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Rincari del contributo unificato per processi di impugnazioni e Cassazione-Altalex.it

 

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 (Laura Biarella)

La legge del 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal primo gennaio del corrente anno, titolata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, meglio conosciuta come “Legge di stabilità 2012”, all’art. 28 reca una serie di modifiche in tema di imposte, ed in particolare al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Al primo comma, lettera a) del citato art. 28, si statuisce che all’articolo 13 del menzionato D.p.R., di seguito al comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”. La norma, alquanto lapidaria, statuisce un notevole rincaro del contributo unificato: pari alla metà per i procedimenti aventi ad oggetto ogni tipo di impugnazione, pari al doppio per tutti i procedimenti che avranno come “location” il “palazzaccio” di Piazza Cavour a Roma. Altresì al comma terzo dell’articolo in commento è disposto che quanto prescritto alla lettera a) “si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

Ma i rincari non finiscono qui, poiché il citato primo comma, alla lettera b), opera una netta sostituzione di quanto finora disposto dall’articolo 14, comma 3, del D.p.R. sulle spese di giustizia: “La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.

 

Il secondo comma va, invece, a destinare il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni in commento ai competenti enti “per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale”.

 

Le maggiorazioni si applicano ovviamente sulle nuove tariffe di cui al D.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Di conseguenza, coloro che vorranno impugnare la decisione di primo grado, saranno costretti a versare nelle casse dello Stato il contributo unificato aumentato nella misura della metà. Oltre ai dichiarati fini di finanziamento della macchina giudiziaria, l’impressione è che il provvedimento rappresenti un evidente ed ulteriore tentativo per deflazionare il contenzioso, ed in particolare per quei procedimenti che si incardinano presso le Corti territoriali e la Cassazione, già sovraccariche di fascicoli pendenti. Per non dimenticare i tribunali, in veste di giudice di appello delle sentenze emanate dal giudice di pace. L’aumento si applica anche alle cause di secondo grado in materia di lavoro, previdenziale, assistenziale e di pubblico impiego, rammentando la novellata tassazione di cui D.l. 6 luglio 2011 n. 98, ed eccettuata l’esenzione per i soggetti con reddito inferiori ad euro 31.884,48. E con la precisazione, per le ultime materie citate, che il contributo unificato in primo grado deve essere corrisposto nella misura della metà rispetto ai processi ordinari: da ciò discende che la maggiorazione della metà per i processi d’appello va quantificata su siffatta metà!

 

Per i giudizi in cassazione l’importo del contributo unificato viene addirittura duplicato. Appare doveroso precisare che per i ricorsi in materia di lavoro, previdenziale, assistenziale nonché di pubblico impiego, il comma 6 dell’articolo 37 del D.l. 6 luglio 2011, n. 98, nel disporre la regolamentazione nelle fasi di merito in tali materie, ha decretato che, in ogni caso, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, del Tu, ossia per gli scaglioni stabiliti a seconda del valore, senza cioè riduzioni, e senza distinzione alcuna del tipo di controversia in materia di lavoro, previdenziale ovvero assistenziale.

 

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