D.l. n. 212 del 22 dicembre 2011
Bologna, 13 gennaio 2012
Cari Colleghi,
come noto, il d.l. n. 212 del 22
dicembre 2011 (pubblicato in G.U. in pari data e in
vigore dal giorno successivo; attualmente in attesa
della conversione in legge), oggetto della precedente
circolare, all’art. 14 ha riformulato, in parte
modificando la disciplina che era stata appena dettata
dall’art. 26 della legge n. 183 del 12 novembre 2011
(cd. legge di stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2012),
le modalità di presentazione della istanza di
trattazione per “persistenza d’interesse” dei
procedimenti pendenti innanzi alle Corti d’Appello e
alla Corte di Cassazione.
Il testo combinato attualmente
vigente è dunque il seguente:
1. Nei procedimenti civili pendenti
davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto
ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima
dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello
da oltre tre anni prima dell'entrata in vigore della
presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate
se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta
personalmente dalla parte che ha conferito la procura
alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la
persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro
il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Il periodo di sei mesi di cui al
comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89.
3. Nei casi di cui al comma 1 il
presidente del collegio dichiara l'estinzione con
decreto.
In forza di quanto sopra, è
necessario depositare la suddetta istanza entro e non
oltre la data del 30 giugno prossimo, pena la
dichiarazione di estinzione del procedimento innanzi
alla Corte d’Appello o alla Corte di Cassazione.
La modifica più rilevante, rispetto
alla precedente normativa, è che è stato eliminato
l’onere delle Cancellerie di notificare agli avvocati
delle parti costituite l’avviso relativo ai procedimenti
soggetti all’obbligo di deposito della istanza di
trattazione: sono dunque ora i difensori a essere
onerati della identificazione, fra le cause dagli stessi
patrocinate, di quelle che necessitano il deposito della
suddetta istanza. Raccomandiamo quindi a tutti i
Colleghi di prestare la massima attenzione
nell’identificare le cause nelle quali dovranno – entro
il termine perentorio del 30 giugno 2012 – essere
depositate nelle competenti Cancellerie le istanze di
trattazione, segnalando anche che esse dovranno essere
sottoscritte personalmente dalle parti, e dal difensore
per autentica.
L’istanza di trattazione va quindi
depositata per tutti i procedimenti pendenti innanzi
alla Corte di Cassazione per impugnazione di
provvedimenti pubblicati in data antecedente il 4 luglio
2009 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2009),
e per tutti i procedimenti pendenti innanzi alla Corte
d’Appello da data antecedente il 1° gennaio 2009.
Da ultimo, segnaliamo che il
Presidente della Corte d’Appello dott. Giuliano
Lucentini ha segnalato, con comunicazione al Consiglio,
la necessità che le istanze di trattazione relative a
procedimenti chiamati in udienza nel periodo dal mese
corrente sino alla scadenza del termine di legge per il
loro deposito vengano depositate al più tardi alla
udienza stessa, al fine di evitare che il Collegio debba
disporre rinvii in attesa dello spirare del termine per
il deposito della istanza; e ha ulteriormente segnalato
che, ove le udienze da rinviare siano fissate per la
precisazione delle conclusioni, esse – in difetto di
deposito della istanza di trattazione – subirebbero
rinvii “a lungo termine, essendo tutte le udienze con
cause a precisazione delle conclusioni, da oggi e per
alcuni anni, completamente impegnate”.
Con saluti cordiali
il Consigliere Segretario
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
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