Svolgimento del processo
G.P. conveniva in giudizio il
Condominio (…), sito in Mantova, al fine di sentir
dichiarare nulla o annullabile, perché contraria alla
legge e al regolamento condominiale, la deliberazione
relativa al riparto delle spese relative alla
manutenzione dell’ascensore adottata dall’assemblea
condominiale del 19/4/1999. L’attore - proprietario dei
negozi posti al piano terreno dell’ edificio
condominiale in ragione di 252,99 millesimi esponeva :
che l’assemblea aveva in data 19/4/1999 deliberato di
dare corso alle opere necessarie per il ripristino degli
ascensori, qualificando gli interventi come di
manutenzione straordinaria delle cose comuni e
stabilendo la ripartizione delle spese in ragione delle
quote millesimali di proprietà; che tale delibera era
illegittima perché in contrasto con le previsioni di cui
agli articoli 1123 e 1124 c . c ., nonché deIla clausola
37 (”ascensori” ) del regolamento condominiale.
Il condominio convenuto,
costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda
assumendo che le spese di manutenzione avevano natura
straordinaria in quanto dirette a rimuovere una
eccezionale situazione di inagibilità dell’impianto e,
come tali, erano disciplinate dall’articolo 39 del
regolamento condominiale intitolato “Manutenzione
straordinaria delle cose comuni che ne prevedeva la
ripartizione tra tutti i condomini in ragione dei
millesimi di proprietà. Con sentenza in data 20 giugno
2001 l’adito tribunale di Mantova, ritenuta la natura
straordinaria delle opere con la conseguente
applicazione dell’ articolo 39 del regolamento
condominiale, rigettava la domanda.
Avverso le detta sentenza il G. P.
proponeva appello, al quale resisteva il condominio. Con
sentenza in data 17 settembre 2004 la corte d’appello di
Brescia rigettava il gravame osservando che il
regolamento condominiale, al punto 37, in deroga al
regime codicistico di cui agli articoli 1123 e 1124
C.c., come consentito in materia ( articolo 1138, ultimo
comma c.c. ), disciplinava specificamente le “spese
dell’ ascensore” ripartendole secondo l’uso, mentre
l’articolo 39 disciplinava le “spese straordinarie in
genere relative alle cose comuni, ripartendole in
ragione dei millesimi di proprietà; che la questione di
diritto da risolvere era quella di individuare la
disciplina da applicare in relazione agli interventi di
manutenzione sugli ascensori; che l’articolo 37 del
regolamento di condominio si riferiva alle “spese di
esercizio” ed a quelle di “manutenzione ordinaria” degli
ascensori, rimanendo escluse le spese straordinarie
dell’impianto le quali erano disciplinate dall’articolo
39 applicabile testualmente a “tutte quelle spese di
manutenzione straordinaria delle cose di proprietà
comune, qualunque sia la loro denominazione e specie” ;
che, pertanto, occorreva accertare la natura ordinaria o
straordinaria delle opere e degli interventi che avevano
dato origine alle spese in questione: che dagli elementi
emersi in corso di causa quali l’entità del costo dei
lavori (circa 60 milioni) e la circostanza che essi
inerivano alla strutture ed alla funzionalità
dell’impianto non poteva dubitarsi che le opere
rientrassero nell’ambito degli interventi straordinari,
quelli cioè comportanti, senza il carattere della
periodicità, la rinnovazione e la sostituzione di
importanti parti strutturali dell’ impianto; che nel
caso in esame andava quindi applicata la clausola 39 del
regolamento con obbligo conseguente per l’amministratore
di ripartire le spese tra tutti i condomini in
proporzione del valore millesimale delle singole
proprietà. La cassazione della sentenza della corte
d’appello di Brescia è stata chiesta da G.P. con ricorso
affidato a tre motivi illustrati da memoria. Ha
resistito con controricorso il condominio (…).
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso G.P.
denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di
appello, con argomentazione categorica ed apodittica
oltre che erronea, ha affermato la natura straordinaria
interventi degli ascensori che hanno dato origine alle
spese in questione. Il costo degli interventi ed il
fatto che gli stessi si riferiscano alla struttura ed
alla funzionalità dell’ impianto, non rappresentava
criteri invocabili per l’accertamento della natura
ordinaria o straordinaria di determinati interventi.
L’ordinaria manutenzione differisce
dalla straordinaria manutenzione in ragione della
prevedibilità o normalità o meno nel tempo dei lavori
nel senso di periodica. Per ordinaria manutenzione si
intendono gli interventi che si ripetono normalmente e
che è necessario effettuare periodicamente ai fini della
conservazione e del buon andamento del bene. Per
straordinaria manutenzione si intendono quegli
interventi aventi carattere di eccezionalità resi
necessari a seguito di eventi imprevisti quali quelli
determinati da caso fortuito e forza maggiore. Nessuna
valutazione al riguardo appare nella sentenza impugnata
contenente una mera elencazione degli interventi
effettuati con conclusione categorica, erronea ed
illogica. La corte di appello non ha neanche colto che
gli interventi si riferivano a ben quattro ascensori.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione
degli articoli 1123, secondo comma, e 1124 c.c.
deducendo che la questione oggetto di esame va valutata
alla luce delle disposizioni di cui ai citati articoli
che non possono dirsi derogate dal regolamento
condominiale come erroneamente ritenuto dalla corte di
appello.
