Pietro Racca (Guida al Diritto)
Attraverso il decreto legge 29
dicembre 2011 n. 216, entrato immediatamente in vigore,
il Governo mette in pista il Milleproroghe 2012 per
posticipare l’attuazione di numerose disposizioni
legislative. Contrariamente a quanto ipotizzato in un
primo momento, le proroghe non sono poche: non arrivano
a mille, ma sono senz’altro più di sessanta.
Sebbene il Consiglio dei Ministri
abbia formalmente approvato il nuovo decreto il 23
dicembre, solo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre n. 302 è stato possibile
leggerne il testo nella sua stesura definitiva. Nel
frattempo il testo iniziale ha subito tutta una serie di
aggiustamenti che lo hanno portato all’attuale
configurazione. Al momento consta di 30 articoli; in
alcuni di essi sono stipati un numero consistente di
commi non del tutto omogenei. Sicuramente il
provvedimento aumenterà di consistenza durante il
passaggio parlamentare che lo convertirà in legge, nel
corso del quale presumibilmente saranno inserite anche
disposizioni di altra natura.
Il provvedimento dello scorso anno
A differenza di quanto avvenuto lo
scorso anno, il decreto non adotta il “meccanismo
semplificatorio” rivelatosi all’atto pratico
complicatissimo. Come si ricorderà, il Milleproroghe
2011, varato con il decreto legge del 29 dicembre 2010
n. 225, mise in campo un nuovo meccanismo in base al
quale slittarono in maniera generalizzata al 31 marzo
2011 tutti i termini in scadenza elencati nella tabella
allegata al decreto, ma con la possibilità di una
ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 affidata a uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il 25 marzo 2011 furono emanati in fretta e furia
dodici decreti presidenziali di difficile lettura per
differire al 31 dicembre 2011 le disposizioni già
provvisoriamente rinviate al 31 marzo, senza peraltro
rispettare la procedura prevista dall’articolo 1 del
citato decreto legge 225, perché sprovvisti dei
prescritti pareri della Commissione per la
semplificazione.
Il metodo seguito
Non cambia invece granché il modo
in cui è scritto il provvedimento: incomprensibile anche
agli addetti ai lavori. Per portare alla luce il
significato delle norme occorre consultare un’infinità
di leggi alle quali i commi fanno ermetico rinvio
attraverso riferimenti essenzialmente numerici.
Normative siffatte dovrebbero scomparire dalla
circolazione e invece si sono talmente radicate nel
sistema che sono ormai diventate insopprimibili prassi.
Sarebbe quanto meno auspicabile che nel posticipare le
disposizioni non si facesse esclusivamente riferimento
agli estremi numerici delle norme ma si accennasse in
maniera sintetica all’oggetto trattato, per rendere meno
gravosa la ricerca delle singole proroghe.
Il decreto legge n. 216 ha tuttavia
il pregio di non contenere norme d’altro genere,
limitandosi sostanzialmente a prorogare adempimenti che
per varie ragioni le amministrazioni centrali e locali
non sono riuscite a porre in essere nei tempi imposti.
Alcune di queste scadenze hanno subito nel corso degli
anni una serie infinita di rinvii. Altre proroghe
attengono a misure messe in pista nel corso del 2011 con
tempi di attuazione talmente ridotti che gli apparati
non sono stati in grado di rispettarli. Altre ancora
riguardano disposizioni che vengono messe su un binario
morto in attesa di definitiva cancellazione.
Il contenuto
Come si può rilevare dalla lettura
della mappa che le sintetizza, le proroghe riguardano i
campi più disparati. Si va dall’assunzione di dipendenti
pubblici al Commissario straordinario della Croce Rossa,
dalle verifiche sismiche per interventi infrastrutturali
ai Comuni confinanti con le Province autonome di Trento
e Bolzano, dal termovalorizzatore di Acerra agli
ammortizzatori sociali, dall’efficacia dei titoli
esecutivi nei confronti di uno Stato estero al personale
del ministero della Difesa, dal programma triennale
della pesca alla miniera di carbone del Sulcis, dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione all’Enea,
dal fondo 5 per mille del gettito Irpef al personale
comandato appartenente a Poste Italiane SpA, dall’albo
dei consulenti finanziari alla partecipazione
dell'Italia ai programmi del Fondo monetario
internazionale, da Radio Radicale al fondo di garanzia
per le imprese.
Non mancano gli slittamenti di
termini che riguardano il terremoto dell’Abruzzo del
2009 e le recenti avversità atmosferiche verificatesi
nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province
di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8
novembre 2011 nel territorio della Provincia di
Genova.
Numerose sono le proroghe che
riguardano la sanità, l’ambiente, l’interno, le
infrastrutture, i trasporti. Non sono pochi gli
slittamenti di termini in materia tributaria e di
federalismo fiscale.
Ai nostri lettori riteniamo utile
segnalare gli articoli 7 e 17 e i commi 9 e 16
dell’articolo 29.
Titoli esecutivi nei confronti di
uno Stato estero
L’articolo 7 proroga al 31 dicembre
2012 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legge 28 aprile 2010 n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010 n. 98, in
forza della quale l'efficacia dei titoli esecutivi nei
confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto
qualora lo Stato estero stesso abbia presentato un
ricorso dinanzi alla Corte internazionale di
giustizia, diretto all'accertamento della
propria immunità dalla giurisdizione italiana, in
relazione a controversie oggettivamente connesse a detti
titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia
cessa con la pubblicazione della decisione della
Corte.
Sovraffolamento carcerario
L’articolo 17 proroga fino al 31
dicembre 2012 l'efficacia delle disposizioni
dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008
n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2009 n. 14, che attribuisce al capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gli
speciali poteri previsti dall’articolo 20 del Dl 29
dicembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, al fine di procedere
al compimento degli investimenti necessari per
conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle
esistenti. L'esigenza di tale proroga è legata alla
dichiarazione dello stato di emergenza conseguente
all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari
presenti sul territorio nazionale, adottata il 13
gennaio 2010 con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, attestante il persistere di una situazione
emergenziale e la necessità di prorogare i poteri
sostitutivi necessari a superare l'inerzia delle
amministrazioni coinvolte nella procedura di
realizzazione delle opere pubbliche in questione.
Certificati ipotecari e catastali
Il comma 9 dell’articolo 29
differisce al 30 giugno 2012 il termine di decorrenza
per l'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente ai
certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie,
nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati
dall'Agenzia del territorio.
Sfratti
Infine, il comma 16 dell’articolo
29 proroga al 31 dicembre 2012 l’esecuzione degli
sfratti riguardanti particolari categorie sociali
disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia,
nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore
a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
abitativa. |