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Sovente accade che le espressioni Presidente del
Consiglio dei Ministri e Capo del Governo siano
utilizzate indistintamente come sinonime. In realtà
esse sottendono significati differenti e
sensibilmente diversi tra loro.
Infatti, Presidente del Consiglio dei Ministri è
un'espressione che deriva dal
President of the
Council
inglese che, a sua volta, trae la sua origine dalla forma
Presydent of the kinges Counsell,
risalente agli anni 1530-15311
in uso nello Stato della Magna Charta.
Nel sistema normativo italiano post-unitario tale
forma compare nel 1901, in una norma che
afferma che “il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresenta il Gabinetto, mantiene l'unità di
indirizzo politico di tutti i Ministeri e cura
l'adempimento di tutti gli impegni presi dal Governo
nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col
Parlamento e nelle manifestazioni fatte al paese.
Esso presenta al Parlamento i disegni di legge che
riguardano l'amministrazione generale dello
Stato; presenta, insieme ai Ministri competenti,
quelli di riforme organiche e quelli cui per
circostanze speciali credesse conveniente
associarsi”
2.
Capo del Governo è invece un'espressione successiva,
che comprendeva e contemplava un
rapporto di gerarchia fortemente accentrato da parte
del Capo dell'esecutivo.
Nello Stato italiano il Capo del Governo assunse
anche il titolo di Primo Ministro nel 19253.
Affermando che “il Capo del Governo Primo Ministro
segretario di Stato è nominato e revocato dal
Re ed è responsabile verso il Re dell’indirizzo
generale politico del Governo”, e che “i Ministri
segretari di Stato ...sono responsabili verso il Re
e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e
provvedimenti dei loro ministeri”4
fu posto fine al Governo di tipo parlamentare, dove
l'esecutivo
era stato sino ad allora responsabile del proprio
operato davanti ai due rami del Parlamento.
Il che fu ancor più accentuato dalla norma che
disponeva che “il numero, la costituzione e le
attribuzioni dei ministeri sono stabilite per
decreto reale, su proposta del Capo del Governo”.
Con regio decreto poteva essere affidata al Capo del
Governo la direzione di uno o più Ministeri.
In tal caso con suo decreto egli poteva delegare al
sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni
del Ministro5.
Altra caratteristica strutturale della sua funzione6
era data dal fatto che la legge consentiva al
Capo del Governo un forte potere di ingerenza
nell'attività del Parlamento7. Il quale
non
1 V.
Presidente,
in M. CORTELLAZZO
- P. ZOLLI,
Dizionario etimologico della lingua italiana,
Bologna 1985, p. 975.
2 R. D. 14 novembre 1901 n. 466.
3 L. 24 dicembre 1925 n. 2263, in Gazzetta Ufficiale n.
301 del 29 dicembre.
4 Art. 2 L. 24 dicembre 1925 n. 2263.
5 Art. 4 L. 24 dicembre 1925 n. 2263.
6 L.
24 dicembre 1925 n. 2263.
7 Art. 6 L. 24 dicembre 1925 n. 2263.
conosceva condizione di reciprocità.
Con l'abrogazione dell'istituto del Capo del Governo
sono stati segnatamente abrogati i delitti di
offesa alla libertà del Capo del Governo8, e di offesa all'onore del Capo del Governo9; con il
ripristino della forma precedente, è stato da allora
impresso un nuovo carattere sostanziale alla
funzione del Presidente. Vediamo dunque i tratti
salienti nei quali consiste il proprium della
funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri.
Prima della riforma nel 1993, il procedimento di
nomina
del
Governo iniziava con le
consultazioni
che il Presidente della Repubblica compiva ricevendo i
Presidente delle Camere, gli
ex Presidenti dell'Assemblea Costituente, gli ex
Presidenti del Consiglio, i capi dei gruppi
parlamentari, i leaders dei partiti politici e gli
ex Presidenti della Repubblica.
Quando le condizioni per giungere alla nomina si
presentavano particolarmente difficili, il
Presidente della Repubblica conferiva un
mandato esplorativo
a una
personalità che avesse il
compito di compiere consultazioni ristrette e
funzionali alla formazione del nuovo Governo.
La fase successiva era data dal
preincarico.
Previo raggiungimento di una maggioranza
parlamentare, avveniva l'
incarico
a
formare il nuovo Governo, con la
nomina
del
nuovo
Presidente del Consiglio e dei Ministri, e la
proposta al Presidente della Repubblica della lista dei
Ministri10.
