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IL MERITO DI UN ACCORDO di Tommaso Di Tanno 

 

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Al di là della discussione sull'acquis comunitario, sarebbe opportuno un accordo con la Svizzera sulle attività finanziare lì nascoste da residenti in Italia, sulla falsariga di quelli conclusi da Germania e Gran Bretagna? È vero, si tratterebbe di uno scudo, ma con aliquote di gran lunga superiori rispetto a quelle applicate nel nostro recente passato. E non sarebbe tombale. La ritenuta su interessi e dividenti dei capitali regolarizzati non è europea, ma rispecchia quanto previsto dai singoli paesi. La posizione di chi non aderisce all'accordo.

 

Germania e Gran Bretagna hanno chiuso di recente un accordo con la Svizzera sulle attività finanziarie detenute (di nascosto) da propri residenti nel territorio svizzero. L’Italia, invece, non pare voler seguire la medesima strada. Il che appare sorprendente considerato che è largamente condivisa l’idea che fette importanti di patrimoni riconducibili a residenti nel nostro paese trovino confortevole alloggio presso i forzieri delle banche svizzere.

La cosa ha fatto rumore così che è stato proprio Piero Giarda, il ministro dei Rapporti col parlamento, a dichiarare alla Camera che non era questa l’intenzione del governo. E che la valutazione derivava non già da una sottovalutazione dei vantaggi in termini di gettito che ne sarebbero potuti derivare ma, piuttosto, dalla considerazione che un esame di conformità all’acquis comunitario da parte della Commissione europea avrebbe potuto facilmente condurre a una sua solenne bocciatura. (1)

 

I PERCHÉ DEL NO ALL’ACCORDO

 

Nell’attesa, tuttavia, che questa valutazione venga adeguatamente approfondita da esperti di diritto comunitario, vale la pena cimentarsi col merito degli accordi in questione per verificare se – questioni comunitarie permettendo – valga la pena o meno incamminarsi su questa strada. A parere di Andrea Manzitti parrebbe proprio di no. Le sue obiezioni sono riassumibili come segue:

1.    si tratta, nei fatti, di uno “scudo fiscale”. Un condono tombale

2.    la Germania (o la Gran Bretagna) non hanno alcun modo per verificare che le banche svizzere coinvolte abbiano detto la verità

3.    resta la riservatezza (anonimato) per tutti coloro che aderiscono alla sanatoria

4.    chi, possedendo asset (clandestini) in Svizzera alla data del 10 ottobre 2011, li sposta prima del 31 maggio 2013 - ma li fa rientrare dopo questa data - la fa franca (per la Gran Bretagna cambiano le date di riferimento, ma non la sostanza)

5.    sui frutti dei capitali regolarizzati si applica una ritenuta del 25 per cento anziché l’euroritenuta del 35 per cento.

 

MA I VANTAGGI CI SONO

 

La prima obiezione è perlopiù centrata. Ma non vi è chi non veda che il difetto principale degli scudi italiani stesse nelle scandalose aliquote applicabili (2,5, 4 e 5 per cento) nelle versioni susseguitesi. Per tedeschi e inglesi l’aliquota è, invece, del 34 per cento. Il che rende indigesta la misura a chi abbia a cuore il principio del “mai più condoni”, ma solletica l’appetito di chi ha bisogno di fare cassa. Non mi pare, invece, ci sia un effetto “condono tombale”. Analogamente a quanto è avvenuto in Italia con le cosiddette “dichiarazioni integrative” si eleva la legittimità degli eventuali accertamenti in misura pari agli importi “scudati”.

La seconda obiezione è fondata anch’essa. Ma l’accordo è inserito pur sempre nel contesto di rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni derivanti dal già vigente trattato contro le doppie imposizioni (sia per Germania che per Gran Bretagna) che ben potrebbe essere attivato per scoprire le eventuali banche fellone. Del resto, la mano pesante usata di recente dal fisco americano contro le banche svizzere sta a dimostrare che, quando un sistema paese di rilievo vuole stroncare la collaborazione fra banche ed evasori, dei risultati si ottengono anche in assenza di regole scritte di scambio di informazioni.

La terza obiezione è figlia della prima della quale, peraltro, si è già detto.

La quarta obiezione è quella per certi versi più insidiosa. Tanto da legittimare la domanda del perché si è lasciato un buco all’apparenza così facile da utilizzare. La mia lettura è che la Svizzera voglia: (i) invitare i propri depositanti a sceglierla per l’affidabilità del sistema svizzero – anche sotto il profilo della tutela della riservatezza – e non come ricettacolo di guadagni di dubbia provenienza; (ii) lasciare libero chi vuole sottrarsi al prelievo straordinario di andarsene senza aver conseguito alcun beneficio su una piazza rispettabile; (iii) irrigidire le norme in materia di apertura di nuove posizioni finanziarie una volta scaduta la data rilevante. Che il sistema svizzero creda nella fondatezza di questa posizione emerge con chiarezza dall’impegno delle banche svizzere a versare un importo a titolo di acconto dell’imposta straordinaria che esse prevedono di incassare (rispettivamente 2 e 0,5 miliardi di franchi per Germania e Gran Bretagna) che viene ipotizzato come non inferiore alla metà di quanto dovuto.

Le ragioni per le quali il buco in questione è stato accettato dai paesi contraenti paiono, ovviamente, diverse. La prima potrebbe essere la pura e semplice indisponibilità della Svizzera a fare di più. La seconda è che gli asset di ritorno in Svizzera dopo la data rilevante si troverebbero in situazione identica a quella attuale: quindi anonimi solo perché nascosti, non scudati né più scudabili. Cioè privi dei vantaggi potenzialmente garantiti dall’accordo in questione.

La quinta obiezione è un po’ troppo tranchant. Vero è che l’accordo fa strame dell’euroritenuta del 35 per cento. Ma non sempre per concedere un trattamento di maggior favore. Nell’accordo con la Gran Bretagna, anzi, si conferma l’applicazione delle imposte ordinarie inglesi che sono, per gli interessi, del 48 per cento e, per i dividendi, del 40 per cento. Al contrario nel caso tedesco la ritenuta applicabile è, effettivamente, del 25 per cento.

Un osservazione conclusiva sull’acquis comunitario. Entrambi gli accordi in questione sembrano riguardare anche l’Iva (più chiaro nell’articolo 9, paragrafo 10, dell’accordo del Regno Unito. Meno trasparente nell’articolo 7, paragrafo 6, di quello tedesco). Dal momento che la Corte di giustizia ha già avuto modo di bocciare il condono italiano del 2002 proprio per questa ragione pare improbabile l’assunzione di una posizione diversa nel caso in esame.

 

 

(1) L’acquis comunitario è l’insieme dei diritti, degli obblighi e degli obiettivi politici e istituzionali che accomunano ogni stato membro dell’Unione Europea. In particolare è composto dai principi e gli obiettivi comuni stabiliti nei trattati comunitari; la normativa comunitaria; dagli atti adottati nell’Unione in materia di giustizia, affari interni, politica estera e sicurezza; dagli accordi internazionali. Ogni nuovo paese che desidera entrare a par parte dell’Unione deve accettarli e integrarli nel proprio ordinamento nazionale.

 

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