Altalex.it
Davanti al giudice di pace le parti
possono stare in giudizio personalmente nelle cause il
cui valore non supera euro mille.
E' questa una delle novità
contenute nel Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n.
297) recante "Disposizioni urgenti in materia di
composizione delle crisi da sovraindebitamento e
disciplina del processo civile".
In sostanza viene raddoppiato il
precedente limite di 516,46 euro e viene anche previsto
che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice
non possano superare il valore della domanda.
Il provvedimento prevede inoltre
disposizioni in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento atte a dare una risposta urgente per
fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e
famiglie a cui non sono applicabili le disposizioni
vigenti in materia di procedure concorsuali, offrendo
loro "la possibilità di concordare con i creditori un
piano di ristrutturazione dei debiti che determini la
finale esdebitazione del soggetto in crisi".
Viene introdotto per la prima volta
in Italia un meccanismo di estinzione (controllata in
sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto
sovraindebitato anche in prospettiva di una deflazione
del contenzioso in sede civile derivante dall’attività
di recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un
intervento limitato dell’autorità giudiziaria (che si
limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e
creditore) e diventa decisivo il ruolo svolto dagli
organismi di composizione della crisi.
In materia di mediazione sono
previste alcune correzioni volte a potenziarne
l'utilizzo.
E' prevista infine una proroga di
un anno per i magistrati onorari in servizio.
(Altalex, 23 dicembre 2011)
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CIVILE
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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n.
212
Disposizioni urgenti in materia di
composizione delle crisi da sovraindebitamento e
disciplina del processo civile. (11G0255)
(GU n. 297 del 22-12-2011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia
di composizione delle crisi da sovraindebitamento e
sulla disciplina del processo civile, al fine di
assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza
della giustizia civile;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. Al fine di porre rimedio alle
situazioni di sovraindebitamento, il debitore puo'
concludere un accordo con i creditori secondo la
procedura di composizione della crisi disciplinata dagli
articoli da 2 a 11.
2. Ai fini del presente decreto si
intende per: a) sovraindebitamento: una situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonche' la
definitiva incapacita' del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni; b)
sovraindebitamento del consumatore: il
sovraindebitamento dovuto prevalentemente
all'inadempimento di obbligazioni contratte dal
consumatore, come definito dal codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Art. 2
Presupposti di ammissibilita'
1. Il debitore in stato di
sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con
l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di
cui all'articolo 10 con sede nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di
un piano che assicuri il regolare pagamento dei
creditori estranei all'accordo stesso, compreso
l'integrale pagamento dei titolari dei crediti
privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato
anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo
3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalita' di
pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,
le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei
debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei
beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, il piano puo' prevedere l'affidamento del
patrimonio del debitore a un fiduciario per la
liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile
quando il debitore: a) non e' assoggettabile alle
vigenti procedure concorsuali; b) non ha fatto ricorso,
nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento.
Art. 3
Contenuto dell'accordo
1. La proposta di accordo prevede
la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i
redditi del debitore non siano sufficienti a garantire
la fattibilita' del piano, la proposta deve essere
sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono
indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato
del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di
pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una
moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori
estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti
condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il
pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) la
moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di
crediti impignorabili.
Art. 4
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo e'
depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore
ha la residenza ovvero la sede principale.
2. Il debitore, unitamente alla
proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con
l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi
cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi
degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla
fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese
correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del
nucleo familiare corredata del certificato dello stato
di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita'
d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli
ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle
scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli
estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14,
comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
unitamente a una dichiarazione che ne attesti la
conformita' all'originale.
Art. 5
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta
soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4,
fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione
ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche
per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente
l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare
ai sensi del comma 3.
2. Con il decreto di cui al comma
1, il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della
proposta e del decreto, nonche', nel caso in cui il
proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle
imprese.
3. All'udienza il giudice, in
assenza di iniziative o atti in frode ai creditori,
dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti
sequestri conservativi ne' acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato
la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei
confronti dei titolari di crediti impignorabili. 4.
Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si
verificano.
5. Le procedure esecutive
individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3
per una sola volta, anche in caso di successive proposte
di accordo.
6. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ma il tribunale provvede in
composizione monocratica. Il reclamo si propone al
tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice
che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 6
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire,
anche per telegramma o per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione
della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio
consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui
all'articolo 7, e' necessario che l'accordo sia
raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il
settanta per cento dei crediti. Nei casi di
sovraindebitamento del consumatore ai fini
dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo sia
raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il
cinquanta per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i
diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati,
fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la
novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente
stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto
se il debitore non esegue integralmente, entro novanta
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie.