L’articolo 1123 C.c., che regola la
ripartizione tra i condomini delle spese necessarie per
la conservazione delle cose comuni, al primo comma
prevede la partecipazione dei condomini alle spese di
conservazione in misura proporzionale alla proprietà di
ciascuno e, al secondo comma, dispone che, se si tratta
di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso
identico che ciascuno può farne. Il principio è
contenuto nell’articolo 1124 c.c. E’ erronea
l’affermazione della corte d’appello secondo cui
l’articolo 37 del regolamento condominiale è derogativo
del regime codicistico dettato dagli articoli 1123 e
1124 c.c. L’articolo 37 relativo agli ascensori è in
sintonia con i citati articoli del c.c. Anche l’articolo
39 del regolamento che prevede il concorso dei condomini
alle spese di manutenzione straordinaria delle cose
comuni in ragione dei millesimi di proprietà non è in
contrasto con le norme del c.c. attesa la sua generica
formulazione ed il richiamo indistinto all’articolo 1123
c.c.
Con il terzo motivo il ricorrente
denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di
appello ha omesso ogni motivazione sulla tesi che aveva
costituito motivo di impugnazione con la quale era stato
sostenuto che l’articolo 39 del regolamento condominiale
prevede genericamente il concorso dei condomini alle
spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni e
non può dirsi derogativo degli articoli 1123 e 1124 c.c.
Anche volendo riferire le spese in questione ad
interventi di straordinaria manutenzione, pur tuttavia
la ripartizione delle spese deve essere effettuata
secondo il criterio di cui al secondo comma
dell’articolo 1123 c.c. e all’articolo 1124 c.c., norme
che riguardano spese relativa ad ordinaria e
straordinaria manutenzione e che non sono state derogate
dal generico articolo 39 del regolamento condominiale
non contenente una volontà derogativa del c.c.
La Corte rileva l’infondatezza
delle dette censure che possono essere esaminate
congiuntamente per l’evidente nesso logico-giuridico che
le lega riguardando tutte quale più, quale meno, e sia
pur sotto profili ed aspetti diversi la motivazione
della sentenza impugnata; le stesse questioni o
problematiche connesse e riguardanti la portata e
l’interpretazione degli articoli 37 e 39 del regolamento
condominiale; l’ambito di applicazione degli articoli
1123 e 1124 c.c.; la derogabilità o meno di dette norme
codicistiche , l’accertamento della natura ordinaria o
straordinaria degli interventi aventi ad oggetto gli
ascensori condominiali e che hanno dato origine alle
spese la cui ripartizione è contestata tra le parti.
Occorre premettere che, come è noto
e più volte affermato da questa Corte, l’art. 1123 cod.
civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri
di ripartizione legale delle spese condominiali, non
pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che
deve ritenersi legittima una convenzione che ripartisca
le spese tra i condomini in misura diversa da quella
legale (sentenza 25/3/2004 n. 5975). Quindi, in materia
di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta
in essere in esecuzione di una disposizione del
regolamento condominiale avente natura contrattuale, la
delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio
legale di ripartizione delle spese dettato dall’ art.
1123 cod. civ., che le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’impianto dell’ascensore (o ricorrendo
la stessa ratio: sentenza 25/3/1999 n. 2833) siano a
carico anche delle unità immobiliari che non
usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la
predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa
convenzione, dalla stessa norma codicistica (sentenza
20/3/2006 n. 6158 ).
Pertanto, con riguardo alle cose
comuni destinate a servire i condomini di un edificio in
misura diversa, le relative spese a norma del comma 2
dell’art. 1223 c.c. vanno ripartite in misura
proporzionale all’ uso che ogni condomino può fare della
cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si
preveda la ripartizione di dette spese in misura
proporzionale ai millesimi di proprietà.
Va aggiunto che, anche pacifico il
principio giurisprudenziale secondo cui
l’interpretazione del regolamento contrattuale del
condominio è insindacabile in sede di legittimità quando
non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure
vizi logici.
Tanto premesso va rilevato che,
come sopra riportato ne la parte narrativa che precede,
la corte di appello ha prima esaminato ed interpretato
le norme dettate dagli articoli 37 e 39 del regolamento
condominiale in questione pervenendo alla conclusione
dell’applicabilità della prima norma alle spese di
esercizio e alle spese di manutenzione ordinaria degli
ascensori e dell’ applicabilità della seconda norma alle
spese di manutenzione straordinaria delle cose di
proprietà ivi compresi gli ascensori. Il giudice di
secondo grado ha quindi proceduto all’accertamento della
natura ordinaria o straordinaria degli interventi agli
ascensori descrivendo nel dettaglio tali interventi
quali emersi alla luce delle risultanze istruttorie.
