Dal 1° gennaio 2012 i contribuenti
minimi, in possesso dei requisiti previsti dalle nuove
disposizioni, non saranno più soggetti alla ritenuta
d'acconto e l'imposta sostitutiva passerà dal vecchio
regime dei minimi (20%) al nuovo dei "super-minimi"
(5%).
Lo chiarisce l'Agenzia delle
Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825
contenente le indicazioni sull'applicazione del regime
contabile agevolato (art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.
98).
Le fatture emesse dovranno essere
modificate se non saranno pagate entro il 31 dicembre
2011.
Sono esclusi dal regime contabile
agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del D.M. 2
gennaio 2008.
I contribuenti minimi possono
optare per l’applicazione del regime contabile
ordinario: l’opzione, valida per almeno un triennio, è
comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun
anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata
Inoltre, con il provvedimento 22
dicembre 2011, n. 185820, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito anche che le persone fisiche che intraprendono
un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1°
gennaio 2012 (ovvero che l’hanno intrapresa
successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i
requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 2
del decreto ministeriale 2 gennaio 2008) accedono al
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che
siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal
comma 2 dell’articolo 27 del Decreto legge 6 luglio
2011, n. 98.
Il regime fiscale di vantaggio si
applica per il periodo di imposta di inizio attività e
per i quattro successivi.
I soggetti che non hanno ancora
compiuto il trentacinquesimo anno di età possono
continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio
fino al periodo di imposta di compimento del
trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna
opzione espressa.
(
Agenzia delle Entrate,
provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825
Modalità di applicazione del regime
contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni
conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti
normativi
Dispone
1. Soggetti ammessi al regime
contabile agevolato
1.1. Dal 1° gennaio 2012, le
persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di
cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ossia che:
a) nell’anno solare precedente:
1. hanno conseguito ricavi
ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori a 30.000 euro;
2. non hanno effettuato
cessioni all’esportazione;
3. non hanno sostenuto spese
per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui
all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche assunti secondo la modalità riconducibile a un
progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi
degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui
all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente
non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche
mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a
15.000 euro;
c) non si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
d) sono soggetti residenti;
e) non effettuano in via esclusiva
o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo
10, numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del
decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) non partecipano a società di
persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a
responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del
medesimo testo unico;
accedono al regime contabile
agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto
legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto:
a. non possono beneficiare del
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono
gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi
1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;
b. fuoriescono dal regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di
applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6
luglio 2011 n. 98.
1.2. Possono, altresì, accedere al
regime contabile agevolato:
a) I soggetti che, pur avendo le
caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo
1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato
per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
b) I soggetti che, pur avendo le
caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il
regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato
per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Resta fermo il vincolo triennale
conseguente all’opzione per il regime ordinario.
1.3. Nel caso in cui i soggetti che
si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino
contemporaneamente più attività, ai fini
dell’individuazione del limite dei compensi o dei
ricavi, nonché del limite relativo all’acquisto di beni
strumentali, stabiliti dall’articolo 1, comma 96, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle
attività complessivamente esercitate.
2. Soggetti esclusi
2.1. Sono esclusi dal regime
contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2
gennaio 2008, ossia coloro che si avvalgono delle
seguenti disposizioni:
a) articoli 34, 34-bis, 74, primo,
secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) articolo 5, comma 2, della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
c) articolo 25-bis, comma 6, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
d) articoli 36 e 40-bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2.2. La causa di esclusione di cui
al precedente punto 2.1. lettera a) non ricorre per i
produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti
dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sul
reddito approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. Determinazione del reddito
3.1. I contribuenti di cui al punto
1.1 determinano il reddito di lavoro autonomo o
d’impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e
66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Opzione per il regime ordinario
4.1. I contribuenti di cui al punto
1.1 possono optare per l’applicazione del regime
contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1972, n. 600.
4.2. L’opzione, valida per almeno
un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta
operata.
4.3. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione
resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
permane la concreta applicazione della scelta operata.
5. Semplificazioni
5.1. I contribuenti che si
avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati
dai seguenti obblighi:
a) registrazione e tenuta delle
scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
b) tenuta del registro dei beni
ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati
in forma sistematica, gli stessi dati previsti
dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) liquidazioni e versamenti
periodici dell'imposta sul valore aggiunto;
d) versamento dell'acconto annuale
dell'imposta sul valore aggiunto;
e) presentazione della
dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività
produttive, di cui all’articolo 19 dal d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa
imposta.
5.2. Restano fermi i seguenti
adempimenti:
a) conservazione dei documenti
ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
b) fatturazione e certificazione
dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni
di esonero previste per le attività di cui all’articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n.696;
c) comunicazione annuale dei dati
IVA di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il
volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
d) presentazione delle
dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e
dell’imposta sul valore aggiunto;
e) versamento annuale dell'imposta
sul valore aggiunto;
f) versamento dell'acconto e del
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
g) versamento dell’acconto e del
saldo delle addizionali comunali e regionali
all’'imposta sul reddito delle persone fisiche;
h) adempimenti dei sostituti
d'imposta previsti dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dall’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
i) comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78;
j) comunicazione all’Agenzia delle
entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni
effettuate nei confronti di operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità
privilegiata di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.
6. Studi di settore
6.1. I contribuenti che applicano
il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi
di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di
cui alla legge 28 dicembre 195, n. 549, nonché alla
compilazione del modello per la comunicazione dei
relativi dati, come disposto dall’articolo 7 comma 2,
lett. b) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008;
6.2. Ai fini dell’individuazione
del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti
e dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma
96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva
l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla
base degli studi di settore o dei parametri.
7. Passaggi tra regimi
7.1 Il regime contabile agevolato
cessa di avere applicazione:
a) dall’anno successivo a quello in
cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1.1.
o si verifica una causa di esclusione di cui al punto
2.1 del presente Provvedimento;
b) a seguito di opzione per il
regime contabile ordinario.
7.2. I soggetti di cui al punto
precedente applicano il regime contabile agevolato dal
periodo di imposta successivo a quello in cui
riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99,
dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ovvero a seguito di revoca del regime contabile
ordinario.
Motivazioni
Con il presente provvedimento sono
stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione
delle norme recate dal citato dall’articolo 27, commi 3,
4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98,
concernente il regime contabile agevolato previsto per i
soggetti che posseggono i requisiti di cui all’articolo
1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare sono dettate le
disposizioni concernenti i requisiti di accesso e
fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le
semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime,
nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del
reddito.
Si riportano i riferimenti
normativi dell’atto.
Attribuzioni del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo 68,
comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).
Statuto dell'Agenzia delle entrate
(articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1 e
articolo 5, comma 4).
Disciplina normativa di
riferimento.
Decreto legge del 6 luglio 2011, n.
98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria (articolo 27, comma 3);
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(Articolo 1, commi da 96 a 117);
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Testo unico delle imposte sul
reddito approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni (articolo 32);
Decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n.696 - Regolamento recante
norme per la semplificazione degli obblighi di
certificazione dei corrispettivi;
Decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 - Regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle
opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte dirette;
Decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale
sulle attività produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 -
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione
dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari
settori (articolo 1);
Decreto del Ministro dell’Economia
e delle finanze 2 gennaio 2008 - Modalità applicative
per il regime dei contribuenti minimi in attuazione
dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
La pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 22 dicembre 2011.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
f.to Attilio Befera |