L’obbligo di allegare gli atti
nominati negli avvisi di accertamento non riguarda quei
documenti di cui l’interessato abbia già ricevuto
integrale e legale conoscenza
La norma tributaria che prevede la
sottoscrizione del processo verbale di constatazione da
parte del contribuente o di chi lo rappresenta si
riferisce a persona addetta all’azienda o alla casa, non
essendo richiesto un potere di rappresentanza in senso
tecnico-giuridico in capo a detta persona, con la
conseguenza che deve ritenersi rituale la sottoscrizione
del pvc da parte del figlio convivente dei titolari di
una società oggetto di accertamento fiscale.
Questo il principio ribadito dalla
Cassazione con l’ordinanza 19505/2011, ove è stato
altresì riaffermato che l’obbligo di allegazione degli
atti richiamati negli avvisi di accertamento non
riguarda quei documenti di cui l’interessato abbia già
integrale e legale conoscenza per effetto di precedente
notificazione o comunicazione.
La vicenda di merito e la pronuncia
della Commissione tributaria regionale
Un contribuente impugnava
vittoriosamente davanti alla Commissione tributaria
provinciale l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e
Irap relative al 1998, emesso nei suoi confronti
dall’Agenzia delle Entrate.
L’appello dell’ufficio avverso la
decisione di prime cure veniva rigettato dal collegio
tributario della Basilicata con sentenza 56/03/08 del 12
maggio 2008, che confermava l’illegittimità dell’atto
tributario per violazione dell’articolo 42 del Dpr
600/1973.
In particolare, i giudici regionali
rilevavano la mancanza di prova dell’avvenuta notifica
del processo verbale di constatazione al diretto
interessato, non essendo stata rinvenuta agli atti
alcuna delega conferita al figlio del contribuente,
figlio che nel caso di specie risultava aver firmato il
pvc ricevendone altresì copia.
Il ricorso in Cassazione e
l’ordinanza 19505/2011
L’Agenzia delle Entrate ricorreva
davanti al giudice di legittimità, censurando la
pronuncia della Ctr, per quanto d’interesse in questa
sede, per violazione del sesto comma dell’articolo 52
del Dpr 633/1972 – disposizione che stabilisce che il
processo verbale da cui risultino le ispezioni e le
rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente
o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute “deve
essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo
rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
sottoscrizione...” – laddove il giudice di merito aveva
ritenuto irrilevante la sottoscrizione del pvc da parte
del figlio del contribuente sottoposto all’accertamento.
Nel ricostruire la vicenda, la
Suprema corte – constatato che in punto di fatto
costituiva circostanza pacifica che il processo verbale
in questione era stato sottoscritto e consegnato al
figlio del contribuente – ha innanzitutto rilevato che
l’obbligo di allegazione degli atti richiamati negli
avvisi di accertamento “non si riferisce… ad atti di cui
il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza
(per effetto di precedente notificazione o
comunicazione, o, anche, ovviamente, per essere stati
compiuti alla sua presenza ed a lui consegnati: cfr.
Cass. n. 18073 del 2008)”.
Quindi, sulla scorta di precedenti
in materia, l’ordinanza in commento ha ribadito che ove,
come nel caso di cui al sesto comma dell’articolo 52 del
Dpr 633/1972 (richiamato, per le imposte sui redditi,
dall’articolo 33 del Dpr 600/1973), la norma prescrive
che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto
“dal contribuente o da chi lo rappresenta”, si “indica
semplicemente la persona addetta all’azienda o alla
casa, non implicando un potere di rappresentanza in
senso tecnico-giuridico in capo alla stessa (con la
conseguenza, con riguardo alla fattispecie allora
esaminata, che deve ritenersi rituale la sottoscrizione
del processo verbale da parte della figlia convivente
dei titolari della società oggetto dell’accertamento
fiscale) (Cass. n. 6351 del 2008)”.
Dall’accoglimento del riferito
motivo di ricorso è derivata la cassazione della
pronuncia impugnata, con rinvio della causa ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della
Basilicata.
Osservazioni
L’ordinanza 19505/2011 si segnala
dunque per due aspetti d’interesse.
In primis, per aver riaffermato la
regola secondo cui la sottoscrizione di un pvc è valida
anche quando a firmare l’atto sia stato un soggetto non
munito di poteri rappresentativi del contribuente
accertato ma comunque a questi legato da un particolare
vincolo familiare (specificamente, per esserne il figlio
convivente).
Sotto questo profilo la pronuncia
in commento ribadisce quanto già statuito dalla Suprema
corte con sentenza 6351/2008, ove i Giudici di
legittimità, in analoga fattispecie – pvc firmato dalla
figlia convivente dei titolari della società accertata –
avevano concluso nel senso che la previsione del sesto
comma dell’articolo 52 del Dpr 633/1972 (che, come
detto, dispone che il processo verbale di constatazione
deve essere sottoscritto dal contribuente o “da chi lo
rappresenta”) è rispettata anche quando la
sottoscrizione sia apposta da soggetto che, seppure non
tecnicamente e giuridicamente “rappresentante”, possa
comunque qualificarsi come “persona addetta all’azienda
o alla casa (… per analogia a quanto previsto dall’art.
139 c.p.c. in tema di notifica dell’atto in genere)”.
In secondo luogo, e per concludere,
l’odierno arresto conferma il principio in base al quale
l’obbligo di allegazione di atti richiamati “per
relationem” nell’accertamento tributario – in ossequio
all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 42
del Dpr 600/1973, il quale statuisce (a pena di nullità
dell’accertamento stesso, stante il disposto del
successivo terzo comma) che se la motivazione
dell’accertamento fa riferimento a un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, “questo deve
essere allegato all’atto che lo richiama salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale” –
è soddisfatto rispetto a quegli atti di cui il
contribuente abbia già integrale e legale conoscenza,
per effetto, tra l’altro, di precedente notificazione o
comunicazione.
Massimo Cancedda |