Art. 7
Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo e' raggiunto,
l'organismo di composizione della crisi trasmette ai
creditori una relazione sui consensi espressi e sul
raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6,
comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei
dieci giorni successivi al ricevimento della relazione,
i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso
tale termine, l'organismo di composizione della crisi
trasmette al giudice la relazione, allegando le
contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione
definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento
dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6,
comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra
contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone
la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ma il tribunale provvede in
composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del
collegio non puo' far parte il giudice che ha
pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai
sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un
anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo
5, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3
vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di
mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento
del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto
al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento
pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
Art. 8
Esecuzione dell'accordo
1. Se per la soddisfazione dei
crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento
ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un
liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e
delle somme incassate.
2. L'organismo di composizione
della crisi risolve le difficolta' insorte
nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni
eventuale irregolarita'.
Sulle contestazioni che hanno ad
oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione
del liquidatore per giustificati motivi decide il
giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il
liquidatore e verificata la conformita' dell'atto
dispositivo all'accordo e al piano, anche con
riferimento alla possibilita' di pagamento dei creditori
estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la
cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di
ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti
dispositivi dei beni posti in essere in violazione
dell'accordo e del piano sono nulli.
Art. 9
Impugnazione e risoluzione
dell'accordo
1. L'accordo puo' essere annullato
dal tribunale su istanza di ogni creditore, in
contraddittorio con il debitore, quando e' stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non
e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie
regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se
l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore
puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e'
proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio,
entro un anno dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione
dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai
terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e
2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, ma il
tribunale provvede in composizione monocratica.
Art. 10
Organismi di composizione della
crisi
1. Gli enti pubblici possono
costituire organismi per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza
e professionalita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1
sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia
determina i requisiti, i criteri e le modalita' di
iscrizione nel registro di cui al comma 2, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la
formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti
agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti
che ricorrono alla procedura. Nel caso di
sovraindebitamento del consumatore le stesse indennita'
sono ridotte della meta'.
4. Gli organismi di mediazione
costituiti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, il segretariato sociale
costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera
a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini
professionali degli avvocati, dei commercialisti ed
esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto,
a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli
organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le
attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
6. L'organismo di composizione
della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7
e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione, al
raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello
stesso.
7. Lo stesso organismo verifica la
veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei
documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice
la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza
raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
8. L'organismo esegue la
pubblicita' della proposta e dell'accordo, ed effettua
le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del
procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. I compiti e le funzioni
attribuiti agli organismi di composizione della crisi
possono essere svolti anche da un professionista o da
una societa' tra professionisti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero
da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o
dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro
della giustizia sono stabilite, in considerazione del
valore della procedura, le tariffe applicabili
all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a
carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel
caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse
indennita' sono ridotte della meta'.
Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA
GIUSTIZIA CIVILE
Art. 12
Modifiche alla disciplina della
mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in
fine, il seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio
giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto
dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attivita'
di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni
iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della
mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e
ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio
superiore della magistratura ed al Ministero della
giustizia."; b) all'articolo 8, comma 5, al secondo
periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con
ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla
prima udienza di comparizione delle parti, ovvero
all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».
Art. 13
Modifiche al codice di procedura
civile
1. Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46»
sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»; b)
all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo
comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal
giudice non possono superare il valore della domanda.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 26 della
legge 12 novembre 2011, n. 183
1. All'articolo 26 della legge 12
novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1 le parole: «da oltre due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre
anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti
costituite dell'onere di presentare istanza di
trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle
conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle
seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se
nessuna delle parti, con istanza sottoscritta
personalmente dalla parte che ha conferito la procura
alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la
persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro
il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.»; b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di
cui al comma 1 non si computa ai fini di cui
all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»; c) al
comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».
Art. 15
Proroga dei magistrati onorari
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole:
« non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice
procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre
2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore
conferma secondo quanto previsto dall' articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche'
i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2012 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'
articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.
374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a
fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma
organica della magistratura onoraria e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2012.
Art. 16
Modifiche alla disciplina delle
societa' di capitali
1. All'articolo 14, della legge 12
novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 9, primo periodo, le parole:
«collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente:
«sindaco»;
b) dopo il comma 13, e' inserito il
seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita'
limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31
dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza
naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha
nominati.».
2. All'articolo 6, comma 4-bis del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le
parole: «nelle societa' di capitali» sono inserite le
seguenti: «il sindaco,».
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre
2011.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino |