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Opposizione a decreto ingiuntivo: dal 20 gennaio stop ai termini dimezzati-Leggioggi.it

 

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Cancellato il recente orientamento delle Sezioni Unite civili. Soppresso il riferimento alla dimidiazione dei termini nella nuova formulazione dell’art. 645 c.p.c.

 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2012 la legge 29 dicembre 2011 n. 218 recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”.

 

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 20 gennaio.

 

Il testo normativo in questione cancella di fatto il recente orientamento espresso dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n.19246 del 2010 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e segna un deciso ritorno al sistema vigente anteriormente alla citata sentenza.

 

L’orientamento costante ed uniforme della Suprema Corte, fatta eccezione per un unico risalente precedente contrario, rimasto assolutamente isolato (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8) prevedeva che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine della sua costituzione veniva automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine ordinario.

 

Le Sezioni unite avevano invece concluso che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.

 

La conseguenza di tale innovativo orientamento non era di poco conto ed aveva seminato un certo timore tra i pratici del diritto dal momento che, per consolidato orientamento degli ermellini, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.

 

La nuova legge sterilizza però gli effetti della sentenza.

 

Ai procedimenti successivi all’entrata in vigore della legge 218/2011 si applica infatti il nuovo art.645 c.p.c. nel quale viene soppresso ogni riferimento alla dimidiazione dei termini per la costituzione dell’opponente. Per effetto di tale modifica il nuovo articolo 645 è il seguente: “Art. 645 Opposizione – L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinche’ ne prenda nota del decreto. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.“.

 

L’articolo 2 è destinato ad applicarsi ai giudizi instaurati nel vigore della precedente normativa. Con norma interpretativa si stabilisce che: “Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice“.

 

Di seguito il testo:

 

 LEGGE 29 dicembre 2011 , n. 218 – Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

 

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile

 

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

 

Art. 2

 

Disposizione transitoria

 

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Pubblicato da Redazione

 

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