di Riccardo Bianchini)
Come noto, intorno alla previsione
di cui all’art. 645 c.p.c. secondo comma (la quale
prevede(va) che “In seguito all'opposizione il giudizio
si svolge secondo le norme del procedimento ordinario
davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione
sono ridotti a metà”) è sorto un ampio dibattito dopo
che le Sezioni Unite con pronuncia del 9 settembre 2010,
n. 19246 avevano fornito una innovativa interpretazione
del dato normativo.
Infatti, la disposizione sopra
citata , in passato, aveva dato origine ad
un’interpretazione, cristallizzatasi in modo assai
radicato nella coscienza degli operatori, tale per cui
ove l'opponente si fosse avvalso della facoltà di
indicare un termine di comparizione inferiore a quello
ordinario, il termine per la sua costituzione risultava
automaticamente ridotto a cinque giorni dalla
notificazione dell'atto di citazione in opposizione,
pari alla metà del termine di costituzione ordinario.
Il richiamato intervento delle
Sezioni Unite aveva invece affermato l’innovativo
principio in forza del quale sia i termini di
comparizione che i termini di costituzione
risulterebbero ridotti automaticamente alla metà in
ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, a
prescindere della volontà dell’attore opponente di
dimezzare il termine di comparizione.
A seguito di tale revirement
giurisprudenziale erano emersi orientamenti
interpretativi volti a salvaguardare l’affidamento degli
operatori: erano cioè emerse opzioni interpretative
volte ad evitare che fosse dichiarata improcedibile
l’opposizione depositata tardivamente (tardivamente,
beninteso, secondo l’innovativa tesi delle Sezioni
Unite) quando fino a quel momento risultava monolitica
l’interpretazione fornita dalla giurisdizione nel suo
complesso in merito all’applicazione del disposto degli
art. 645 c.p.c. e 165 c.p.c.
Ebbene, sul tema è intervenuto il
legislatore ordinario con la Legge n. 218 del 29
dicembre2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5
gennaio 2012), c.d. "salva decreto ingiuntivo" recante
“Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica
dell’articolo 165 del codice di procedura civile in
materia di opposizione al decreto ingiuntivo”
Il testo di tale disposizione,
definitivamente approvato dalla Camera il 6 dicembre
2011, si compone di due soli articoli, i cui contenuti
risultano tuttavia capaci di pacificare completamente il
dibattuto tema.
Al primo articolo, infatti, il
legislatore ha previsto una modifica all’articolo 645
c.p.c. nel senso che : “1. Al secondo comma
dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le
parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a
metà» sono soppresse.”
Ecco allora che, per il futuro,
neppure si prospetterà il tema della eventuale
dimidiazione dei termini di deposito dell’atto di
citazione in opposizione.
Il legislatore, all’articolo 2, ha
poi voluto intervenire con una disposizione transitoria,
di dichiarata natura interpretativa, con la quale si
prevede quanto segue: “1. Nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge,
l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura
civile si interpreta nel senso che la riduzione del
termine di costituzione dell’attore ivi prevista si
applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un
termine di comparizione inferiore a quello di cui
all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.”
In sostanza, quindi, il legislatore
ha imposto ex lege una interpretazione delle
disposizioni vigenti prima della modifica prevista al
primo articolo della legge in questione assolutamente
aderente a quello che era il consolidato orientamento
giurisprudenziale antecedente alla citata pronuncia
delle Sezioni Unite.
Il legislatore, cioè, ha emanato
una norma interpretativa – e dunque suscettibile di
essere applicata a tutti i rapporti che non siano
coperti da giudicato – in modo da ripristinare lo
scenario antecedente al noto revirement
giurisprudenziale.
( |