Ci vorrebbe la galera, per il
genitore che ostacola con tutti i mezzi possibili la
relazione dei figli con l'altro, e pare che nei prossimi
mesi esponenti autorevoli della Politica lavoreranno per
importanti progetti di legge che prevedano l'inserimento
di un nuovo reato - le prime anticipazioni parlano di
Impedimento doloso alla cura filiale e collocano la
nuova fattispecie di reato all'interno dei delitti
contro la famiglia (e non più come semplice violazione
dei provvedimenti giudiziali) - all'interno del nostro
codice penale, sì da eguagliare il nostro Ordinamento a
quello di altri paesi occidentali dove certi
comportamenti vengono considerati alla stessa stregua di
violenza contro i minori.
Nell'attesa di questa importante
riforma, un nuovo impulso viene dato dal tribunale di
Roma, che ha segnato un notevole precedente giudiziario
relativamente ad una vicenda che vedeva un padre
ostacolato per anni dalla ex moglie nel vedere la
figlia, e pertanto dovrà essere risarcito per danno
esistenziale. L'alienazione dell'uomo dalla vita della
minore ha segnato la decisione dei giudici.
La vicenda. Dopo la separazione,
l'ex moglie aveva assunto atteggiamenti che avevano
ostacolato ripetutamente padre e figlia. Gli stessi
servizi sociali avevano accertato la poca disponibilità
della donna a far vedere la minore all'ex marito. A tal
punto che, nel 2005, non essendo riuscita con il ricorso
al Tribunale per i minorenni ad ottenere un
provvedimento che incidesse sulla potestà paterna, la
donna aveva sporto nei confronti del marito la
gravissima denuncia di violenza sessuale verso il
figlio, chiedendo e ottenendo l’immediata interruzione
di ogni rapporto tra i due.
La denuncia si era subito rivelata
del tutto infondata. I giudici di merito, che si sono
pronunciati sul caso, sono trovati di fronte alla
lesione del diritto personale alla genitorialità,
diritto costituzionalmente garantito dagli artt. 2 e 29
della Costituzione. Avendo comportato nell’uomo, come
dimostrato dagli innumerevoli ricorsi da lui proposti al
giudice, una forte sofferenza per non avere potuto
assolvere ai doveri verso la figlia e per non aver
potuto godere della presenza e dell’affetto della
bambina.
Interpellata sull'argomento, l'avv.
Rita Rossi - da sempre attiva sul tema del danno
esistenziale da genitorialità negata - afferma che
"Finalmente, anche il diritto alla genitorialità
comincia a ricevere tutela da parte di qualche giudice
attento e sensibile. Il tribunale di Roma ha affermato a
chiare lettere che la condotta della ex coniuge aveva
comportato una gravissima compromissione dei rapporti
affettivi del padre verso il figlio minore e che dalla
privazione era derivata una lesione del diritto del
padre alla genitorialità, con conseguente grave
sofferenza ed impossibilità per lo sventurato di
assolvere ai doveri verso il figlio. "Quello
riconosciuto", continua la Rossi, "è niente meno che
danno esistenziale e morale e la quantificazione
dell’indennizzo è stata fatta in via equitativa, tenendo
conto della gravità dei fatti, del loro durare nel
tempo, e dei rapporti tra le parti. Una decisione
luminosa, che ogni giudice dovrebbe conoscere".
Il verdetto ha sancito che
"sicuramente responsabile di ciò, è da ritenersi la
resistente che, con il suo ostinato, caparbio e
reiterato comportamento, cosciente e volontario, è
venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico,
di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione
dell’altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva
del figlio", causando un danno determinato dalla lesione
di interessi inerenti la persona e quindi non connotati
da rilevanza economica. E' solo in base alla gravità dei
fatti, alla lunga durata temporale degli stessi, ai
rapporti tra le parti e alla loro personalità, età e
condizione socio-culturale, che il Tribunale civile di
Roma ha condannato la donna al pagamento di 50mila euro,
come risarcimento danni.
Fonte: Redazione |