Cancellato il recente orientamento
delle Sezioni Unite civili. Soppresso il riferimento
alla dimidiazione dei termini nella nuova formulazione
dell’art. 645 c.p.c.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 2012 la legge 29 dicembre 2011 n. 218
recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione
autentica dell’articolo 165 del codice di procedura
civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”.
Il provvedimento entrerà in vigore
il prossimo 20 gennaio.
Il testo normativo in questione
cancella di fatto il recente orientamento espresso dalle
Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la
sentenza n.19246 del 2010 in tema di opposizione a
decreto ingiuntivo e segna un deciso ritorno al sistema
vigente anteriormente alla citata sentenza.
L’orientamento costante ed uniforme
della Suprema Corte, fatta eccezione per un unico
risalente precedente contrario, rimasto assolutamente
isolato (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8) prevedeva che, in
caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando
l’opponente si fosse avvalso della facoltà di indicare
un termine di comparizione inferiore a quello ordinario,
il termine della sua costituzione veniva automaticamente
ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di
citazione in opposizione, pari alla metà del termine
ordinario.
Le Sezioni unite avevano invece
concluso che non solo i termini di costituzione
dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente
ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione
all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello
legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del
solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in
quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di
opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.
La conseguenza di tale innovativo
orientamento non era di poco conto ed aveva seminato un
certo timore tra i pratici del diritto dal momento che,
per consolidato orientamento degli ermellini, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva
costituzione dell’opponente va equiparata alla sua
mancata costituzione e comporta l’improcedibilità
dell’opposizione.
La nuova legge sterilizza però gli
effetti della sentenza.
Ai procedimenti successivi
all’entrata in vigore della legge 218/2011 si applica
infatti il nuovo art.645 c.p.c. nel quale viene
soppresso ogni riferimento alla dimidiazione dei termini
per la costituzione dell’opponente. Per effetto di tale
modifica il nuovo articolo 645 è il seguente: “Art. 645
Opposizione – L’opposizione si propone davanti
all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
che ha emesso il decreto con atto di citazione
notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo
638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve
notificare avviso dell’opposizione al cancelliere
affinche’ ne prenda nota del decreto. In seguito
all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme
del procedimento ordinario davanti al giudice adito.“.
L’articolo 2 è destinato ad
applicarsi ai giudizi instaurati nel vigore della
precedente normativa. Con norma interpretativa si
stabilisce che: “Nei procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165,
primo comma, del codice di procedura civile si
interpreta nel senso che la riduzione del termine di
costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel
caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se
l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di
comparizione inferiore a quello di cui all’articolo
163-bis, primo comma, del medesimo codice“.
Di seguito il testo:
LEGGE 29 dicembre 2011 , n. 218 –
Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica
dell’articolo 165 del codice di procedura civile in
materia di opposizione al decreto ingiuntivo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all’articolo 645 del
codice di procedura civile
1. Al secondo comma dell’articolo
645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i
termini di comparizione sono ridotti a metà» sono
soppresse.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge,
l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura
civile si interpreta nel senso che la riduzione del
termine di costituzione dell’attore ivi prevista si
applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un
termine di comparizione inferiore a quello di cui
all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
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