Con la riforma della legge elettorale del 1993, la
scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri è
stata sottratta alla mediazione dei partiti in
Parlamento.11
A seguito di tale riforma, che comporta
l'introduzione del sistema maggioritario, è cambiata la
situazione preesistente; il programma è elaborato
prima delle elezioni, e non avvengono più le fasi
che vanno dalle consultazioni al preincarico. Con il
sistema maggioritario, introdotto con la
riforma, si è avuta la costituzione di due poli
contrapposti.
Infatti, se in precedenza il margine di
discrezionalità del Presidente della Repubblica nella
nomina
del Presidente del Consiglio dei Ministri era
ristretto, in quanto doveva tenere in debita
considerazione le osservazioni provenienti dagli
interpreti degli orientamenti del Paese, oggi tale
margine è ancora più ristretto.
Oggi, ferme restando le prerogative in materia di
nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri, riservate al prudente apprezzamento
del Presidente della Repubblica, il quale è
garante della Costituzione12, il conferimento dell'incarico di formare il nuovo
Governo sarà
ragionevolmente ristretto al leader della coalizione
che ha vinto le elezioni13.
E ciò emerge dalla
legge elettorale n. 270/2005, la quale afferma: “I
partiti o i gruppi politici organizzati possono
effettuare il collegamento in una coalizione delle
liste da essi rispettivamente presentate. Le
dichiarazioni di collegamento debbono essere
reciproche.
La dichiarazione di collegamento è effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno. Le
8 Art. 281 c.p.
9 Art. 282 c.p.
10 T. MARTINES,
Diritto costituzionale,
Varese 1981, p. 415-418.
11 S. CASSESE-
R. PEREZ,
Manuale di diritto pubblico,
Roma 1995, p. 21 e p. 278-281.
12 Art. 92 della Costituzione.
13 T. MARTINES,
Diritto costituzionale,
Milano 2010, p. 354-355.
dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
Contestualmente al deposito del contrassegno, i
partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma
elettorale nel quale dichiarano il nome e
cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. I partiti o i gruppi politici
organizzati tra loro collegati in coalizione che si
candidano a governare depositano un unico
programma elettorale nel quale dichiarano il nome e
cognome della persona da loro indicata
come unico capo della coalizione. Restano ferme le
prerogative spettanti al Presidente della
Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma,
della Costituzione14.”
In base a tale comma, Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei
Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Il Presidente del Consiglio presiede i Ministri con
il carattere della
collegialità.
Questo modus
operandi, previsto dai costituenti, e che si esplica
nell'articolo ora citato della Costituzione,
dispone che il Presidente del Consiglio non possa -
ordinariamente – sostituirsi ai singoli Ministri
nell'esercizio delle loro funzioni.
Tuttavia, per motivi straordinari e da valutare caso
per caso, tale sostituzione può avvenire,
Esempio ne è la circostanza in cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri - accertata l'oggettiva
impossibilità di procedere alla convocazione del
Consiglio dei Ministri e l'esigenza di garantire la
continuità e l'indefettibilità della funzione di
Governo - possa provvedere, sotto la propria
responsabilità, alla proposizione dell'impugnativa
in un ricorso, salva, in ogni caso, la successiva
ratifica consiliare. Questa circostanza è già stata
considerata dalla Corte Costituzionale in una
fattispecie particolare.
Era infatti accaduto che, durante la pendenza del
termine per la presentazione in tribunale di un
ricorso, il Governo dimissionario era stato
sostituito da un nuovo Governo, che peraltro si era
completamente formato, con il giuramento di uno dei
Ministri, solo nel giorno stesso della
scadenza del termine per l'impugnazione. Pertanto,
mentre al Governo dimissionario non poteva
muoversi alcun addebito per non aver proposto il
ricorso, il nuovo Governo non si sarebbe potuto
riunire, perché non formato, prima del giuramento
del Ministro, giuramento che, tuttavia, era
intervenuto in un momento in cui era materialmente
impossibile notificare il ricorso. Nell'evidente
impossibilità giuridica, politica e di fatto, di
convocare un Consiglio dei ministri ad horas, per
deliberare a Roma sulla proposizione di un atto, che
doveva essere notificato a Milano, il
Presidente del Consiglio dei ministri, in via di
urgenza, ha dato corso all'impugnativa e ha
sottoposto la questione, per la ratifica e conferma,
al primo Consiglio dei Ministri, che ha
approvato15.
La Corte Costituzionale ha mantenuto nel tempo tale
suo orientamento giurisprudenziale, secondo
il quale il Presidente del Consiglio possa svolgere
le sue funzioni in modo autonomo e non
insieme ai Ministri soltanto in presenza di
circostanze oggettive di carattere eccezionale,
suscettibili di determinare l'impossibilità o
l'estrema difficoltà, giuridica o di fatto, di una
14 Art. 15 L. n. 270/2005.
15 Corte Costituzionale, sentenza n. 147/1972.
convocazione del Consiglio dei Ministri
16.
