
soluzione attraverso l’intervento dell’autorità
ammnistrativa9 non rimarrà che adire l’autorità
giudiziaria competente secondo le ordinarie regole
Al fine della individuazione del
Giudice competente è importante visto che molti dei voli
– soprattutto con compagnie low cost- sono svolti da
vettori non italiani, verificare se per il viaggiatore
italiano vi sia la possibilità di convenire la compagnia
aerea responsabile del ritardo in Italia.
In base alle recente pronuncia
della Corte di Giustizia Ue sez. IV 9.7.2009 C
204/200810 è il Giudice del luogo di partenza o
atterraggio del volo aereo effettuato in ritardo
competente a conoscere della richiesta di compensazione
pecuniaria basata sul contratto di trasporto aereo, per
cui basta che il viaggiatore sia atterrato o decollato
da un aeroporto della penisola italiana per convenire in
Italia la compagnia aerea straniera.
Non si ritiene che tale tipo di
controversia vada sottoposta alla preliminare domanda di
attivazione del procedimento di mediazione previsto dal
D Lgs 4.3.2010 nr 28, mentre qualora il trasporto aereo
sia stato acquistato nell’ambito di un contratto
turistico di cui all’art 34 del nuovo Codice del
turismo, il successivo articolo 67 del Codice del
Turismo prevede il ricorso alla procedura di mediazione
così come disciplinata dal D. Lgs. 4.3.2010 nr 28 solo
se ciò è previsto da una clausola del contratto di
fornitura dei servizi che deve essere specificatamente
approvata per iscritto dal turista.
Nel silenzio del regolamento UE
261/2004 si ritiene che il diritto al pagamento della
compensazione pecuniaria da ritardo si prescriva ex
articolo 2951 codice civile in 12 mesi -se il volo si
svolge in Europa-. aumentati a 18 mesi se il volo si
svolge in territorio extraeuropeo, termine che decorre
dall’arrivo a destinazione del passeggero.
Per l’azione promossa avanti il
Giudice italiano normalmente la competenza sarà del
Giudice di Pace trattandosi di causa di valore inferire
a 5.000,00€.
Se la domanda è limitata alla
richiesta dei soli diritti di compensazione pecuniaria
previsti all’articolo 7 del Regolamento UE 261/2004 che
ricordiamo variano da 250,00 a 600,00€ sarà anche
possibile la difesa personale avanti il giudice di Pace
ex art 82 comma primo cpc e, in forza dell’articolo 113
comma secondo cpc, la causa non dovrà essere decisa
secondo equità trattandosi di contratto concluso secondo
le modalità di cui all’art 1342 c.c. come recentemente
stabilito dalla Cassazione nella decisione 11 maggio
2010 n, 11361 sez. terza.
La sentenza del Giudice di Pace
sarà appellabile e ricorribile in Cassazione.
In pratica la difesa personale
della parte appare evenienza remota dato che -salvo che
si tratti di un danno cagionato da vettore aereo
italiano- occorrerà notificare l’atto introduttivo alla
compagnia presso la sede legale normalmente situata
all’estero, curando anche la traduzione dell’atto
introduttivo nella lingua conoscibile al destinatario
come previsto dal regolamento UE 1393/2007 .
Marco Pescarollo avvocato in
Treviso
1 Consultabile sul sito
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:IT:HTML
2 Si veda per un caso di riduzione
dell’indennizzo a seguito di imbarco su un volo
alternativo Tribunale di Genova 12.1.2009 n. 125
3 Per il calcolo delle distanze
chilometriche può essere opportuno avvalersi di una
certificazione pubblica, per esempio rilasciata in
Italia dalla ACI anche con richiesta via web
all’indirizzo
http://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/
4 Sulla ulteriore indennizzabilità
del danno da ritardo rispetto alle somme quantificate
nel regolamento Ue 261/2004 si veda Corte di Giustizia
Ue 10 gennaio 2006 n. 344 e 13 ottobre 2011.
5 Sulla indennizzabilità di altri
danni compreso il danno morale ricordiamo che la recente
decisione della Corte di Giustizia UE del 13.10.2011 ha
espressamente ricordato la risarcibilità di altri danni,
compreso il danno morale a favore del viaggiatore
sottoposto a ritardo o cancellazione.
6 Tali cause eccezionali vanno
interpretate restrittivamente secondo Corte di Giustizia
delle Comunità Europee sez. IV 19.11.2009 cause riunite
C402/07 e C 432/07 pubblicata in Guida al Diritto
n.49/2009 pag. 111 e ss.
7 L’onere della prova della
sussistenza di dette circostanze eccezionali incombe al
vettore aereo come riconosciuto dalla Corte di giustizia
UE sez. IV nella decisione del 22.12.2008 causa C
549/2007 Wallentin - Hermann contro Alitalia pubblicata
in Guida al D 4/2009 pagina 111 ess.
8 Scaricabile
all’indirizzo web
ec.europa.eu/.../passengers/air/doc/complain_form/complaints_form_en.pdf
9 Lo stesso ente nazionale di
controllo ha poteri pubblici sanzionatori nei confronti
di ciascuna compagnia in caso di violazioni del
Regolamento Ue 261/2004 : si veda, ad esempio, la
recente sanzione ammnistrativa inflitta dalla ENAC al
vettore aereo Ryanair nel 2010 in forza del combinato
disposto di cui agli articoli 16 del regolamento Ue
261/2004 e del successivo D.lgs. 27.1.2006 n. 69 con cui
l’ENAC ha inflitto alla compagnia irlandese un multa di
3.000.000,00€ per non avere rispettato in almeno 178
casi gli obblighi previsti dal regolamento Ue 261/2004 a
seguito delle cancellazioni dei voli avvenute tra sabato
17 aprile e giovedì 22 aprile 2011 a seguito della nube
fuoriuscita dal vulcano islandese Eyjafjallajokull.
10 Per questi motivi, la Corte
(Quarta Sezione) dichiara: L’art. 5, punto 1, lett. b),
secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22
dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere
interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo
di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul
fondamento di un contratto concluso con un’unica
compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale
competente a conoscere di una domanda di compensazione
pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni
in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri
in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o
di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE)
n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui
circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il
luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto
contratto. |