All’esito della valutazione delle
opere eseguite la corte di merito ha affermato che i
detti interventi rientravano tra quelli straordinari non
aventi il carattere della periodicità.
Il giudice di appello è giunto alle
dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed
appaganti, improntate a retti criteri logici e
giuridici, nel pieno rispetto dei menzionati principi
giurisprudenziali facendo espresso richiamo al contenuto
dell’articolo 37 del regolamento che fa riferimento alla
ripartizione delle spese di esercizio e per la
manutenzione ordinaria degli ascensori da ripartire
secondo l’uso con esclusione dei negozi - e dell’
articolo 39 relativo alle spese di manutenzione
straordinaria delle cose comuni - “qualunque sia la loro
destinazione e specie” - da attribuire a tutti i
condomini “in ragione dei millesimi di proprietà” e da
applicare logicamente “a contrario” anche agli ascensori
riguardando la disciplina dettata dall’articolo 37 solo
alle spese per manutenzione ordinaria degli ascensori.
Il procedimento logico-giuridico
sviluppato nell’ impugnata decisione è ineccepibile, in
quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in
cui si è concretato il risultato dell’interpretazione
delle citate norme regolamentari è fondato su
un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di
ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata e immune
dai vizi denunciati. Il giudice di secondo grado ha
quindi svolto coerentemente il compito interpretativo
affidatogli indicando minuziosamente le ragioni che gli
hanno consentito di pervenire alle riportate
conclusioni. Le argomentazioni al riguardo svolte
nell’impugnata decisione sono esaurienti, logicamente
connesse tra di loro e tali da consentire il controllo
del processo intellettivo che ha condotto alla indicata
conclusione.
Il giudice di appello ha quindi
dato conto delle proprie valutazioni esponendo le
ragioni del suo convincimento: alle dette valutazioni il
ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o
minore attendibilità di queste rispetto a quelle
compiute dal giudice del merito non è certo consentito
discutere in questa sede di legittimità. Nella sentenza
impugnata sono evidenziati i punti salienti della
decisione e risulta chiaramente individuabile la “ratio
decidendi” adottata.
A fronte delle coerenti
argomentazioni poste a base della conclusione cui è
pervenuto il giudice di appello, è evidente che le
censure in proposito mosse dal ricorrente devono
ritenersi rivolte non alla base del convincimento del
giudice, ma inammissibilmente, al convincimento stesso
e, cioè, all’interpretazione delle norme del regolamento
in questione; il G. contrappone all’interpretazione
ritenuta dalla corte di merito la propria
interpretazione investendo essenzialmente il “risultato”
interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in
questa sede.
Parimenti corretta ed adeguata è la
motivazione della parte della sentenza impugnata
concernente la riconosciuta natura straordinaria delle
opere e degli interventi in questione nel dettaglio
descritti in quanto relativi “alla struttura ed alla
funzionalità” degli ascensori, non periodici e resi
necessari oltre che “per la rinnovazione e la
sostituzione di importanti parti strutturali
dell’impianto”,
anche perché con riferimento al
detto impianto “l’autorità di controllo ne aveva imposto
il fermo nei due mesi precedenti per carenza di
conformità tecnica del medesimo alle norme di legge”
(pagina 7 della sentenza impugnata).
Al riguardo è appena il caso di
rilevare che gli interventi di adeguamento
dell’ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al
conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana
e incolumità delle persone, onde proteggere
efficacemente gli utenti e i terzi, attengono non al
solo uso e godimento, ma all’aspetto funzionale dello
stesso ed alla sua utile “conservazione” nella sua unità
strutturale, ossia all’impianto come tale: le relative
spese, quindi, vanno inserite tra quelle concernenti la
manutenzione straordinaria non potendo rientrare tra
quelle connesse al mero “esercizio” e alla “manutenzione
ordinaria”.
La motivazione sul punto, sia pur
sintetica, è pertanto congrua e completa con puntuale
richiamo delle risultanze processuali: è chiaro il
fondamento della decisione impugnata che è il frutto
essenzialmente di un insindacabile accertamento di
merito che si sottrae al controllo di legittimità in
quanto sonetto da esatti criteri normativi ed
adeguatamente motivato. Dalla motivazione della sentenza
impugnata risulta palese che la corte di merito, nel
porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle
tesi del condominio, ha implicitamente espresso una
valutazione negativa delle contrapposte tesi del P.
Ne consegue in definitiva che la
motivazione della sentenza impugnata non è affetta dai
numerosi vizi denunciati nel primo e nel terzo motivo di
ricorso; che sono insussistenti le violazione di legge
denunciate nel secondo motivo.
Il ricorso va pertanto rigettato
con la conseguente condanna del soccombente ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro
200,00, oltre euro 2.000,00 a titolo di onorari, oltre
spese generali e accessori come per legge.
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