Questi casi concretamente avvenuti significano
pertanto emblematicamente che il Presidente del
Consiglio e i Ministri esercitano le funzioni di
Governo insieme, cioè collegialmente.
Il carattere della collegialità comporta che il
Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto ai
Ministri non è il solo titolare della funzione di
indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne
l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri. Riveste, pertanto, una posizione
tradizionalmente definita di
primus inter pares
17.
Prima di assumere le loro funzioni,
fondamentalissime nel quadro dell'architettura
costituzionale,
il Presidente del Consiglio dei Ministri e i
Ministri compiono il
giuramento
nelle
mani del
Presidente della Repubblica18.
La Corte Costituzionale19
ha affermato che il venire ad essere e il
mantenimento del Governo si
fonda sul rapporto fiduciario che questo ha con il
Parlamento, quale rappresentante del popolo, il
che è espressione del principio del parlamentarismo,
in relazione al disposto degli articoli 92 e 94
della Costituzione.
Nella forma di Governo parlamentare, la relazione
tra Parlamento e Governo si snoda secondo
uno schema nel quale là dove esiste indirizzo
politico esiste responsabilità, e là dove esiste
responsabilità non può non esistere rapporto
fiduciario.
L'indirizzo politico che si colloca al centro di una
siffatta articolazione di rapporti è assicurato,
dunque, nella sua attuazione, dalla responsabilità
collegiale e dalla responsabilità individuale
contemplate dall'art. 95 della Costituzione;
responsabilità che fanno capo ai soggetti
specificamente indicati dall'art. 92 della
Costituzione, vale a dire il Presidente del Consiglio
dei
Ministri ed i Ministri, nella duplice veste di
componenti del Governo e di vertici dei dicasteri; e
responsabilità, infine, definite, giusta l'art. 94
della Costituzione, nei loro termini anche temporali
di riferimento, dall'instaurazione, da un canto, e
dal venir meno, dall'altro, del rapporto
fiduciario20.
Il conferimento della fiducia al Governo da parte
delle Camere comporta due importantissimi
significati. In primo luogo, significa che il
Presidente del Consiglio e i Ministri non sono
autolegittimati al loro operato, ma ricevono tale
legittimazione dal Parlamento, quale
rappresentante del popolo. Esso significa, in
secondo luogo, adesione parlamentare al programma
politico esposto dal Presidente del Consiglio, e
confidenza nella capacità del Presidente e dei
Ministri che con lui compongono il Governo di
affrontare e far fronte – per mezzo dell'attuazione
del programma – alle fondamentali questioni
politiche, giuridiche ed economiche della nazione.
Ed è di tutta evidenza che in tempi di crisi
economica, quale quella attuale, il programma politico
verterà largamente su questioni afferenti
all'economia.
16 Corte Costituzionale, sentenza n. 54/1990.
17 Corte Costituzionale, sentenza n. 262/2009.
18 Art. 93 della Costituzione.
19 Corte Costituzionale, sentenza n. 2/2004.
20 Corte Costituzionale, sentenza n. 7/1996.
Al contrario, poiché il Governo risponde del proprio
operato al Parlamento, la revoca della fiducia
da parte del Parlamento nasce dalla sua
constatazione dell'impossibilità per il Governo di far
fronte in modo adeguato a tali questioni. In questo
caso, spetterà dunque al Presidente della
Repubblica, secondo il suo prudente apprezzamento,
conferire l'incarico di formare il nuovo
Governo a un'altra personalità, ovvero sciogliere le
Camere, se ciò non risulti possibile.
Nell'ambito del rapporto fiduciario tra il
Parlamento e il Governo, significativa è la possibilità
che
quest'ultimo ha di porre la
questione di fiducia.
Essa
non è stata originariamente regolamentata,
essendo stata disciplinata per molto tempo da una
fonte consuetudinaria. Da tempo essa trae la
propria disciplina dai Regolamenti della Camera dei
Deputati21
e del
Senato della Repubblica22
che
ne prevedono tempi e modi per la loro presentazione,
motivazione e votazione. Essi contemplano
anche le materie sulle quali non può essere posta la
questione di fiducia.
Di strutturale e fondamentale importanza è l'art. 951
della
Costituzione, a norma del quale “il
Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico e
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei
Ministri.”
