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Furto dell'autovettura concessa in leasing - Pagamento dell'indennizzo - Presupposti - Difetto di legittimazione attiva dell'attore - Vincolo a favore della società di leasing - Irrilevanza dell'estinzione del finanziamento avvenuta in corso di causa - Circostanza sopravvenuta, irrilevante ai fini della legittimazione ad agire. (c.p.c., art. 100)

 

In merito all'azione giudiziale promossa nei riguardi della compagnia assicurativa al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del furto dell'autovettura, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta sul presupposto che legittimata è la società di leasing a favore della quale risulti stipulata la polizza assicurativa azionata. Nel caso di specie, la circostanza per la quale la polizza assicurativa conseguisse un'apposita convenzione tra la compagnia assicurativa ed la società di leasing della casa automobilistica, a favore della quale era prevista un'appendice di vincolo, comporta l'inammissibilità della domanda esperita dall'attore. A nulla rileva ai fini della legittimazione ad agire, la circostanza per la quale lo stesso dimostri di aver concluso il finanziamento ove non risulti effettuata alcuna comunicazione di estinzione del finanziamento con conseguente rinuncia al vincolo da parte della società di leasing. Il verificarsi di dette circostanze successivamente all'instaurazione del giudizio, non assume alcuna rilevanza trattandosi di eventi sopravvenuti alla proposizione della domanda, momento in cui deve sussistere la necessaria legittimazione ad agire.

Tribunale di Potenza, Sentenza 9 agosto 2011, n. 1016

 

 

 

 

Assicurazione - Diritto all'indennizzo - Causa impeditiva - Sussistenza - Condotta dell'assicurato caratterizzata da dolo o colpa grave - Causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso - Irrilevanza - Fattispecie. (c.c. art. 1900; c.p. artt. 40, 41)

 

La causa impeditiva del diritto all'indennizzo assicurativo, contemplata dalla previsione di cui all'art. 1900 c.c., ha luogo anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata da dolo o colpa grave non sia stata causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso. In tal senso, invero, ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno, trova applicazione il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale ex artt. 40 e 41 c.p. Quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra i quali trova collocazione una condotta colposa dell'assicurato, al fine di negare la estensione della polizza è, dunque, sufficiente accertare che se detto comportamento non avesse mai trovato verificazione, l'evento non si sarebbe prodotto. Nella fattispecie concreta, rilevato quanto innanzi, costituisce condotta dell'assicurato gravemente imprudente e negligente, idonea a determinare la operatività della previsione di cui all'art. 1900 c.c., quella consistita nel fermarsi per prestare soccorso a due motociclisti per una presunta foratura in una zona notoriamente ad alto tasso di criminalità, lasciando una vettura di ingente valore aperta, accesa ed incustodita in mezzo alla strada, successivamente rubata da uno dei motociclisti.

Tribunale di Trieste, Sentenza 1° luglio 2011, n. 760

 

 

 

 

Assicurazione per conto di chi spetta - Risarcimento dell'assicurato ad opera del danneggiante - Circostanza idonea a giustificare l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto da parte del contraente nei confronti dell'assicuratore - Esclusione - Necessità di una dichiarazione esplicita del contraente - Sussistenza. (c.c., art. 1891)

 

Nel contratto d'assicurazione per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato. Da ciò discende che l'unico soggetto avente diritto all'indennizzo è l'assicurato e che l'unico diritto del contraente, convenuto per il risarcimento, è quello di imputare l'indennizzo corrisposto all'assicurato nell'ammontare della somma richiesta dal danneggiato. Ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente, è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso. Tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obbiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, l'articolo 1891 del codice civile, non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ad efficacia interruttiva della prescrizione. In mancanza di qualsiasi dichiarazione espressa proveniente dall'assicurato, la sola circostanza che quest'ultimo sia stato risarcito dal danneggiante è del tutto ininfluente ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto da parte del contraente, il quale, ove sulla base della riferita circostanza, abbia agito giudizialmente nei confronti dell'assicuratore, deve essere reputato privo della legittimazione processuale.

Tribunale di Trieste, Sentenza 25 giugno 2011, n. 729

 

 

 

Assicurazione contro i danni - Azione di rivalsa dell'assicurazione contro il danneggiante - Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza per territorio - Rigetto dell'eccezione. (c.p.c., art. 18)

 

In merito all'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dall'agenzia assicurativa per il recupero della somma liquidata in favore del danneggiato a seguito del sinistro stradale causato da colpa esclusiva dell'ingiunto, è destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, ritenendosi competente il giudice del luogo ove l'obbligazione dovrebbe eseguirsi. Orbene l'eccezione deve rigettarsi laddove non risulti che la difesa dell'opponente abbia validamente contestato la competenza con riguardo al luogo ove debba eseguirsi la prestazione dedotta in giudizio e consistente nel recupero della somma pagata dall'impresa assicurativa opposta la cui sede determina l'individuazione del giudice territorialmente competente.

Tribunale di Trieste, Sentenza 28 luglio 2011, n. 860

 

 

 

 

Contratto di assicurazione - Pagamento dell'indennizzo conseguente al decesso del dante causa - Carattere personale dell'indennizzo - Inconfigurabilità della natura vessatoria della clausola - Difetto di legittimazione degli eredi. (c.c., art. 1882)

 

E' infondata l'azione risarcitoria esercita dagli eredi nei confronti della compagnia assicurativa al fine di ottenere l'indennizzo dovuto loro in forza della polizza stipulata dalla convenuta con le Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui il loro congiunto, deceduto a seguito di neoplasia polmonare, era dipendente con la qualifica di dirigente. Al riguardo si osserva che la clausola del contratto assicurativo prevedente che "il diritto all'indennità per invalidità permanente nonché le indennità giornaliere ed i rimborsi, sono di carattere personale e quindi non trasmissibili agli eredi". Una clausola siffatta non potendo considerarsi vessatoria, concernendo un negozio concluso mediante trattative tra le parti, comporta che l'indennizzo, avente natura personale, è intrasmissibile agli eredi che in quanto tali non sono titolari del diritto azionato.

Tribunale di Trieste, Sentenza 4 agosto 2011, n. 916

 

 

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