L’articolo 13 delle Regole Tecniche
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 mette a rischio la certezza
del deposito dell’atto o del documento entro i termini
stabiliti nel processo e ciò indipendentemente dalla
volontà o dalla diligenza del professionista in quanto:
supponiamo, per ipotesi, che la mia
memoria ex art. 183 c.p.c. abbia come data di scadenza
quella del 21 luglio 2011 e che in pari data,
avvalendomi del PCT mediante la mia PEC invii il detto
atto (atto processuale - documento informatico)
all’ufficio giudiziario competente alle ore 09.00.
Immediatamente la mia PEC dovrebbe
(e sottolineo dovrebbe) ricevere due attestazioni:
la ricevuta di accettazione a
conferma della presa in carico del messaggio da parte
del mio gestore di PEC (gestore del professionista).
la ricevuta di avvenuta
consegna a conferma che il messaggio è stato
effettivamente consegnato al destinatario (inviata dal
gestore del destinatario = Ministero della Giustizia).
Teoricamente e, aggiungo,
logicamente, dovrebbe essere la ricevuta di accettazione
rilasciata dal gestore della mia PEC a far decorrere il
momento del deposito della comparsa in quanto, la stessa
contiene tutti i riferimenti temporali; purtroppo così
non è in quanto, per avere certezza dell’avvenuto
deposito, dovrò attendere la seconda ricevuta, quella di
avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del
Ministero della Giustizia.
Se la ricevuta di consegna del
gestore di PEC del Ministero della Giustizia venisse
rilasciata comunque dopo le ore 14.00 (ad es. per
problemi tecnici che già in un recentissimo passato e
più di una volta hanno paralizzato l’attività del PCT)
la “logica” conseguenza sarebbe quella di avere
depositato fuori termine la mia memoria in quanto:
“…Quando la ricevuta è
rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera
effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”.
(cfr. articolo 13, co. 3 delle Regole Tecniche D.M. 21
febbraio 2011 n. 44)
e questo nonostante che l’atto sia
stato “spedito” telematicamente da me in tempo utile ma
non recapitato per responsabilità a me non addebitabile.
E allora mi chiedo: qualora si
dovesse verificare tale o simile ipotesi, sarà
applicabile quanto previsto dalla L. 69/2009, di
modifica al codice di procedura civile, che ha aggiunto
un secondo comma all’articolo 153 c.p.c., mediante il
quale la parte che dimostra di essere incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere
al giudice di essere rimessa in termini?
E, pur ammessa l’utilizzabilità di
tale norma, se il PCT deve avere come primo obiettivo
quello di facilitare l’iter processuale e agevolare
l’attività dei protagonisti è, per tale considerazione,
impensabile che poi si debba far ricorso al disposto di
cui all’art. 153 c.p.c. per rimediare ad una anomalia
prevedibile e, in quanto tale, evitabile sin
dall’origine.
Si consideri poi, in caso di
istanza ex art. 153 c.p.c., la difficoltà di provare il
presupposto per ottenere la rimessione in termini in
quanto al Giudice (fino a quando sul punto non vi sia
giurisprudenza) non potrebbe essere sufficiente
l’attestazione di accettazione rilasciata dalla mia PEC
considerando che per il legislatore il presupposto della
certezza dell’avvenuto deposito è la seconda ricevuta,
quella di consegna, emessa dal gestore di PEC del
Ministero; occorrerebbe quindi una attestazione di tale
ultimo gestore che riconosca il problema tecnico nel
rilascio (posticipato) della ricevuta di consegna
(avvenuta nei termini).
Probabilmente, a seconda dei casi o
delle problematiche, tutti avremo la necessità di
diventare profondi conoscitori dell’informatica forense
(computer forensics) ossia la scienza che studia
l'individuazione, la conservazione, la protezione,
l'estrazione, la documentazione e ogni altra forma di
trattamento del dato informatico al fine di essere
valutato e considerato come prova in un processo
giuridico.
Qualcuno potrebbe suggerire (per
superare il verificarsi di tale problema) di depositare
l’atto qualche giorno prima rispetto al termine di
scadenza in maniera tale di avere il tempo per
effettuare una seconda spedizione telematica in assenza
di ricevuta di consegna del gestore di PEC del Ministero
della Giustizia; tale suggerimento, a mio avviso, è in
re ipsa del tutto contrastante con i presupposti e le
finalità del processo telematico.
Per cui, nell’auspicare una
modifica normativa che possa eliminare il rischio
dell’incertezza del deposito dell’atto o del documento
informatico entro i termini stabiliti nel processo non
posso, a conclusione di questa riflessione, non pormi
una domanda:
l’informatizzazione del processo
deve semplificare il lavoro di chi opera o renderlo
ancora più difficile e insidioso?
Nota di Maurizio Reale) |