Nell'attività di direzione della politica generale
del
Governo è compresa la suprema attività
politica, tale in quanto di interesse essenziale e
di assoluta preminenza per la Repubblica sia nei
rapporti interni che in quelli esterni.
I termini e l'estensione del
potere di direzione e di responsabilità
che
il Presidente esercita
nell'esercizio delle sue funzioni si sono dibattuti
sin dai primi anni della nostra Repubblica.
Al riguardo, come si è visto, con riferimento al
potere del Presidente di proporre un ricorso in
assenza della ratifica del Consiglio dei Ministri,
la Consulta ha affermato che “se per ragioni
eccezionali la formale constatazione di attuale
esistenza della volontà del Consiglio dei Ministri
non può aver luogo, deve ammettersi che sulla base
di quella volontà peraltro non modificata, il
Presidente del Consiglio abbia il potere di
promuovere il giudizio ed il Consiglio dei Ministri,
almeno prima del deposito del ricorso davanti alla
Corte, abbia quello di riaffermare con una
formale deliberazione la detta volontà, in modo
diretto o in modo indiretto, e di fornire di ciò la
prova nella debita sede23.”
Non solo a causa della collegialità in seno al
Consiglio dei Ministri, ma anche a motivo della
responsabilità del Presidente in ordine
all'esercizio delle sue funzioni, talora
improcrastinabili, si
giustifica pertanto un loro esercizio in prima
battuta autonomo, purchè quanto prima ratificato.
Peraltro, la
responsabilità generale ed istituzionale
di
ogni Governo, ribadita esplicitamente negli
articoli 94 e 95 della Costituzione, può essere
fatta valere dal Parlamento in tutti i modi consentiti
dalla stessa Costituzione. É quella la sede normale
di controllo nel merito delle più alte e più gravi
decisioni dell'Esecutivo ed é, quindi, quella la
sede naturale nella quale l'Esecutivo deve dare conto
del suo operato rivestente carattere politico: e
cioè dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui
21 Art. 116 del Regolamento della Camera dei Deputati.
22 Art. 161 del Regolamento del Senato della Repubblica.
23 Corte Costituzionale, sentenza n. 147/1972.
appartiene quella sovranità (art. 1, secondo comma,
della Costituzione).24
L'unità di indirizzo politico
costituisce il compito del Presidente di garantire e
affermare la
coesione sotto il profilo programmatico e operativo
del Consiglio dei Ministri, sia nell'azione
interna, sia attraverso la partecipazione
dell'Italia a consessi comunitari e internazionali. Tale
azione non è compiuta soltanto dal Presidente, ma
egli la pone in essere attraverso l'interrelazione
con i Ministri nell'attività che essi svolgono nei
rispettivi Ministeri di competenza, per mezzo di
una costante attività di collegamento. In tal modo
essi manifestano per mezzo delle loro altissime
funzioni la politica dello Stato.
Il conferimento al Presidente del Consiglio dei
Ministri di queste funzioni permette di capire che
egli abbia inoltre, tra le molte, la funzione di
coltivare i rapporti con il presidente della
Repubblica, con la Corte Costituzionale e con le
Regioni; egli ha altresì la presidenza di molti
comitati interministeriali.
Di particolare rilievo, soprattutto a seguito della
riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta
con Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, è
il fatto che il Presidente del Consiglio dei
Ministri presieda la Conferenza permanente tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
Con riferimento ai poteri peculiari al Presidente
del Consiglio dei Ministri, l'attribuzione a lui
fatta, ex art. 95 della Costituzione, di funzioni
costituzionali non esclude che la legge possa
assegnargli anche
compiti di natura amministrativa
,
specie se si riferiscono a interessi generali
non facilmente classificabili nell'ambito delle
competenze dei singoli ministeri: e, del resto,
numerosissimi sono tali compiti amministrativi che
tuttora sussistono, parte dei quali previsti da
leggi molto risalenti, parte invece introdotti con
legge della Repubblica. La competenza
presidenziale è prevista esclusivamente nei limiti
di aggiornamento, approvazione o adeguamento
degli elenchi nazionali, suggeriti dagli organi
tecnici nello stretto ambito dei rigorosi criteri
fissati
dalla legge25.
Una considerazione sulla responsabilità del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 96 della
Costituzione.
In base a tale articolo, “il Presidente del
Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati
dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale.“
Tale attuale versione della norma sostituisce la
precedente, la quale affermava:
“II Presidente del Consiglio dei Ministri e i
Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in
seduta comune per reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni”.
Matteo Boscolo Anzoletti
24 Corte Costituzionale, sentenza n. 86/1977.
25 Corte Costituzionale, sentenza n. 278/1988.
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