Furto dell'autovettura concessa in
leasing - Pagamento dell'indennizzo - Presupposti -
Difetto di legittimazione attiva dell'attore - Vincolo a
favore della società di leasing - Irrilevanza
dell'estinzione del finanziamento avvenuta in corso di
causa - Circostanza sopravvenuta, irrilevante ai fini
della legittimazione ad agire. (c.p.c., art. 100)
In merito all'azione giudiziale
promossa nei riguardi della compagnia assicurativa al
fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto a
seguito del furto dell'autovettura, è fondata
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva
sollevata dalla convenuta sul presupposto che
legittimata è la società di leasing a favore della quale
risulti stipulata la polizza assicurativa azionata. Nel
caso di specie, la circostanza per la quale la polizza
assicurativa conseguisse un'apposita convenzione tra la
compagnia assicurativa ed la società di leasing della
casa automobilistica, a favore della quale era prevista
un'appendice di vincolo, comporta l'inammissibilità
della domanda esperita dall'attore. A nulla rileva ai
fini della legittimazione ad agire, la circostanza per
la quale lo stesso dimostri di aver concluso il
finanziamento ove non risulti effettuata alcuna
comunicazione di estinzione del finanziamento con
conseguente rinuncia al vincolo da parte della società
di leasing. Il verificarsi di dette circostanze
successivamente all'instaurazione del giudizio, non
assume alcuna rilevanza trattandosi di eventi
sopravvenuti alla proposizione della domanda, momento in
cui deve sussistere la necessaria legittimazione ad
agire.
Tribunale di Potenza, Sentenza 9
agosto 2011, n. 1016
Assicurazione - Diritto
all'indennizzo - Causa impeditiva - Sussistenza -
Condotta dell'assicurato caratterizzata da dolo o colpa
grave - Causa esclusiva del verificarsi dell'evento
dannoso - Irrilevanza - Fattispecie. (c.c. art. 1900;
c.p. artt. 40, 41)
La causa impeditiva del diritto
all'indennizzo assicurativo, contemplata dalla
previsione di cui all'art. 1900 c.c., ha luogo anche
quando la condotta dell'assicurato caratterizzata da
dolo o colpa grave non sia stata causa esclusiva del
verificarsi dell'evento dannoso. In tal senso, invero,
ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il
danno, trova applicazione il principio della conditio
sine qua non, temperato da quello della regolarità
causale ex artt. 40 e 41 c.p. Quando l'evento è derivato
da una pluralità di comportamenti commissivi od
omissivi, tra i quali trova collocazione una condotta
colposa dell'assicurato, al fine di negare la estensione
della polizza è, dunque, sufficiente accertare che se
detto comportamento non avesse mai trovato
verificazione, l'evento non si sarebbe prodotto. Nella
fattispecie concreta, rilevato quanto innanzi,
costituisce condotta dell'assicurato gravemente
imprudente e negligente, idonea a determinare la
operatività della previsione di cui all'art. 1900 c.c.,
quella consistita nel fermarsi per prestare soccorso a
due motociclisti per una presunta foratura in una zona
notoriamente ad alto tasso di criminalità, lasciando una
vettura di ingente valore aperta, accesa ed incustodita
in mezzo alla strada, successivamente rubata da uno dei
motociclisti.
Tribunale di Trieste, Sentenza 1°
luglio 2011, n. 760
Assicurazione per conto di chi
spetta - Risarcimento dell'assicurato ad opera del
danneggiante - Circostanza idonea a giustificare
l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto da parte
del contraente nei confronti dell'assicuratore -
Esclusione - Necessità di una dichiarazione esplicita
del contraente - Sussistenza. (c.c., art. 1891)
Nel contratto d'assicurazione per
conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto
spettano all'assicurato ed il contraente, anche se in
possesso della polizza, non può farli valere senza
espresso consenso dell'assicurato. Da ciò discende che
l'unico soggetto avente diritto all'indennizzo è
l'assicurato e che l'unico diritto del contraente,
convenuto per il risarcimento, è quello di imputare
l'indennizzo corrisposto all'assicurato nell'ammontare
della somma richiesta dal danneggiato. Ai fini
dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto
da parte del contraente, è richiesto che l'assicurato
abbia espresso in proposito il proprio consenso. Tale
consenso non può essere validamente manifestato
attraverso un comportamento che si attui secondo
modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche
se, perseguendo obbiettivi immediati eventualmente
diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco
la volontà del soggetto. Peraltro, l'articolo 1891 del
codice civile, non richiede che siffatta dichiarazione
sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché
nulla impedisce che la stessa manifestazione del
consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa
al contraente della polizza, il quale risulterebbe
conseguentemente legittimato, in base a tale
presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti
dal contratto con atti ad efficacia interruttiva della
prescrizione. In mancanza di qualsiasi dichiarazione
espressa proveniente dall'assicurato, la sola
circostanza che quest'ultimo sia stato risarcito dal
danneggiante è del tutto ininfluente ai fini
dell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto da
parte del contraente, il quale, ove sulla base della
riferita circostanza, abbia agito giudizialmente nei
confronti dell'assicuratore, deve essere reputato privo
della legittimazione processuale.
Tribunale di Trieste, Sentenza 25
giugno 2011, n. 729
Assicurazione contro i danni -
Azione di rivalsa dell'assicurazione contro il
danneggiante - Opposizione a decreto ingiuntivo -
Eccezione di incompetenza per territorio - Rigetto
dell'eccezione. (c.p.c., art. 18)
In merito all'opposizione a decreto
ingiuntivo emesso dall'agenzia assicurativa per il
recupero della somma liquidata in favore del danneggiato
a seguito del sinistro stradale causato da colpa
esclusiva dell'ingiunto, è destituita di fondamento
l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice
adito, ritenendosi competente il giudice del luogo ove
l'obbligazione dovrebbe eseguirsi. Orbene l'eccezione
deve rigettarsi laddove non risulti che la difesa
dell'opponente abbia validamente contestato la
competenza con riguardo al luogo ove debba eseguirsi la
prestazione dedotta in giudizio e consistente nel
recupero della somma pagata dall'impresa assicurativa
opposta la cui sede determina l'individuazione del
giudice territorialmente competente.
Tribunale di Trieste, Sentenza 28
luglio 2011, n. 860
Contratto di assicurazione -
Pagamento dell'indennizzo conseguente al decesso del
dante causa - Carattere personale dell'indennizzo -
Inconfigurabilità della natura vessatoria della clausola
- Difetto di legittimazione degli eredi. (c.c., art.
1882)
E' infondata l'azione risarcitoria
esercita dagli eredi nei confronti della compagnia
assicurativa al fine di ottenere l'indennizzo dovuto
loro in forza della polizza stipulata dalla convenuta
con le Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui il loro
congiunto, deceduto a seguito di neoplasia polmonare,
era dipendente con la qualifica di dirigente. Al
riguardo si osserva che la clausola del contratto
assicurativo prevedente che "il diritto all'indennità
per invalidità permanente nonché le indennità
giornaliere ed i rimborsi, sono di carattere personale e
quindi non trasmissibili agli eredi". Una clausola
siffatta non potendo considerarsi vessatoria,
concernendo un negozio concluso mediante trattative tra
le parti, comporta che l'indennizzo, avente natura
personale, è intrasmissibile agli eredi che in quanto
tali non sono titolari del diritto azionato.
Tribunale di Trieste, Sentenza 4
agosto 2011, n. 916
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