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Opposizione decreto ingiuntivo
interpretazione autenticaLa problematica del termine di
costituzione dell’opponente nei giudizi d’opposizione a
decreto ingiuntivo su cui tanto si era discusso a
seguito della contestata sentenza n. 19246/2010 delle
Sezioni Unite civili, al punto che la stessa Suprema
corte con successiva ordinanza (sez. III, n. 6514/2011)
aveva riaperto la questione, trova finalmente una
definizione per via di interpretazione autentica del
dato normativo.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2011 della legge 29
dicembre 2011, n. 218 recante “Modifica dell’articolo
645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del
codice di procedura civile in materia di opposizione al
decreto ingiuntivo” (che consta di soli due articoli,
sotto riportati in grassetto) per un verso viene
adottatta una soluzione interpretativa volta a
consentire la gestione del contenzioso in essere (art.
2) e per altro verso, attraverso la modifica dell’art.
645 c.p.c., viene definitivamente superata la
problematica relativa alla dimidiazione dei termini di
costituzione delle parti con la soppressione della
locuzione relativa, ragion per cui l’opponente ha dieci
giorni e non cinque per costituirsi in giudizio.
Di seguito il testo dei due
articoli di cui si compone la legge che, atteso il
termine ordinario di giorni quindici dalla pubblicazione
in G.U., entrerà in vigore il prossimo 20 gennaio 2012.
Art. 1. Al secondo comma
dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le
parole: «;ma i termini di comparizione sono ridotti a
metà » sono soppresse.
Art. 2. Nei procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di
procedura civile si interpreta nel senso che la
riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi
prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato
all’opposto un termine di comparizione inferiore a
quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma,del
medesimo codice.
Si rammenta che con la sopra citata
sentenza n. 19246/2010 le Sezioni Unite risolsero il
contrasto giurisprudenziale affermando la riduzione alla
metà dei termini di costituzione dell’opponente e
dell’opposto sempre e comunque ovvero non solo in caso
di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a
comparire inferiore a quello legale, ma quale automatica
conseguenza del solo fatto che l’opposizione fosse stata
proposta.
Il testo dell’art. 645 c.p.c. così
come sopra novellato è ora il seguente:
«Art. 645 - Opposizione.
[I]. L’opposizione si propone
davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione
notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo
638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve
notificare avviso dell’opposizione al cancelliere
affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
[II]. In seguito all’opposizione il
giudizio si svolge secondo le norme del procedimento
ordinario davanti al giudice adito».
Fonte: Nota dell’Avv. Gianluca
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