Gli impianti di climatizzazione, le
antenne sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti
dai muri, sempre più numerosi, non vengono più percepiti
come causa di deturpazione dell’estetica e, in più in
generale, dell’ambiente.
Nella sentenza si legge:
Svolgimento del processo
Con atto di comparsa di
riassunzione ritualmente notificato la Sig.ra V***
conveniva in giudizio il Condominio di via **** di
Grosseto e, con l'intervento del Sig. M*** per ivi
sentir annullare la delibera del Condominio del 5/03/10
e condannare il Sig. M*** e il Condominio in solido tra
loro a rimettere in pristino il muro perimetrale ove era
stato installato un climatizzatore da M*** con
l'autorizzazione del Condominio che aveva adottato la
delibera di cui chiede l'annullamento.
Si costituivano i convenuti,
contestando quanto dedotto dall'attrice e concludendo
come in atti.
All'udienza del 23/11/10 l'avv.
L*** depositava rinuncia al mandato della sig.ra V***
che chiedeva l'autorizzazione a difendersi personalmente
. Il Giudice adito non autorizzava parte attrice e
rinviava al 3/02/11 per consentire la costituzione del
nuovo difensore. All'udienza del 3/02/11 si presentava
l'avv. C***. che depositava comparsa di costituzione e
risposta in qualità di nuovo difensore della attrice.
All'udienza del 18/05/11 venivano escussi i testi
ammessi. All'udienza del 18/05/11 il Giudice si
riservava sulle domande di parte attrice in merito
all'ammissione della C.T.U ed all'eccezione della
nullità o annullabilità della delibera. La riserva
veniva sciolta il 28/05/11, respingendo l'eccezione e la
richiesta di ammissione della C.T.U. All'udienza del
12/07/11 la causa veniva trattenuta in decisione previa
discussione e precisazioni delle conclusioni delle
parti.
Motivi della decisione
L'eccezione preliminare di parte
attrice in merito alla nullità o annullabilità del
verbale dell'assemblea del condominio che autorizzava il
sig. M*** ad installare un climatizzatore nel muro
retrostante l'abitazione viene respinta per i motivi di
cui all'ordinanza del 28/05/11 che si intendono
integralmente riportati.
Nel merito: la domanda attrice è
risultata infondata e dovrà essere respinta. II Sig.
M***, per motivi di salute, come da documenti
depositati, chiedeva l'autorizzazione ad installare un
impianto di climatizzazione sul retro del fabbricato.
L'autorizzazione veniva regolarmente concessa; la sig.ra
V*** lamentava che veniva alterato il decoro oltre che
l'estetica del palazzo grattandosi dell'installazione di
un voluminoso corpo sporgente e perpendicolare ad uno
degli ingressi condominiali; richiamava gli artt. 1120/2
e 1102 c.c.
L'art. 1102 c.c. sancisce il
diritto all'uso della cosa comune purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri di farne
parimenti uso. In verità più che di un diritto, nei caso
in esame si tratta di una necessità essendo risultato un
comprovato diritto alla salute che ha obbligato l'attore
a chiedere l'autorizzazione di che è causa.
L'art. 1120 comma 2 vieta le
innovazioni che .... alterino il decoro architettonico
dello stabile. "Devono intendersi per innovazioni della
cosa comune, ai sensi dell'art. 1120 c.c. le
modificazioni materiali di essa che ne importino
l'alterazione dell'entità sostanziale o il mutamento
della sua originaria destinazione." Una per tutte la
sentenza della Cass. Civile, Sez. II 5/11/2002 n. 25460.
Le muove invenzioni, quali la
televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno
modificato il comune senso dell'estetica e del decoro:
le antenne televisive installate sui tetti, le parabole
satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di
climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più
percepiti come causa di deturpazione dell'estetica delle
abitazioni e, pie in generale, dell'ambiente. Nel caso
in esame non sussiste quindi, un danno al decoro
dell'immobile condominiale, non più di quanto possa
arrecare fastidio la vista di panni tesi alle finestre
delle singole abitazioni o ai muri condominiali.
Per tutto quanto sopra la domanda
attrice viene respinta. Le spese seguono la soccombenza.
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