Diritto e processo.com
Domenico Lenoci, Prof. Avv.,
Mediatore e formatore ANPAR
(Estratto da Diritto e Processo
formazione n. 12/2011)
Il nuovo Governo ricalca fedelmente
le orme di quello precedente dando un ulteriore impulso
e potenziamento alla mediazione con le misure inserite
nello schema del decreto legge approvato dal CdM in data
16 novembre 2011, recante “ disposizioni urgenti in
materia di composizione delle crisi da sovra
indebitamento e disciplina del processo civile”.
Tralasciando per ora le questioni
sugli organismi di composizione della crisi, dei quali
mi occuperò in un prossimo articolo, mi preme prendere
in considerazione le disposizioni in tema di mediazione,
e precisamente l’art.13 ( Modifiche alla disciplina
della mediazione) che recita testualmente :” Al decreto
legislativo 8 marzo 2010 n.28, sono apportate le
seguenti modifiche: A) all’art.5, dopo il comma 6, è
inserito il seguente 6/bis : Il capo dell’Ufficio
Giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto
dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di
pianificazione prevista dall’art.37 comma 1 del decreto
legge 2011/98 convertito , con modificazioni, dalla
legge 2011/111, ogni iniziativa necessaria a favorire
l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai
sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza
annuale, al CSM e al Ministro della Giustizia”. B)
all’art. 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte
le seguenti parole: “ con ordinanza non impugnabile
pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione
delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui
all’art.5 comma 1”.
Finalmente anche il Governo chiede,
obbligandoli legislativamente, ai magistrati ma
soprattutto ai capi degli Uffici Giudiziari( Presidenti
di Tribunali, Coordinatori dei giudici di pace) di
vigilare sull’applicazione della mediazione obbligatoria
e di favorire, con ogni in iniziativa necessaria,
l’espletamento della mediazione demandata dal giudice,
riferendo sul loro operato, con frequenza annuale, al
CSM e allo stesso Ministro della Giustizia.
Importantissina è anche
l’integrazione legislativa operata dallo stesso art.13
dello schema all’art.8. comma 5 del decreto legislativo
2010/28 che diventa :” Dalla mancata partecipazione
senza giustificato motivo al procedimento di mediazione
il giudice , con ordinanza non impugnabile pronunciata
d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti
ovvero all’udienza successiva di cui all’art.5, comma
1,può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell’art.116.comma 2 del c.p.c..”
Ne consegue che è concreto ed
attuale l’interesse delle parti ad attivare il
procedimento di mediazione e ad essere presenti al
tavolo del mediatore e la mancata presenza, senza
giustificato motivo, sarà sicuramente valutata dal
giudice nel successivo giudizio con un’ordinanza non
impugnabile d’ufficio.
Si spera che queste decisive
disposizioni, soprattutto sul potenziamento della
mediazione demandata dal giudice, diventino al più
presto legge dello Stato per potenziare ancora di più lo
sviluppo della mediazione in Italia. |