di Alberto Marcheselli
La qualificazione come atto di
natura amministrativa e non giurisdizionale del
provvedimento di approvazione dell'ammissione di un
detenuto al lavoro esterno: è quanto emerso da una
pronuncia del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria.
Trattasi infatti di atto che,
seppur adottato da un organo giurisdizionale, in quanto
rivolto a dare esecuzione al provvedimento di ammissione
al lavoro extramurario emesso dalla Direzione
dell’Istituto di Reclusione, viene ricompreso nel
procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del
provvedimento di ammissione stesso che, in tema di
ordinamento penitenziario, ha natura amministrativa.
Viene confermato quindi
l’orientamento della Corte di Cassazione che si è sempre
pronunciata affermando la natura amministrativa del
provvedimento di approvazione del Magistrato di
Sorveglianza, configurandosi quale atto privo di
autonomia dispositiva che si inserisce in altro
procedimento, per cui ha escluso sia l’esperibilità dei
mezzi di impugnazione previsti dal c.p.p. sia la
ricorribilità ex art. 111 Cost., non potendosi la
materia, riservata all’autorità carceraria, farsi
rientrare in quella relativa alla libertà personale. (ad
esempio Cass. Pen. Sez. I, 23 giugno 1993, n. 2985;
Cass. Pen. Sez. I, 19 maggio 1995, n. 3063.)
Precisata la natura amministrativa
del provvedimento di approvazione dell’ammissione al
lavoro esterno del detenuto, ne consegue l’applicazione
dei principi che disciplinano l’attività amministrativa:
in particolare, la pronuncia in questione sottolinea
l’applicazione del principio di autotutela per cui la
pubblica amministrazione può riesaminare criticamente la
propria attività in vista dell’esigenza di assicurare il
più efficace perseguimento dell’interesse pubblico ed
eventualmente correggerla mediante la revoca di un
provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione
di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario o l’annullamento d’ufficio di atti
illegittimi.
A pieno titolo quindi, come
rappresentato dal decreto in esame, nel caso di
riproposizione per l’approvazione all’Ufficio di
Sorveglianza di un provvedimento di ammissione al lavoro
esterno riguardante un detenuto precedentemente ammesso
dallo stesso Ufficio di Sorveglianza ad un’attività
lavorativa esterna non eseguita per problematiche
successive connesse agli orari e/o al luogo di lavoro,
l’Ufficio di Sorveglianza può negare l’approvazione,
trattandosi di legittimo esercizio del potere di
rimuovere i propri atti attraverso gli strumenti della
revoca e/o annullamento; con la negazione
dell’approvazione adottata con provvedimento esplicito
debitamente motivato, l’Ufficio di Sorveglianza
manifesta implicitamente la volontà revocatoria del
precedente provvedimento di approvazione dell’ammissione
al lavoro esterno nei confronti dello stesso detenuto,
come chiaramente deducibile dall’incompatibilità del
contenuto dei due provvedimenti. |