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L'omologazione del titolo italiano
di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo
di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso
dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e
conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se
subordinata al previo superamento di esami integrativi
nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente
la registrazione ad un ilustre colegio de abogados
spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva
98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado"
in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa
iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato
Membro nel quale l'abogado internda stabilirsi, che deve
aver luogo dietro presentazione del solo requisito
normativamente previsto, cioè il certificato
d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3
direttiva 98/5 ).
Lo ha definitvamente stabilito la
Corte di Cassazione nella recentemente emanata sentenza
n. 28340/11 del 22 dicembre 2011, pronunciata a sezioni
unite, che ha sancito l'illegittimità delle condotte
che, a partire dal 2010, complici due errati pareri del
Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati
italiani iniziarono a tenere, subordinando
l'accoglimento della domanda d'iscrizione presentata ai
sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 nonchè del d.lgs.
96/01 a requisiti non previsti dalla pertinente
normativa applicabile ( es: al previo
superamento di test sulla lingua o
sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti,
pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della
professione in Spagna ) ostacolando illegittimamente
l'esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati
che avessero acquisito la propria qualifica
professionale in altro Stato Membro.
L'Avv. Filippo Tortorici del foro
di Palermo, tra i motivi inseriti nel ricorso che ha
determinato l'emanazione della sentenza, ha evidenziato
che (..) l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo
degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento
vincolato e non discrezionale, qualora sussista
iscrizione presso la corrispondente organizzazione
professionale di altro Stato Membro (..); la Suprema
Corte, ritenendo fondate le doglianze presentate e
ricalcando le conclusioni già raggiunte dalla Corte di
Giustizia UE nelle sentenze C-506/04 e C-193/05, ha
ritenuto (..) la pregressa iscrizione nel Registro
Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona,
unica condizione normativamente richiesta per
l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati
comunitari stabiliti (..) sottolineando che (..)
l'illegittimità del rifiuto opposto al [ ricorrente ]
trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della
Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/06,
Cavallera, e 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller (..)
e che (..) dalle complessive determinazioni dei citati
arresti, si coglie, infatti, l'affermazione
dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto , al di
fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al
riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo
professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro
Stato Membro in base all'omologazione del diploma di
laurea già conseguito nello stato di appartenenza, se
tale omologazione si fondi – così come l'omologazione
alla lecencia en derecho spagnola della laurea in
giurisprudenza conseguita in altro Stato Membro – su di
un ulteriore percorso formativo ( frequenza a corsi
universitari e superamento di esami complementari ) nel
paese omologante. E tanto, quand'anche nello Stato di
appartenenza l'accesso all'esercizio della professione
sia subordinato, a differenza che nell'altro Stato
Membro, a prova abilitativa ed a tirocinio
teorico-pratico (..).
La sentenza della Cassazione si
risolve sostanzialmente in una conferma delle
conclusioni cui era giunta la Commissione Europea pochi
mesi fa: l'on. Clemente Mastella, sollecitato dal
presidente ed il segretario pro-tempore dell'A.I.A.S. (
Associazione Italiana Avvocati Stabiliti ), il 6 luglio
2011, presentò al parlamento europeo l'interrogazione P
6732/2011 riguardante la "Presunta violazione italiana
della Direttiva europea sulla «libertà di stabilimento»
nel caso degli avvocati comunitari", interrogazione che
l'8 agosto 2011 ottenne da Michel Barnier, a nome della
Commissione Europea, la seguente risposta: "Come
indicato nella risposta all’interrogazione
P-002260/2011, la Commissione è a conoscenza delle
pratiche di alcuni consigli dell’Ordine degli avvocati
che appaiono contrarie al diritto dell’Unione e in
particolare all’articolo 3 della direttiva 98/5/CE volta
a facilitare l’esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquistata la qualifica. Diverse denunce contro
tali pratiche sono già pervenute tramite Solvit.
Tuttavia, tali casi non si sono risolti in modo
soddisfacente per i denuncianti. La Commissione intende
entrare in contatto con le autorità italiane attraverso
il sistema EU Pilot (preinfrazione) per manifestare la
propria preoccupazione al riguardo e chiedere l’adozione
di misure vincolanti per garantire che tutti i consigli
dell’Ordine degli avvocati in Italia ottemperino alla
direttiva. In assenza di una risposta soddisfacente, la
Commissione prenderà ulteriori opportuni provvedimenti
per garantire il rispetto della direttiva da parte dei
consigli dell’Ordine in tutta Italia”. In proposito, i
servizi dell'Unità E4 del direttorato “Internal Market”,
confermano che la Commissione Europea, deciderà quali
azioni da adottare, per restaurare su larga scala la
corretta applicazione della direttiva 98/5, entro
febbraio del 2012. |